0.132.454.20

^^RU **1992** 962; FF **1990** 1297

Testo originale

# Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana concernente una rettifica dei confine nel settore della diga di Livigno

Conclusa il 5 febbraio 1990<br />Approvata dall’Assemblea federale il 22 marzo 1991[^1]<br />Istrumenti di ratificazione scambiati il 10 febbraio 1992<br />Entrata in vigore il 10 febbraio 1992

(Stato 10 febbraio 1992)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />il Presidente della Repubblica Italiana,

considerata l’opportunità di rettificare il tracciato del confine nel settore della diga di Livigno, hanno deciso di concludere una Convenzione e a tale fine hanno nominato quali loro plenipotenziari:

(seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.454.20--1}
A parziale modifica della Convenzione del 24 luglio 1941[^2]tra la Confederazione Svizzera e il Regno d’Italia per la determinazione del confine italo‑svizzero nel tratto compreso fra Cima Garibaldi e Run Do e il Monte Dolent, il tracciato della frontiera italo‑svizzera nel tratto Ova Chaschabella o Torrente della Cera – Ova del Gal o Acqua del Gallo – Fiume Spöl, tra i cippi 6E (R) e 5A, è rettificato, mediante uno scambio di uguali superfici tra i due Stati, di m^2^21020 circa, conformemente al piano[^3]a scala 1:5000 che fa parte integrante della presente Convenzione.

Nella determinazione dello scambio di superfici, indicato nel comma precedente, sono ammesse le tolleranze di lievi entità che sono nell’ordine pratico dell’esecuzione dei lavori.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.454.20--2}
Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, la Commissione per la manutenzione del confine italo‑svizzero procederà:
a) alla materializzazione del tracciato di confine quale è definito dal piano di cui all’articolo 1, comma 1;
b) a compilare la documentazione descrittiva del tracciato di confine di cui alla lettera a).

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.454.20--3}
La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati al più presto possibile a Berna.

Essa entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

*In fede di che,* i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione.Fatta a Roma, il 5 febbraio 1990, in due esemplari originali in lingua italiana.

| Per la <br>Confederazione Svizzera:<br>Mathias Krafft | Per la <br>Repubblica Italiana:<br>Luigi Ferrari Bravo |
| --- | --- |

[^1]: RU  **1992**  961
[^2]: RS  **0.132.454.2**
[^3]: Questo piano, pubblicato nella RU (RU **1992** 964), non è riprodotto nella presente Raccolta.