0.142.111.272

^^RU **1991** 1890

# Scambio di note del 15 gennaio/28 maggio 1991 tra la Svizzera e l’Algeria concernente la dispensa dall’obbligo del visto per taluni cittadini dell’altro Stato

Entrato in vigore il 28 maggio 1991

(Stato 28 maggio 1991)

Traduzione[^1]

| Ambasciata di Svizzera | Algeri, 28 maggio 1991<br>Al Ministero degli Affari esteri<br>della Repubblica algerina democratica<br>e popolare<br>Algeri |
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L’Ambasciata di Svizzera complimenta il Ministero degli Affari esteri della Repubblica algerina democratica e popolare e si pregia di riferirsi alla nota del Ministero n. 136 del 15 gennaio 1991 del seguente tenore:
 «Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica algerina democratica e popolare complimenta l’Ambasciata di Svizzera a Algeri e, riferendosi alle discussioni relative all’introduzione del visto a partire dal 1° gennaio 1991 tra l’Algeria e la Confederazione Elvetica e alle dispense convenute di comune accordo, ha l’onore di rievocare le disposizioni seguenti:
 *1.  Sono dispensati dall’obbligo del visto:* 
    – i cittadini algerini titolari di un’autorizzazione valida di soggiorno o di dimora;
    – i cittadini algerini che esercitano le loro funzioni di membri di equipaggio di una impresa di trasporto aereo algerina in servizio;
    – i cittadini algerini titolari di un passaporto diplomatico o di servizio;
    – i cittadini algerini titolari di una carta di legittimazione, attestazione o carta di identità valida, rilasciata dal Dipartimento federale degli Affari esteri.
 *2.  Sono dispensati dall’obbligo del visto:* 
    – i cittadini svizzeri titolari di una carta di soggiorno valida;
    – i cittadini svizzeri che esercitano le loro funzioni di membri di equipaggio di una impresa di trasporto aereo svizzera in servizio;
    – i cittadini svizzeri titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale;
    – i cittadini svizzeri titolari di una carta d’identità valida rilasciata dal Ministero degli Affari esteri algerino.
 Il Ministero degli Affari esteri della Repubblica algerina democratica e popolare invita l’Ambasciata a comunicargli il suo accordo sulle disposizioni summenzionate e coglie l’occasione per rinnovargli l’assicurazione della sua alta considerazione.»

In risposta, l’Ambasciata ha l’onore di informare il Ministero che le autorità svizzere approvano le disposizioni summenzionate – applicabili parimenti al Liechtenstein. La nota del Ministero del 15 gennaio 1991 come pure la presente nota dell’Ambasciata costituiscono un accordo fra i due Governi.

L’Ambasciata di Svizzera coglie l’occasione per rinnovare al Ministero degli Affari esteri della Repubblica algerina democratica e popolare l’assicurazione della sua alta considerazione.

[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente  Raccolta.