0.142.113.342

^^RU **2000** 1921

Traduzione[^1]

# Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica d’Estonia concernente la soppressione reciproca dell’obbligo del visto

Concluso il 29 gennaio 1998<br />Entrato in vigore il 28 febbraio 1998

(Stato 28 febbraio 1998)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />il Governo della Repubblica d’Estonia

(detti in seguito Parti contraenti)

nell’intento di facilitare il traffico turistico tra i due Stati e<br />animati dal desiderio di rafforzare una collaborazione fondata sulla reciproca fiducia e sulla solidarietà

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.342--1}
I cittadini svizzeri titolari di un passaporto nazionale valido sono autorizzati ad entrare nella Repubblica d’Estonia senza visto, soggiornarvi e lasciare il Paese sempreché la durata del soggiorno non superi i 90 giorni e non vi svolgano un’attività lucrativa. Tale periodo di 90 giorni è calcolato a partire dalla data della prima entrata in Estonia nell’arco di sei mesi.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.342--2}
I cittadini della Repubblica d’Estonia titolari di un passaporto nazionale valido sono autorizzati ad entrare in Svizzera senza visto, soggiornarvi e lasciare il Paese sempreché la durata del soggiorno non superi i 90 giorni e non vi svolgano un’attività lucrativa. Tale periodo di 90 giorni è calcolato a partire dalla data della prima entrata in Svizzera nell’arco di sei mesi.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.342--3}
1. I cittadini della Repubblica d’Estonia che desiderano soggiornare per un periodo superiore a 90 giorni in Svizzera o svolgervi un’attività lucrativa devono procurarsi, prima della partenza, un visto di entrata presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare della Svizzera.
2. I cittadini svizzeri che desiderano soggiornare per un periodo superiore a 90 giorni nella Repubblica d’Estonia o svolgervi un’attività lucrativa devono procurarsi, prima della partenza, un’autorizzazione di residenza e/o di lavoro presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare della Repubblica d’Estonia.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.342--4}
I cittadini di ciascuno Stato contraente, titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido e che, in veste di membri di una rappresentanza diplomatica o consolare o di collaboratori di un’organizzazione internazionale, si recano nell’altro Stato, possono entrarvi e soggiornarvi senza alcun visto per tutta la durata delle loro funzioni. L’invio in missione e la funzione di tali cittadini devono essere annunciati anticipatamente per via diplomatica all’altro Stato, che rilascerà loro una carta di legittimazione. La presente disposizione si estende anche ai familiari.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.342--5}
I cittadini svizzeri o estoni possono ritornare nell’altro Stato contraente senza visto alcuno sempreché siano in possesso di un’autorizzazione di residenza valida.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.342--6}
Il presente Accordo non esonera i cittadini svizzeri ed estoni dall’obbligo di conformarsi alle leggi e altre prescrizioni vigenti relative all’entrata e al soggiorno degli stranieri nel territorio dell’altro Stato contraente.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.342--7}
Le competenti autorità delle due Parti contraenti si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno sul proprio territorio alle persone che potrebbero mettere in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici, o la cui presenza nel Paese fosse illegale.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.342--8}
Ciascuno Stato contraente può, per ragioni di sicurezza e di ordine pubblici, sospendere temporaneamente, totalmente o in parte, le disposizioni della presente Convenzione. La sospensione delle disposizioni è notificata immediatamente all’altra Parte contraente per via diplomatica ed entra in vigore immediatamente.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.342--9}
Il presente Accordo si applica anche al territorio del Principato del Liechtenstein ed ai suoi cittadini.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.342--10}
Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato in qualsiasi momento mediante preavviso di 90 giorni con una nota indirizzata per via diplomatica all’altra Parte contraente.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.342--11}
Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo la sua firma.

Fatto a Tallinn il 29 gennaio 1998, in lingua inglese.

| Per il <br>Consiglio federale svizzero:<br>Sven Meili | Per il Governo <br>della Repubblica d’Estonia:<br>Toomas Hendrik Ilves |
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[^1]: Dal testo originale inglese.