0.132.349.19

^^RU **1975** 894; FF **1973** Il 337

Traduzione

# Convenzione tra la Svizzera e la Francia concernente una rettificazione del confine tra il Cantone di Ginevra e il Dipartimento dell ’ Alta Savoia

Conchiusa il 10 luglio 1973<br />Approvata dall’Assemblea federale il 14 dicembre 1973[^1]<br />Istrumenti di ratificazione scambiati il 15 aprile 1975<br />Entrata in vigore il 15 aprile 1975

(Stato 15 aprile 1975)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />il Presidente della Repubblica francese

animati dal desiderio di sistemare il confine tra i due Stati hanno deciso di concludere una Convenzione e hanno nominato loro Plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, comunicatisi i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.349.19--1}
1  –  Il tracciato della frontiera franco‑svizzera tra il Canton Ginevra e il Dipartimento dell’Alta Savoia, nel settore compreso tra i termini 100 e 102, è rettificato, dopo permuta di particelle di superficie uguali, conformemente al piano in scala 1:1000 allegato alla presente Convenzione e parte integrante della medesima[^2].

2  –  Sono riservate le modificazioni di poca importanza che potessero risultare dalla terminazione dei confine modificato.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.349.19--2}
1  –  Dall’entrata in vigore della presente Convenzione, i delegati permanenti alla terminazione del confine franco‑svizzero sono incaricati di procedere, per quanto concerne il settore definito nell’Articolo 1, a:
a) la terminazione e misurazione del confine;
b) l’allestimento di tabelle, piani e descrizione del confine.

2  –  Terminati detti lavori, un processo verbale, con tabelle, piani e descrizione del nuovo tracciato, confermante l’esecuzione della presente Convenzione, sarà allegato come parte integrante alla Convenzione[^3].

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.349.19--3}
La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Parigi. Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratificazione.

*In fede di che,* i plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatta a Parigi il 10 luglio 1973 in doppio esemplare, in lingua francese.

| Per il <br>Consiglio federale svizzero:<br>Pierre Dupont | Per il Presidente <br>della Repubblica francese:<br>E. de Margerie |
| --- | --- |

[^1]: RU  **1975**  893
[^2]: Questo piano, pubblicato nella RU (RU **1975** 896), non è riprodotto nella presente Raccolta.
[^3]: Questo piano, pubblicato nella RU (RU **1975** 896), non è riprodotto nella presente Raccolta.