0.132.349.20

^^RU **1980** 144; FF **1953** 11171 ediz. ted. 71 ediz. franc.

Traduzione

# Convenzione tra la Svizzera e la Francia concernente varie modificazioni dei confine lungo la strada nazionale francese n. 206

Conclusa il 25 febbraio 1953<br />Approvata dall’Assemblea federale il 23 dicembre 1953[^1]<br />Istrumenti di ratificazione scambiati il 10 settembre 1957<br />Entrata in vigore per scambio di note il 26 novembre 1979

(Stato 26 novembre 1979)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />il Presidente della Repubblica francese,

animati dal desiderio di sistemare il confine dei due Stati, hanno deciso di conchiudere a tale scopo una convenzione e hanno designato come loro plenipotenziari

(Seguono i nomi dei plempotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma,

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.349.20--1}
Il confine franco‑svizzero modificato tra il Cantone di Ginevra e il Dipartimento dell’Alta Savoia nel settore compreso tra i cippi N. 67 e 87 è fissato conformemente al «piano di situazione»^1^/~2500~, allegato alla presente Convenzione[^2]. Lo scambio delle particelle è rappresentato nella «tavola delle superficie » allegata al piano di situazione.

Sono riservate le modificazioni di lieve importanza che possono derivare dalla terminazione del confine modificato.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.349.20--2}
Le spese di qualsiasi natura risultanti dalla modificazione dei confine saranno sopportate come segue:
a. soltanto dalla Francia: per le modificazioni convenute in base alla sua domanda secondo le proposte contenute nella nota del 20 gennaio 1943 dell’Ambasciata di Francia a Berna al Dipartimento politico federale[^3]concernente il settore tra il «Pont de Combe» e la «Sortie de Collonges»;
b. dai due Stati contraenti in ragione di metà ciascuno: per tutte le altre modificazioni convenute nell’interesse di ambedue gli Stati.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.349.20--3}
Non appena la presente Convenzione sarà entrata in vigore, ciò che può avvenire soltanto dopo l’esecuzione dei lavori di deviazione tra i cippi 71,3 e 73^bis^, la Commissione mista designerà due delegati (uno per ciascuno Stato), ai quali saranno affidati i seguenti compiti:
a. terminazione e misurazione del confine modificato;
b. allestimento delle tavole, dei piani e delle descrizioni del confine tra i cippi N. 67 e 87.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.349.20--4}
Dopo la conclusione dei lavori previsti nell’articolo 3, un processo verbale con tavole, piani e descrizioni relativi all’esecuzione della presente Convenzione saranno uniti come parte integrante alla presente Convenzione.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.349.20--5}
La presente Convenzione è stesa in due esemplari originali, uno per ciascuno Stato.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.349.20--6}
La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Parigi.

La data della sua entrata in vigore sarà fissata mediante uno scambio di note tra i due Governi.

*In fede di che,* i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Ginevra, in due esemplari, il 25 febbraio 1953.

| De Reamy | Lobut |
| --- | --- |

##### **Allegato I** {#annex_u1}

### Cantone di Ginevra {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.349.20--annex-1}
**Strada nazionale francese N. 206** 

 **Tavola delle superficie** 

| Situazione | | Superficie cedute | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | dalla Francia | dalla Svizzera | |
| | | m^2^ | m^2^ | |
| Cippi 69.1–69.4 | | – | 320 | |
| Cippi 71–71.4 | | – | 29 765 | |
| Cippi 71.5–72.1 | | 16 800 | – | |
| Cippi 72.1–73 | | – | 705 | |
| Cippi 78–79 | | – | 1 096 | |
| Cippi 80–81 | | 17 948 | – | |
| Cippi 81–84.2 | | 1 445 | 4 236 | |
| Cippi 86.3–87 | | – | 71 | |
| Totali eguali | | 36 193 | 36 193 | |
| | Commisione di confine franco-svizzera | | | |

[^1]: Art. 1 cpv. 1 n. 2 del DF del 23 dic. 1953 (RU  **1957**  889).
[^2]: Questo piano, pubblicato nella RU ( **1980** 147), non è riprodotto nella presente Raccolta.
[^3]: Ora: al Dipartimento federale degli affari esteri (art. 58 cpv. 1 lett. B della L del 19 set. 1978 sull’organizzazione dell’amministrazione;RS  **172.010** ).