0.132.136.6

^^RU **2004** 2747; FF **2002** 3851

Traduzione[^1]

# Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente il tracciato del confine fra i due Stati nei settori di Bargen/Blumberg, Barzheim/Hilzingen, Dörflingen/Büsingen, Hüntwangen/Hohentengen e Wasterkingen/Hohentengen

Conclusa il 5 marzo 2002<br />Approvata dall’Assemblea federale il 13 dicembre 2002[^2]<br />Ratificata con strumenti scambiati il 4 marzo 2004<br />Entrata in vigore il 4 aprile 2004

(Stato 4 aprile 2004)

La Confederazione Svizzera<br />e<br />la Repubblica federale di Germania,

animate dal desiderio di semplificare il tracciato del confine fra i due Stati nei settori di Bargen/Blumberg, Barzheim/Hilzingen, Dörflingen/Büsingen, Hüntwangen/ Hohentengen e Wasterkingen/Hohentengen mediante lo scambio di porzioni di territorio di superficie equivalente, e di adeguarlo in tal modo alla situazione naturale e agli interessi di entrambe le parti,

hanno deciso di concludere la presente Convenzione:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.136.6--1}
1. La Confederazione Svizzera cede alla Repubblica federale di Germania:
a) nel Comune di Bargen, Cantone di Sciaffusa, una superficie di 46 m^2^compresa tra i termini di confine 603 e 604 (piano n. 1);
b) nel Comune di Barzheim, Cantone di Sciaffusa, superfici di 2616 m^2^in totale comprese tra i termini di confine 858 e 865 (piano n. 2);
c) nel Comune di Barzheim, Cantone di Sciaffusa, superfici di 2051 m^2^in totale comprese tra i termini di confine 869 e 879 (piano n. 3 );
d) nel Comune di Dörflingen, Cantone di Sciaffusa, superfici di 1332 m^2^in totale comprese tra i termini di confine 13 e 18 (piano n. 4);
e) nel Comune di Hüntwangen, Cantone di Zurigo, una superficie di 165 m^2^in totale compresa tra i termini di confine 3 e 4b (piano n. 5);
f) nel Comune di Wasterkingen, Cantone di Zurigo, una superficie di 152 m^2^in totale compresa tra i termini di confine 4b e 6 (piano n. 5).
2. La Repubblica federale di Germania cede alla Confederazione Svizzera:
a) nella Città di Blumberg, circoscrizione di Schwarzwald-Baar, una superficie di 46 m^2^compresa tra i termini di confine 603 e 604 (piano n. 1);
b) nel Comune di Hilzingen, circoscrizione di Costanza, superfici di 2616 m^2^in totale comprese tra i termini di confine 858 e 865 (piano n. 2);
c) nel Comune di Hilzingen, circoscrizione di Costanza, superfici di 2051 m^2^in totale comprese tra i termini di confine 869 e 879 (piano n. 3);
d) nel Comune di Büsingen am Hochrhein, circoscrizione di Costanza, superfici di 1332 m^2^in totale comprese tra i termini di confine 13 e 18 (piano n. 4);
e) nel Comune di Hohentengen am Hochrhein, circoscrizione di Waldshut, una superficie di 165 m^2^in totale compresa tra i termini di confine 3 e 4b (piano n. 5);
f) nel Comune di Hohentengen am Hochrhein, circoscrizione di Waldshut, una superficie di 152 m^2^in totale compresa tra i termini di confine 4b e 6 (piano n. 5).
3. Le rettifiche dei confini sono indicate in dettaglio nei piani numerati da 1 a 5 allegati alla presente Convenzione di cui costituiscono parte integrante[^3]. Sono fatte salve le modifiche di esigua entità che dovessero risultare dalla picchettazione, dall’apposizione dei termini e dalla misurazione del confine rettificato.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.136.6--2}
1. Non appena la presente Convenzione entra in vigore, le autorità competenti degli Stati contraenti sono incaricate dei compiti seguenti:
a) picchettazione, apposizione dei termini e misurazione del confine;
b) compilazione dei piani e delle tavole di misurazione della frontiera.
2. Ultimati detti lavori, è allestito un protocollo, corredato dai piani e dalle descrizioni del nuovo tracciato di confine, comprovante l’esecuzione della presente Convenzione. Dopo la sua accettazione da parte dei Governi mediante scambio di note, il protocollo è parte integrante della presente Convenzione.
3. I costi relativi alla modifica dell’apposizione dei termini di confine resa necessaria dalla presente Convenzione sono ripartiti per metà tra i due Stati contraenti.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.136.6--3}
1. I registri fondiari e i documenti catastali attenenti ai fondi che costituiscono le particelle permutate, di cui all’articolo 1 capoversi 1 e 2, sono trasmessi, corredati dai pertinenti giustificativi, atti e piani ed affrancati da ogni spesa, dai tribunali e dalle autorità di uno Stato ai tribunali e alle autorità competenti dell’altro Stato. Ove sia possibile, gli inserti saranno trasmessi in originale e, altrimenti, in copia certificata conforme.
2. La totalità degli atti è depositata, per la Repubblica federale di Germania presso il «Landesvermessungsamt Baden-Württemberg» come pure presso gli uffici catastali di Villingen-Schwenningen, Radolfzell e Waldshut-Tiengen (documentazione completa), mentre per la Confederazione Svizzera presso l’Archivio federale svizzero e l’Ufficio federale di topografia (documentazione completa) come pure presso l’Ufficio del catasto del Cantone di Sciaffusa (piani n. 1–4) e l’Ufficio della pianificazione del territorio e del catasto del Cantone di Zurigo (piano n. 5).

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.136.6--4}
1. La presente Convenzione sottostà a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berlino il più presto possibile.
2. La presente Convenzione entra in vigore un mese dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.136.6--5}
Alla registrazione della presente Convenzione presso il Segretariato delle Nazioni Unite secondo l’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite[^4]provvederà la Repubblica federale di Germania immediatamente dopo l’entrata in vigore della Convenzione stessa. L’altro Stato contraente è informato a notifica avvenuta mediante la comunicazione del numero di registrazione subito dopo la conferma della stessa da parte del Segretariato delle Nazioni Unite.

Fatto a Berna, il 5 marzo 2002, in duplice esemplare in lingua tedesca.

| Per la <br>Confederazione Svizzera:<br>Kurt Höchner | Per la <br>Repubblica federale di Germania:<br>Reinhard Hilger |
| --- | --- |

[^1]: Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.
[^2]: RU  **2004**  2745
[^3]: Gli all. alla presente Conv. non sono pubblicati nella RU. Possono essere consultati presso il DFAE, Direzione del diritto internazionale pubblico, Bundesgasse 18, 3003  Berna.
[^4]: RS  **0.120**