0.132.349.16

RU **2004** 3943; FF **2002** 3851

Traduzione[^1]

# Convenzione

tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese<br />concernente le rettifiche del confine tra il Cantone di Ginevra<br />e i Dipartimenti dell’Ain e dell’Alta Savoia

Conclusa il 18 gennaio 2002<br />Approvata dall’Assemblea federale il 13 dicembre 2002[^2]<br />Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera l’8 luglio 2003<br />Entrata in vigore il 1° maggio 2004

(Stato 1° maggio 2004)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />il Presidente della Repubblica francese,

animati dal desiderio di rettificare il confine dei due Stati,

hanno convenuto le seguenti disposizioni:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.349.16--1}
1. Il confine è rettificato nei settori seguenti:
a) all’altezza del ruscello dell’Ecraz, tra i termini di confine 130 e 133, Cantone di Ginevra, Comune di Satigny e il Dipartimento dell’Ain, Comune di Saint-Genis-Pouilly, per una superficie di 1060 m^2^, conformemente all’allegato 1;
b) all’altezza dei boschi di Bois de Chancy, tra i termini di confine 10 e 25, Cantone di Ginevra, Comune di Chancy e il Dipartimento dell’Alta Savoia, Comuni di Viry e Valleiry, per una superficie di 2842 m^2^, conformemente all’allegato 2;
c) lungo la strada che collega Soral a Viry, tra i termini di confine 31 e 35, Cantone di Ginevra, Comune di Soral e il Dipartimento dell’Alta Savoia, Comune di Viry, per una superficie di 1326 m^2^, conformemente all’allegato 3;
d) all’altezza del ruscello Le Chambet, tra i termini di confine 188 e 194, Cantone di Ginevra, Comune di Jussy e il Dipartimento dell’Alta Savoia, Comune di Veigy-Foncenex, per una superficie di 350 m^2^, conformemente all’allegato 4.
2. Gli allegati da 1 a 4 sono parte integrante della presente Convenzione[^3].
3. Sono fatte salve le modifiche di lieve importanza che risultassero dall’apposizione dei termini del confine rettificato.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.349.16--2}
1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente Convenzione, i delegati permanenti all’apposizione dei termini del confine franco-svizzero sono incaricati di procedere, per quanto concerne i settori definiti nell’articolo 1:
a) all’apposizione e alla misurazione dei termini del confine;
b) all’allestimento di tabelle, piani e descrizioni del confine.
2. Non appena ultimati i lavori, un verbale con tabelle, piani e descrizioni del nuovo tracciato, comprovanti l’esecuzione della presente Convenzione, è allegato quale parte integrante alla presente Convenzione.
3. I costi relativi all’esecuzione di detti lavori sono ripartiti per metà tra i due Stati.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.349.16--3}
Le disposizioni che precedono abrogano disposizioni antecedenti relative ai settori interessati incluse nei verbali preesistenti.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.349.16--4}
La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione dell’ultimo strumento di ratifica.

Fatto a Berna, il 18 gennaio 2002, in duplice esemplare in lingua francese.

| Per il <br>Consiglio federale svizzero:<br>Kurt Höchner | Per il <br>Presidente della Repubblica francese:<br>Philippe Jeantaud |
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[^1]: Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc.  della presente Raccolta.
[^2]: RU  **2004**  3941
[^3]: Gli all. alla presente Conv. non sono pubblicati nella RU. Possono essere consultati presso il DFAE, Direzione del diritto internazionale pubblico, Bundesgasse 18,  3003 Berna.