0.132.349.31

RU **1960** 1554; FF **1960** I 1245 ediz. ted. 1273 ediz. franc.

Traduzione[^1]

# Convenzione tra la Svizzera e la Francia concernente una rettificazione del confine tra il Cantone di Neuchâtel e il Dipartimento del Doubs

Conchiusa il 3 dicembre 1959<br />Approvata dall’Assemblea federale il 30 giugno 1960[^2]<br />Istrumenti di ratificazione scambiati il 1° dicembre 1960<br />Entrata in vigore il 1° dicembre 1960

(Stato 1° dicembre 1960)

Il Consiglio Federale Svizzero<br />e<br />Il Presidente della Repubblica Francese,<br />Presidente della Comunità,

animati dal desiderio di rettificare il confine tra i due Stati, hanno risolto di conchiudere una convenzione e nominato loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, scambiatisi i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno stipulato:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.349.31--1}
La linea del confine franco‑svizzero tra il Cantone di Neuchâtel e il Dipartimento del Doubs, nel tratto compreso fra i termini 143/144 e 149/150, è stabilito, dopo la permuta di aree di grandezza equivalente, secondo il piano alla scala di 1:2000, allegato alla presente convenzione della quale è parte integrante[^3].

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.349.31--2}
Come prima la presente convenzione sarà entrata in vigore, i delegati permanenti alla terminazione dei confine franco‑svizzero, imprenderanno, quanto al confine tra i termini n. 143/144 e 149/150:
a. la terminazione e la misurazione del confine;
b. la compilazione dei piani, della descrizione dei confine e delle tavole delle mutazioni particellari per l’inscrizione nel registro fondiario.

Compiuti i detti lavori, alla presente convenzione sarà aggiunto, come parte integrante e confermativa dell’attuazione della medesima, un processo verbale, con i piani e le descrizioni della nuova linea confinaria[^4].

Le spese attenenti a questi lavori saranno ripartite per metà tra le due Parti.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.349.31--3}
La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione scambiati in Berna. Essa entrerà in vigore il giorno di tale scambio.

*In fede di che,* i plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione.Fatto a Parigi, il 3 dicembre 1959, in due esemplari originali.

| Per il <br>Consiglio Federale Svizzero:<br>Bindschedler | Per il <br>Presidente della Repubblica Francese Presidente della Comunità:<br>J. D. Jurgensen |
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[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: Art. 1 cpv. 1 n. 5 del DF del 30 giu. 1960 (RU  **1960**  1547).
[^3]: Questo piano, pubblicato nella RU (RU **1960** dopo la pag. 1556), non è riprodotto nella presente Raccolta.
[^4]: Questi documenti non sono stati pubblicati nella RU.