0.142.104

^^RU **1967** 891; FF **1966** I 425

Traduzione dai testi originali francese e inglese[^1]

# Accordo europeo sulla circolazione dei giovani con passaporto collettivo fra i paesi membri del Consiglio d’Europa Conchiuso il 16 dicembre 1961

Conchiuso il 16 dicembre 1961<br />Approvato dall’Assemblea federale il 27 settembre 1966[^2]<br />Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 20 dicembre 1966<br />Entrato in vigore per la Svizzera il 21 gennaio 1967

(Stato 19 luglio 2004)

I Governi firmatari degli Stati membri del Consiglio d’Europa,

animati dal desiderio di aiutare le agevolazioni di spostamento dei giovani fra i loro paesi,

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.104--1}
Ciascuna Parte Contraente accetta l’entrata sul suo territorio dei gruppi di giovani provenienti dal territorio di una delle altre Parti contraenti, con un titolo di viaggio collettivo conforme alle condizioni stabilite nel presente Accordo.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.104--2}
Ogni persona menzionata sul passaporto collettivo per giovani deve essere un cittadino del paese che ha rilasciato questo titolo di viaggio.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.104--3}
I giovani sino al loro ventunesimo compleanno possono essere ammessi al beneficio dei titoli di viaggio collettivi rilasciati conformemente al presente Accordo.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.104--4}
Un capogruppo d’età non inferiore ai 21 anni, in possesso di un passaporto individuale valido e designato secondo le prescrizioni regolamentari eventualmente vigenti sul territorio della Parte Contraente che ha rilasciato il titolo di viaggio collettivo, deve:
– portare su di sè il titolo di viaggio collettivo;
– accompagnare il gruppo;
– adempiere le formalità di passaggio alle frontiere;
– vigilare a che i membri del gruppo rimangano insieme.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.104--5}
Ogni titolo di viaggio per giovani deve contenere cinque nomi almeno e cinquanta nomi al massimo, non compreso il capogruppo.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.104--6}
Tutte le persone menzionate su un titolo di viaggio collettivo devono restare insieme.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.104--7}
Se, contrariamente alle disposizioni dell’articolo 6, uno dei membri del gruppo menzionato sul passaporto collettivo per giovani si separa dal gruppo o non rientra per qualsiasi motivo con gli altri compagni di viaggio nel paese che ha rilasciato il titolo di viaggio collettivo, il capogruppo deve avvertirne immediatamente le autorità locali e, per quanto possibile, il rappresentante diplomatico o consolare dei detto paese.

In ogni caso, egli deve informarne il posto di frontiera alla uscita.

Il membro, che non esce dal paese con il suo gruppo, deve, ove occorra, farsi rilasciare un titolo di viaggio individuale dal rappresentante del suo paese.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.104--8}
La durata dei soggiorno di un gruppo, che viaggia con titolo di viaggio collettivo per giovani, non può superare tre mesi.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.104--9}
Il titolo di viaggio collettivo per giovani, conforme al modello allegato, deve contenere, in ogni caso, le seguenti indicazioni:
a. data e luogo di rilascio e autorità rilasciante;
b. designazione del gruppo;
c. paese di destinazione (il o i paesi);
d. durata di validità;
e. cognome, nome e numero del passaporto del capogruppo;
f. cognomi (in ordine alfabetico), nomi, data e luogo di nascita e luogo di residenza di ciascuno dei membri del gruppo.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.104--10}
L’autorità normalmente incaricata del rilascio dei passaporti redige il titolo di viaggio collettivo conformemente alle prescrizioni dell’articolo 9 e attesta che tutte le persone menzionatevi sono cittadini dei paese che ha rilasciato il titolo, giusta l’articolo 2.

Qualsiasi modificazione o aggiunta a un titolo di viaggio collettivo deve essere effettuata dall’autorità che ha rilasciato il titolo.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.104--11}
Ogni titolo di viaggio collettivo è, di principio, redatto in un solo esemplare originale.

Ciascuna Parte Contraente potrà, al momento della firma del presente Accordo o del deposito del suo strumento di ratificazione o di approvazione o di adesione, indicare, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale dei Consiglio d’Europa, il numero degli esemplari suppletivi che potrebbe eventualmente richiedere.

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.104--12}
I membri del gruppo, che viaggiano con il passaporto collettivo, sono dispensati dalla presentazione della carta nazionale di identità.

Tuttavia, essi dovranno, dato il caso, essere in grado di provare in qualsiasi modo la loro identità.

Ciascuna Parte Contraente potrà, al momento della firma dei presente Accordo o del deposito del suo strumento di ratificazione o di approvazione o di adesione, indicare, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale dei Consiglio d’Europa, il modo in cui i membri dei gruppo dovranno provare la loro identità.

##### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.104--13}
Ciascuna Parte Contraente potrà, al momento della firma del presente Accordo o del deposito del suo strumento di ratificazione o di approvazione o di adesione, estendere a fini d’entrata e del soggiorno sul suo territorio e sotto condizione di reciprocità, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, le disposizioni dei presente Accordo ai giovani rifugiati e apolidi residenti regolarmente sul territorio di un’altra Parte Contraente e il cui ritorno su questo territorio va garantito. La dichiarazione potrà essere ritirata in qualsiasi momento mediante notificazione trasmessa al Segretario Generale dei Consiglio d’Europa.

##### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.104--14}
Il presente Accordo è aperto alla firma dei Membri dei Consiglio d’Europa, che possono divenirne Parte mediante:
a. la firma senza riserva di ratificazione o di approvazione, o
b. la firma con riserva di ratificazione o di approvazione, seguita da ratificazìone o da approvazione.

Gli strumenti di ratificazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

##### **Art. 15** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.104--15}
Il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo la data alla quale tre Membri del Consiglio, conformemente alle disposizioni dell’articolo 14, avranno firmato l’Accordo senza riserva di ratificazione o di approvazione o l’avranno ratificato o approvato.

Per ciascun Membro che lo firmerà ulteriormente senza riserva di ratificazione o di approvazione o lo ratificherà o l’approverà, l’Accordo entrerà in vigore un mese dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratificazione o di approvazione.

##### **Art. 16** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.104--16}
Dopo l’entrata in vigore dei presente Accordo, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio ad aderire al presente Accordo. L’adesione esplicherà effetto un mese dopo la data dei deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

##### **Art. 17** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.104--17}
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà ai Membri del Consiglio e agli Stati aderenti:
a. la data dell’entrata in vigore dei presente Accordo e i nomi dei Membri che l’hanno firmato senza riserva di ratificazione o di approvazione o che l’hanno ratificato o approvato;
b. il deposito di ogni strumento di adesione effettuato in applicazione delle disposizioni dell’articolo 16;
c. ogni dichiarazione e notificazione ricevute in applicazione delle disposizioni degli articoli 11, 12 e 13;
d. ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 18 e la data alla quale essa esplicherà effetto.

##### **Art. 18** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.104--18}
Il presente Accordo resterà in vigore senza limitazione di durata.

Ciascuna Parte Contraente potrà mettere fine, per quanto la concerne, all’applicazione del presente Accordo, mediante un preavviso di sei mesi al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

*In fede di che,* i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Parigi, il 16 dicembre 1961, nelle lingue francese e inglese, i cui due tesi; fanno ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato all’archivio dei Consiglio d’Europa. li Segretario Generale trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno dei Governi firmatari e aderenti.(Seguono le firme)

(previsto nell’art. 9 dell’Accordo) **Consiglio d’Europa** Passaporto collettivo per i giovaniRilasciato in applicazione dell’Accordo europeo del 16 dicembre 1961 sulla circolazione dei giovani con passaporto collettivo, aperto alla firma dei paesi membri del Consiglio d’EuropaNome del paese di rilascioDesignazione dell’autorità di rilascio

| Passaporto collettivo rilasciato a . | | (designazione del Gruppo) . | |
| --- | --- | --- | --- |
| cittadini di . | (nome del paese) . | | che si recano in . |
| . | (nome del o dei paesi). | | |
in transito perdurata di validità:

| Capogruppo | cognome. |
| --- | --- |
| | nome . |
| | passaporto n. . (data e luogo del rilascio) |
 **Elenco dei membri del gruppo** (in ordine alfabetico)

| Cognome | Nome | Luogo e data di nascita | Luogo di residenza |
| --- | --- | --- | --- |
1.2.3.Il capo del gruppo, che viaggia con il presente passaporto collettivo, è stato pienamente informato delle responsabilità incombentegli in virtù dell’accordo europeo sulla circolazione dei giovani.

| | Rilasciato il . | a . |
| --- | --- | --- |
(firma e bollo dell’autorità di rilascio)

| Stati partecipanti | Ratifica<br>Firmato senza riserva di ratificazione (F) | | Entrata in vigore | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Belgio* | 16 dicembre | 1961 F | 16 gennaio | 1962 |
| Danimarca* | 29 maggio | 1968 F | 1° luglio | 1968 |
| Francia* | 16 dicembre | 1961 F | 16 gennaio | 1962 |
| Grecia* | 16 dicembre | 1961 F | 16 gennaio | 1962 |
| Irlanda* | 14 maggio | 1962 F | 15 giugno | 1962 |
| Islanda* | 13 gennaio | 1969 | 14 febbraio | 1969 |
| Italia* | 6 agosto | 1963 | 7 settembre | 1963 |
| Liechtenstein* | 25 settembre | 1998 F | 26 ottobre | 1998 |
| Lussemburgo* | 27 ottobre | 1965 | 28 novembre | 1965 |
| Macedonia | 24 febbraio | 1998 | 25 marzo | 1998 |
| Malta* | 12 dicembre | 1966 | 13 gennaio | 1967 |
| Norvegia* | 29 maggio | 1968 F | 1° luglio | 1968 |
| Paesi Bassi* | 4 luglio | 1963 | 5 agosto | 1963 |
| Portogallo* | 24 settembre | 1984 | 25 ottobre | 1984 |
| Regno Unito* | 22 giugno | 1964 | 23 luglio | 1964 |
| Spagna* | 18 maggio | 1982 | 19 giugno | 1982 |
| Svezia* | 27 maggio | 1968 F | 1° luglio | 1968 |
| Svizzera* | 20 dicembre | 1966 | 21 gennaio | 1967 |
| Turchia | 14 settembre | 1962 F | 15 ottobre | 1962 |
| * Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul Sito Internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int/treaty/FR/cadreprincipal.htm od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna. | | | | |
Svizzeraa. Quanto all’articolo 12: l’identità può essere provata sulla base di qualunque mezzo legale disponibile;
b. Quanto all’articolo 13: le disposizioni dell’Accordo vengono estese ai giovani rifugiati ed apolidi, giusta il contesto dell’articolo medesimo.

[^1]: Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: Art. 1 cpv. 1 del DF del 27 set. 1966 (RU  **1967**  839).