0.142.112.911

RU **1997** 2448

Traduzione

# Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Croazia concernente la soppressione reciproca dell’obbligo del visto

Concluso il 13 maggio 1997<br />Entrato in vigore il 12 giugno 1997

(Stato 12 giugno 1997)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />il Governo della Repubblica di Croazia,

detti qui di seguito Stati contraenti,

nell’intento di facilitare il traffico turistico tra i due Stati e di rafforzare una collaborazione fondata sulla reciproca fiducia e sulla solidarietà,

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.112.911--1}
I cittadini dei due Stati contraenti titolari di un passaporto valido sono autorizzati ad entrare e soggiornare senza visto nel territorio dell’altro Stato contraente, sempreché la durata del soggiorno non superi tre mesi e non vi svolgano un’attività lucrativa.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.112.911--2}
I cittadini di ciascuno Stato contraente che desiderano soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nell’altro Stato contraente o svolgervi un’attività lucrativa devono procurarsi, prima della partenza, un visto di entrata presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare di detto Stato.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.112.911--3}
I cittadini svizzeri e croati domiciliati nell’altro Stato contraente possono ritornarvi senza visto alcuno sempreché siano in possesso di una valida autorizzazione ordinaria di residenza.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.112.911--4}
I cittadini di ciascuno Stato contraente sono esonerati dall’obbligo di procurarsi un visto o di adempiere qualsiasi altra formalità per lasciare il territorio dell’altro Stato contraente.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.112.911--5}
Il presente Accordo non esonera i cittadini svizzeri e croati dall’obbligo di conformarsi alle leggi e altre prescrizioni vigenti relative all’entrata e al soggiorno degli stranieri nel territorio dell’altro Stato contraente.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.112.911--6}
Le competenti autorità dei due Stati contraenti si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno sul proprio territorio alle persone che potrebbero mettere in pericolo l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, o la cui presenza nel Paese fosse illegale.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.112.911--7}
Ciascuno Stato contraente può, per ragioni di ordine pubblico o di sicurezza, sospendere temporaneamente, totalmente o in parte, le disposizioni di cui sopra. La sospensione e la rimessa in vigore delle disposizioni sono notificate immediatamente all’altro Stato contraente per via diplomatica.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.112.911--8}
Le disposizioni qui sopra si applicano anche al Principato del Liechtenstein.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.112.911--9}
Il presente Accordo è redatto nelle lingue tedesca e croata, ciascun testo facente parimenti fede.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.112.911--10}
Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato in qualsiasi momento mediante preavviso di tre mesi. La denuncia va notificata per via diplomatica all’altro Stato contraente.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.112.911--11}
Il presente Accordo sottostà all’approvazione delle autorità competenti dei due Stati contraenti.

Esso entra in vigore 30 giorni dopo la firma.

Fatto a Zagabria, il 13 maggio 1997, in due esemplari conformi, nelle lingue tedesca e croata, ciascun testo facente parimenti fede.

| Per il <br>Consiglio federale svizzero:<br>Petar Troendle | Per il Governo <br>della Repubblica di Croazia:<br>Ivo Sanader |
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