(Stato 5  novembre 1999)0.142.115.161(Stato 31  ottobre 2000)

0.142.115.161

RU **2000** 2581

Traduzione*[^1]* 

# Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Lituania concernente la soppressione reciproca dell’obbligo del visto

Concluso il 12 dicembre 1997<br />Entrato in vigore l’11 gennaio 1998

(Stato 31  ottobre 2000)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />il Governo della Repubblica di Lituania,

detti in seguito Parti contraenti,

nell’intento di facilitare il traffico turistico tra i due Stati;<br />animati dal desiderio di rafforzare una collaborazione fondata sulla reciproca fiducia e sulla solidarietà,

hanno convenuto quanto segue :

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.115.161--1}
I cittadini svizzeri titolari di un passaporto nazionale valido sono autorizzati ad entrare nella Repubblica di Lituania senza visto, soggiornarvi e lasciare il Paese senza ulteriori formalità sempreché la durata del soggiorno non superi i 90 giorni e non vi svolgano un’attività lucrativa.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.115.161--2}
I cittadini della Repubblica di Lituania titolari di un passaporto nazionale valido sono autorizzati ad entrare in Svizzera senza visto, soggiornarvi e lasciare il Paese senza ulteriori formalità sempreché la durata del soggiorno non superi i 90 giorni e non vi svolgano un’attività lucrativa.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.115.161--3}
I cittadini di ciascuno Stato contraente che desiderano soggiornare per un periodo superiore a 90 giorni nell’altro Stato contraente o svolgervi un’attività lucrativa devono procurarsi, prima della partenza, un visto di entrata presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare di detto Stato.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.115.161--4}
I cittadini di ciascuno Stato contraente, titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido e che, in veste di membri di una rappresentanza diplomatica o consolare del loro Stato o di collaboratori di un’organizzazione internazionale, si recano nell’altro Stato, sono esonerati dall’obbligo del visto per tutta la durata delle loro funzioni. L’invio in missione e la funzione di tali cittadini devono essere annunciati anticipatamente per via diplomatica all’altro Stato. Quest’ultimo rilascerà loro una carta di legittimazione. La presente disposizione si estende anche ai familiari di queste persone che vivono con esse nella stessa economia domestica, a condizione che siano titolari di un passaporto valido.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.115.161--5}
I cittadini svizzeri o lituani domiciliati stabilmente nell’altro Stato contraente possono ritornarvi senza visto alcuno sempreché siano in possesso di un’autorizzazione di residenza valida.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.115.161--6}
Qualora introduca un nuovo passaporto, lo Stato contraente interessato ne informa l’altro e gliene fornisce degli specimen per via diplomatica, se possibile almeno 30 giorni in anticipo.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.115.161--7}
Il presente Accordo non esonera i cittadini svizzeri e lituani dall’obbligo di conformarsi alle leggi e alle altre prescrizioni vigenti relative all’entrata e al soggiorno degli stranieri nel territorio dell’altro Stato contraente.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.115.161--8}
Le competenti autorità delle due Parti contraenti si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno sul proprio territorio alle persone che potrebbero mettere in pericolo l’ordine, la sicurezza o la salute pubblici, o la cui presenza nel Paese fosse illegale.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.115.161--9}
Entrambe le Parti contraenti si impegnano a risolvere di comune intesa i problemi che possono sorgere nell’applicazione del presente Accordo. Esse si informano reciprocamente ed a scadenze regolari sulle prescrizioni che disciplinano l’entrata di cittadini di Stati terzi nel loro territorio.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.115.161--10}
Ciascuna Parte contraente può, per ragioni di sicurezza, salute o ordine pubblici, sospendere temporaneamente, totalmente o in parte, le disposizioni del presente Accordo. La sospensione e la rimessa in vigore delle disposizioni sono notificate immediatamente all’altra Parte contraente per via diplomatica.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.115.161--11}
Il presente Accordo si applica anche al territorio del Principato del Liechtenstein ed ai suoi cittadini.

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.115.161--12}
1. Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato in qualsiasi momento mediante preavviso di 90 giorni. La denuncia va notificata per via diplomatica all’altra Parte contraente.
2. Il presente Accordo si estingue allorquando l’Accordo del 26 settembre 1996[^2]sulla riammissione di persone senza dimora autorizzata fosse denunciato o sospeso.
3. Il presente Accordo è redatto in lingua tedesca e lituana, le due versioni facenti parimenti fede.

##### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.115.161--13}
Precedenti accordi sulla liberazione dall’obbligo del visto tra la Svizzera e la Repubblica di Lituania sono da considerarsi abrogati, ad eccezione dell’Accordo del 4 ottobre 1995[^3]sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale.

##### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.115.161--14}
Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo la sua firma.

Fatto a Berna, il 12 dicembre 1997.

| Per il<br>Consiglio federale svizzero: | Per il Governo<br>della Repubblica di Lituania: |
| --- | --- |
| Franz von Däniken | Rimantas Sidlauskas |

[^1]: Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.
[^2]: RS  **0.142.115.169**
[^3]: RS  **0.142.115.162**