0.132.349.27

^^RU **1967** 1031; FF **1960** I 1245 ediz. ted. 1273 ediz. franc

Traduzione

# Convenzione tra la Svizzera e la Francia concernente una rettificazione dei confine tra il Cantone di Vaud e il Dipartimento dell’Ain

Conchiusa il 3 dicembre 1959<br />Approvata dall’Assemblea federale il 30 giugno 1960[^1]<br />Istrumemi di ratificazione scambiati il 1° dicembre 1960<br />Entrata in vigore con scambio di note il 1° giugno 1967

(Stato 1° giugno 1967)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />Il Presidente della Repubblica francese,<br />Presidente della Comunità,

considerato che l’attuazione d’opere di pubblica utilità necessita a rettificare il confine franco‑svizzero tra il Cantone di Vaud e il Dipartimento dell’Ain;

visto la convenzione firmata oggi circa la correzione del ruscello «Le Boiron»[^2];

hanno convenuto di conchiudere la presente convenzione e, a tale scopo, hanno nominato loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, comunicatisi i loro pieni poteri e riconosciutili in buona e debita forma, hanno risolto:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.349.27--1}
Il confine franco‑svizzero tra il Cantone di Vaud e il Dipartimento dell’Ain, nel tratto compreso fra i termini n. 287 e 299, è stabilito secondo il rilievo alla scala 1:1000, allegato alla presente convenzione e della quale è parte integrante[^3], che prevede la permuta di particelle con superfici equivalenti.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.349.27--2}
I delegati permanenti all’apposizione dei termini del confine franco‑svizzero sono incaricati, con l’entrata in vigore della presente convenzione, di procedere, per quanto riguarda il confine fra i termini n. 287 e 299:
a. alla terminazione e misurazione del confine;
b. alla compilazione di rilievi, di descrizioni del confine e di tabelle concernenti le modificazioni particellari per l’inscrizione nel registro fondiario.

Ultimati i lavori, sarà aggiunto alla presente convenzione, della quale formerà parte integrante, un processo verbale, corredato di rilievi e descrizioni dei nuovo tracciato[^4], confermante l’esecuzione della stessa.

Le spese attenenti all’esecuzione di questi lavori saranno addossate alla Svizzera.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.349.27--3}
La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna. La data dell’entrata in vigore verrà stabilita mediante uno scambio di note tra i due Governi, accertante la compiuta attuazione dei lavori.

*In fede di che,* i plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione.Fatto a Parigi, il 3 dicembre 1959, in due esemplari originali in lingua francese.

| Per il <br>Consiglio Federale Svizzero:<br>Bindschedler | Per il <br>Presidente della Repubblica Francese, <br>Presidente della Comunità:<br>J. D. Jurgensen |
| --- | --- |

[^1]: Art. 1 cpv. 1 n. 3 del DF del 30 giu. 1960 (RU  **1960**  1547).
[^2]: RS  **0.721.193.496**
[^3]: Questo rilievo non è stato pubblicato nella RU.
[^4]: Questi documenti non sono stati pubblicati nella RU.