(Stato 26  agosto 2003)0.142.114.872

0.142.114.872

RU **2000** 2661

Traduzione*[^1]* 

# Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Lettonia concernente la soppressione reciproca dell’obbligo del visto

Concluso il 23 dicembre 1997<br />Entrato in vigore il 22 gennaio 1998

(Stato 26  agosto 2003)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />il Governo della Repubblica di Lettonia

(detti in seguito Parti contraenti),

nell’intento di facilitare il traffico turistico tra i due Stati e<br />animati dal desiderio di rafforzare una collaborazione fondata sulla reciproca fiducia e sulla solidarietà

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.114.872--1}
I cittadini della Repubblica di Lettonia titolari di un passaporto nazionale valido sono autorizzati a entrare in Svizzera senza visto, soggiornarvi e lasciare il Paese senza ulteriori formalità sempreché la durata del soggiorno non superi i 90 giorni in 6 mesi[^2]e non vi svolgano un’attività lucrativa.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.114.872--2}
I cittadini svizzeri titolari di un passaporto nazionale valido sono autorizzati a entrare in Lettonia senza visto, soggiornarvi e lasciare il Paese senza ulteriori formalità sempreché la durata del soggiorno non superi i 90 giorni in 6 mesi[^3]e non vi svolgano un’attività lucrativa.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.114.872--3}
I cittadini di ciascuno Stato contraente che desiderano soggiornare per un periodo superiore a 90 giorni in 6 mesi[^4]nell’altro Stato contraente o svolgervi un’attività lucrativa devono procurarsi, prima della partenza, un visto di entrata presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare di detto Stato.

##### **Art. 3bis** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.114.872--3_bis}
Il termine di 6 mesi è determinato giusta la legislazione nazionale di ciascuna Parte contraente.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.114.872--4}
I cittadini di ciascuno Stato contraente, titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido e che, in veste di membri di una rappresentanza diplomatica o consolare o di collaboratori di un’organizzazione internazionale, si recano nell’altro Stato, possono entrarvi e soggiornarvi senza alcun visto per tutta la durata delle loro funzioni. L’invio in missione e la funzione di tali cittadini devono essere annunciati anticipatamente per via diplomatica all’altro Stato, che rilascerà loro una carta di legittimazione. La presente disposizione si estende anche ai familiari che vivono nella stessa economia domestica, a condizione che siano titolari di un passaporto valido.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.114.872--5}
I cittadini svizzeri o lettoni domiciliati nell’altro Stato contraente possono ritornarvi senza visto alcuno sempreché siano in possesso di un’autorizzazione di residenza valida.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.114.872--6}
Qualora introduca un nuovo passaporto, lo Stato contraente interessato ne informa l’altro e gliene fornisce uno specimen per via diplomatica, se possibile almeno 30 giorni prima dell’entrata in circolazione del documento.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.114.872--7}
Il presente Accordo non esonera i cittadini svizzeri e lettoni dall’obbligo di conformarsi alle leggi e altre prescrizioni vigenti relative all’entrata e al soggiorno degli stranieri nel territorio dell’altro Stato contraente.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.114.872--8}
Le competenti autorità delle due Parti contraenti si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno sul proprio territorio alle persone che potrebbero mettere in pericolo l’ordine, la sicurezza o la salute pubblici, o la cui presenza nel Paese fosse illegale.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.114.872--9}
Entrambe le Parti contraenti si impegnano a risolvere di comune intesa i problemi che possono sorgere nell’applicazione del presente Accordo. Esse si informano reciprocamente e a scadenze regolari sulle prescrizioni che disciplinano l’entrata di cittadini di Stati terzi nel loro territorio.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.114.872--10}
Ciascuno Stato contraente può, per ragioni di sicurezza, salute o ordine pubblici, sospendere temporaneamente, totalmente o in parte, l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo. La sospensione e la rimessa in vigore delle disposizioni sono notificate immediatamente all’altra Parte contraente per via diplomatica.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.114.872--11}
Il presente Accordo si applica anche al territorio del Principato del Liechtenstein e ai suoi cittadini.

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.114.872--12}
1. Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato in qualsiasi momento mediante preavviso di 90 giorni con una nota indirizzata per via diplomatica all’altra Parte contraente.
2. Il presente Accordo si estingue allorquando l’Accordo sulla riaccettazione di persone senza dimora autorizzata[^5]fosse denunciato o sospeso.

##### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.114.872--13}
Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo la sua firma.

Fatto a Riga il 23 dicembre 1997 in due originali, ciascuno in lingua tedesca e lettone, le due versioni facenti parimenti fede.

| Per il<br>Consiglio federale svizzero: | Per il<br>Governo della Repubblica di Lettonia: |
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| Pierre Luciri | Valdis Birkavs |

[^1]: Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.
[^2]: Nuova espr. giusta il n. 1 dello scambio di note del 4 mar./19 giu. 2002 (RU  **2003**  2679).
[^3]: Nuova espr. giusta il n. 1 dello scambio di note del 4 mar./19 giu. 2002 (RU  **2003**  2679).
[^4]: Nuova espr. giusta il n. 1 dello scambio di note del 4 mar./19 giu. 2002 (RU  **2003**  2679).
[^5]: RS  **0.142.114.879**