0.132.349.18

RU **2000** 2385; FF **1997** III 761

Traduzione[^1]

# Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese concernente la rettifica del confine franco-svizzero in ragione del raccordo autostradale tra Bardonnex (Cantone di Ginevra) e Saint-Julien-en-Genevois (Dipartimento dell’Alta Savoia)

Conclusa il 18 settembre 1996<br />Approvata dall’Assemblea federale il 19 dicembre 1997[^2]<br />Ratificata con strumenti scambiati il 31 gennaio 2000<br />Entrata in vigore il 1° marzo 2000

(Stato 1° marzo 2000)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />il Presidente della Repubblica francese,

desiderosi di conferire piena efficacia alle disposizioni dell’Accordo del 27 settembre 1984[^3]relativo al raccordo autostradale tra Bardonnex (Ginevra) e Saint-Julien-en-Genevois (Alta Savoia), segnatamente agli articoli 1 numero 5 e 4 numero 1,

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.349.18--1}
1. Il tracciato del confine franco-svizzero tra il Cantone di Ginevra e il Dipartimento dell’Alta Savoia nei settori compresi, da un lato, tra i termini n. 34 e n. 47 nonché tra i termini n. 48 e n. 50 e, dall’altro, tra i termini n. 64 e n. 70, è rettificato, in ragione dello scambio di uguali parcelle di territorio, conformemente al piano d’insieme in scala 1:5000 allegato alla presente Convenzione (allegato 1) di cui costituisce parte integrante[^4].
2. Sono fatte salve le modifiche di poca importanza che possono risultare dall’apposizione dei termini del confine rettificato.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.349.18--2}
1. A contare dall’entrata in vigore della presente Convenzione, i delegati permanenti all’apposizione dei termini del confine franco-svizzero sono incaricati di procedere, relativamente ai settori definiti nell’articolo 1:
a) all’apposizione e alla misurazione dei termini del confine;
b) all’allestimento di tabelle, piani d’insieme e descrizioni del confine.
2. Terminati detti lavori, un verbale è redatto unitamente a tabelle, piani d’insieme e descrizione del nuovo tracciato. Dopo l’approvazione da parte dei due Governi mediante scambio di note, il verbale avrà forza di legge pari alla presente Convenzione.
3. I costi derivanti dalla modifica dell’apposizione dei termini resa necessari dalla presente Convenzione sono sostenuti per metà da ciascuna delle due Parti contraenti.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.349.18--3}
1. Il sedime dell’opera, ampliato sui due lati longitudinali da una striscia di terreno larga sei metri, di una superficie di 11641 m^2^come stabilito nel piano d’insieme allegato (allegato 2), è ceduto gratuitamente in proprietà alla Parte francese, libero da oneri e servitù, a partire dall’entrata in vigore della presente Convenzione[^5].
2. I lavori di riporto parziale, totale o compensatorio del sito dell’opera principale, a vantaggio della Parte svizzera, sono regolati da un accordo separato.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.349.18--4}
La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione dell’ultimo strumento di ratifica.

Fatto a Berna, il 18 settembre 1996, in due esemplari in lingua francese.

| Per il <br>Consiglio federale svizzero:<br>Mathias Krafft | Per il <br>Presidente della Repubblica francese:<br>Bernard Garcia |
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[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta
[^2]: RU  **2000**  2384
[^3]: RS  **0.725.141**
[^4]: Gli allegati alla presente Convenzione non sono pubblicati nella RU. Possono essere consultati presso il DFAE, Direzione del diritto internazionale pubblico, Bundesgasse 18, 3003 Berna.
[^5]: Gli allegati alla presente Convenzione non sono pubblicati nella RU. Possono essere consultati presso il DFAE, Direzione del diritto internazionale pubblico, Bundesgasse 18, 3003 Berna.