0.132.349.37

^^RU **1960** 1555; FF **1960** I 1245 ediz. ted. 1273 ediz. franc

Traduzione[^1]

# Convenzione tra la Svizzera e la Francia concernente la determinazione del confine tra il Cantone di Basilea Città e il Dipartimento dell’Alto Reno

Conchiusa il 3 dicembre 1959<br />Approvata dall’Assemblea federale il 30 giugno 1960[^2]<br />Istrumenti di ratificazione scambiati il 1° dicembre 1960<br />Entrata in vigore il 1° dicembre 1960

(Stato 1° dicembre 1960)

Il Consiglio Federale Svizzero<br />e<br />Il Presidente della Repubblica Francese,<br />Presidente della Comunità,

atteso che la descrizione del confine franco‑svizzero tra il Cantone di Basilea Città e il Dipartimento dell’Alto Reno, come è recata nel processo verbale di determinazione, del 24 dicembre 1818, si dimostra vieta,

considerata, per tanto, l’opportunità d’una nuova determinazione del confine in quel tratto,

hanno risolto di conchiudere una convenzione.

A tale scopo, hanno nominato loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, scambiatisi i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno convenuto:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.349.37--1}
La linea dei confine franco‑svizzero tra il Cantone di Basilea Città e il Dipartimento dell’Alto Reno, è stabilita secondo i processi verbali descrittivi dei termini dall’1 al 16 e dei termini retrostanti RM I/F e RM I/S, allegati alla presente convenzione della quale sono parte integrante[^3].

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.349.37--2}
La linea del confine franco‑svizzero sul Reno, tra il Cantone di Basilea Città e il Dipartimento dell’Alto Reno, è formata dalla linea mediana, cui, per ragioni pratiche, è sostituita una linea poligonale di sei segmenti, compensativa delle aree permutate. Questa linea è rappresentata sul piano allegato alla presente convenzione, della quale è parte integrante[^4].

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.349.37--3}
La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione scambiati in Berna. Essa entrerà in vigore il giorno di tale scambio.

*In fede di che,* i plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione.Fatto a Parigi, il 3 dicembre 1959, in due esemplari originali.

| Per il <br>Consiglio Federale Svizzero:<br>Bindschedler | Per il <br>Presidente della Repubblica Francese, Presidente della Comunità:<br>J. D. Jurgensen |
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[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: Art. 1 cpv. 1 n. 6 del DF del 30 giu. 1960 (RU  **1960**  1547).
[^3]: Questi processi verbali non sono stati pubblicati nella RU.
[^4]: Questo piano, pubblicato nella RU (RU **1960** dopo la pag. 1556), non è riprodotto nella presente Raccolta.