0.142.115.732

^^RU **2025** 158

Traduzione

# Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Montenegro di facilitazione del rilascio dei visti

Concluso il 4 marzo 2011<br />Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° marzo 2012

(Stato 1° marzo 2012)

La Confederazione Svizzera<br />e<br />il Montenegro

(in seguito le Parti contraenti),

animate dal desiderio di promuovere, mediante un primo passo concreto verso l’abolizione del visto, i contatti diretti tra le persone quale condizione essenziale per un saldo sviluppo dei legami economici, umanitari, culturali, scientifici e di altro tipo, semplificando il rilascio dei visti ai cittadini del Montenegro,

consapevoli che tutti i cittadini della Confederazione Svizzera sono esenti dall’obbligo del visto quando si recano nel Montenegro per un periodo non superiore a 90 giorni o transitano sul suo territorio,

riconoscendo che se il Montenegro reintrodurrà l’obbligo di visto per i cittadini della Confederazione Svizzera, a questi si applicheranno automaticamente per reciprocità le medesime facilitazioni concesse dal presente Accordo ai cittadini del Montenegro,

riconoscendo che la facilitazione in materia di visti non deve agevolare l’immigrazione clandestina e prestando particolare attenzione alla sicurezza e alla riammissione,

tenendo conto dell’Accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, firmato il 26 ottobre 2004[^1],

tenendo conto dell’Accordo tra la Comunità europea e il Montenegro di facilitazione del rilascio dei visti firmato il 18 settembre 2007,

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** Scopo e campo di applicazione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.115.732--1}
1. Lo scopo del presente Accordo è di agevolare il rilascio dei visti ai cittadini del Montenegro per soggiorni di massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
2. Se il Montenegro reintrodurrà l’obbligo di visto per i cittadini della Confederazione Svizzera o per alcune categorie di cittadini della Confederazione Svizzera, a questi si applicheranno automaticamente per reciprocità le medesime facilitazioni concesse dal presente accordo ai cittadini del Montenegro.

##### **Art. 2** Clausola generale {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.115.732--2}
1. Le facilitazioni del visto previste nel presente Accordo si applicano ai cittadini del Montenegro solo se questi non sono esenti dal visto in virtù delle leggi e dei regolamenti della Confederazione Svizzera, del presente Accordo o di altri accordi internazionali.
2. Le questioni non contemplate dalle disposizioni del presente Accordo, quali il rifiuto del visto, il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti, il rifiuto dell’entrata e i provvedimenti di allontanamento, sono disciplinate dal diritto nazionale della Confederazione Svizzera o del Montenegro.

##### **Art. 3** Definizioni {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.115.732--3}
Ai fini del presente Accordo valgono le seguenti definizioni:
(a) «cittadino della Confederazione Svizzera»: chiunque abbia la cittadinanza della Confederazione Svizzera;
(b) «cittadino del Montenegro»: chiunque abbia la cittadinanza del Montenegro;
(c) «visto»: autorizzazione rilasciata o decisione adottata dalla Confederazione Svizzera per consentire:
        – l’entrata per un soggiorno previsto di massimo 90 giorni in totale sul territorio della Confederazione Svizzera o di più Stati Schengen,
        – l’entrata a fini transito sul territorio della Confederazione Svizzera o di più Stati Schengen;
(d) «persona che soggiorna legalmente»: un cittadino del Montenegro autorizzato o abilitato a soggiornare per più di 90 giorni sul territorio della Confederazione Svizzera ai sensi della legislazione nazionale;
(e) «Stato membro di Schengen»: ogni Stato che applica pienamente l’acquis di Schengen entro i termini dell’Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

##### **Art. 4** Documenti giustificativi della finalità del viaggio {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.115.732--4}
1. Per le seguenti categorie di cittadini del Montenegro, i documenti di seguito indicati sono sufficienti per motivare la finalità del viaggio sul territorio dell’altra Parte contraente:
(a) membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto al Montenegro, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati sul territorio della Confederazione Svizzera da organizzazioni intergovernative:
        – una lettera emessa da un’autorità competente del Montenegro attestante che il richiedente è membro della sua delegazione in viaggio sul territorio della Confederazione Svizzera per partecipare ai suddetti eventi, corredata di una copia dell’invito ufficiale;
(b) imprenditori e rappresentanti delle organizzazioni di categoria:
        – una richiesta scritta della persona giuridica o della società ospitante, di un ufficio o di una filiale della persona giuridica o della società ospitante, delle autorità statali o locali della Confederazione Svizzera o dei comitati organizzatori di fiere commerciali o industriali, conferenze e convegni che si svolgono sul territorio della Confederazione Svizzera, vistata da una Camera del Commercio, dall’Unione dei datori di lavoro del Montenegro o dalla Montenegro Business Alliance;
(c) rappresentanti di organizzazioni della società civile in viaggio per partecipare a corsi, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio:
        – un invito scritto dell’organizzazione ospitante, la conferma che l’interessato rappresenta l’organizzazione in questione e, se possibile, l’attestato d’iscrizione dell’organizzazione al pertinente registro, emessa da un’autorità conformemente alla legislazione nazionale;
(d) autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e di passeggeri sul territorio della Confederazione Svizzera con veicoli immatricolati nel Montenegro:
        – una conferma scritta di trasporto internazionale su strada emanata dalla compagnia nazionale di autotrasportatori del Montenegro indicante la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi;
(e) personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano sul territorio della Confederazione Svizzera:
        – una conferma scritta della competente società ferroviaria del Montenegro indicante la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi;
(f) giornalisti:
        – un certificato o altro documento rilasciato da un’associazione di categoria attestante che l’interessato è un giornalista qualificato, e un documento rilasciato dal suo datore di lavoro attestante che il viaggio è dovuto a motivi di lavoro;
(g) partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambio universitario o di altro tipo:
        – un invito scritto a partecipare a dette attività, emanato dall’organizzazione ospitante;
(h) studenti di scuole inferiori e superiori, di università o di corsi post-universitari e per docenti accompagnatori che effettuano viaggi di studio o di formazione, ivi compresi i viaggi nell’ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche/accademiche:
        – un invito scritto o un certificato di iscrizione dell’università, collegio o scuola ospitante, o una carta dello studente o un certificato attestante i corsi da frequentare;
(i) partecipanti ad eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale:
        – un invito scritto dell’organizzazione ospitante: autorità competenti, federazione sportiva nazionale e comitato olimpico nazionale della Confederazione Svizzera;
(j) partecipanti a programmi di scambio ufficiali organizzati da Comuni gemellati:
        – un invito scritto del capo dell’amministrazione comunale o del sindaco;
(k) parenti stretti – coniugi, figli (inclusi i figli adottivi), genitori (inclusi i tutori), nonni e nipoti – in visita a cittadini del Montenegro che soggiornano legalmente sul territorio della Confederazione Svizzera:
        – un invito scritto della persona ospitante;
(l) persone in visita per ragioni mediche e gli accompagnatori necessari:
        – un documento ufficiale dell’istituto di cura attestante la necessità di cure mediche presso quell’istituto e la necessità di essere accompagnati, e la prova della disponibilità di mezzi finanziari sufficienti a coprire il costo delle cure mediche;
(m) persone che si recano a una cerimonia funebre:
        – un documento ufficiale attestante il decesso e l’esistenza di un vincolo di parentela o di altro tipo tra il richiedente e il defunto;
(n) rappresentanti delle comunità religiose del Montenegro:
        – una conferma scritta di una comunità religiosa registrata nel Montenegro indicante la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi;
(o) liberi professionisti che partecipano a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi di questo tipo che si svolgono sul territorio della Confederazione Svizzera:
        – un invito scritto dell’organizzazione ospitante che confermi la partecipazione della persona interessata all’evento;
(p) persone in visita a cimiteri militari o civili:
        – un documento ufficiale attestante l’esistenza e la conservazione della tomba, nonché l’esistenza di un vincolo di parentela o di altro tipo tra il richiedente e la persona sepolta;
(q) turisti:
        – un certificato o ricevuta di un’agenzia di viaggio o di un operatore turistico accreditati dalla Confederazione Svizzera nel quadro della cooperazione consolare locale che confermi la prenotazione di un viaggio organizzato;
(r) giudici che partecipano a programmi di scambio, convegni, seminari internazionali o altri eventi formativi di questo tipo che si svolgono sul territorio della Confederazione Svizzera:
        – un invito scritto dell’organizzazione ospitante che confermi la partecipazione della persona interessata all’evento.
2. L’invito scritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo indica:
(a) per la persona invitata – cognome e nome, data di nascita, sesso, cittadinanza, numero del documento di identità, data e finalità del viaggio, numero di entrate ed eventualmente il nome del coniuge e dei figli che la accompagnano;
(b) per la persona che invita: nome, cognome e indirizzo oppure
(c) per la persona giuridica, la società o l’organizzazione che invita: denominazione completa e indirizzo e:
        – se l’invito è emesso da un’organizzazione: nome e funzione della persona che firma l’invito,
        – se la persona che invita è una persona giuridica, una società o un ufficio o una filiale di tale persona giuridica o società avente sede sul territorio della Confederazione Svizzera: il numero di registro previsto dalla legislazione nazionale della Confederazione Svizzera.
3. Per le categorie di persone di cui al paragrafo 1, tutti i tipi di visto sono rilasciati secondo la procedura facilitata, senza che siano necessari altri inviti, convalide o conferme della finalità del viaggio previsti dalla legislazione della Confederazione Svizzera.

##### **Art. 5** Rilascio di visti per più entrate {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.115.732--5}
1. La missione diplomatica e il posto consolare della Confederazione Svizzera rilasciano visti per più entrate validi fino a cinque anni alle seguenti categorie di persone:
(a) membri del Governo e del Parlamento, della Corte costituzionale e della Corte suprema, presidente della Corte d’appello, presidente della Corte amministrativa che non siano esenti dall’obbligo di visto in virtù del presente Accordo, nell’esercizio delle loro funzioni, con validità limitata alla durata dell’incarico se inferiore a cinque anni;
(b) membri permanenti di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto al Montenegro, partecipano periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati sul territorio della Confederazione Svizzera da organizzazioni intergovernative;
(c) coniugi e figli (inclusi i figli adottivi) minori di 21 anni o a carico, in visita a cittadini del Montenegro che soggiornano legalmente sul territorio della Confederazione Svizzera, con validità limitata alla validità dell’autorizzazione di soggiorno legale di tali cittadini.
2. La missione diplomatica e il posto consolare della Confederazione Svizzera rilasciano visti per più entrate validi fino a un anno alle seguenti categorie di persone, a condizione che nell’anno precedente tali persone abbiano ottenuto almeno un visto e l’abbiano usato conformemente alla legislazione sull’entrata e il soggiorno nello Stato visitato, e che sussistano motivi per richiedere un visto per più entrate:
(a) membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto al Montenegro, partecipano periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati sul territorio della Confederazione Svizzera da organizzazioni intergovernative;
(b) imprenditori e rappresentanti delle organizzazioni di categoria che si recano regolarmente nella Confederazione Svizzera;
(c) rappresentanti di organizzazioni della società civile periodicamente in viaggio nella Confederazione Svizzera per partecipare a corsi, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio;
(d) autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e di passeggeri nella Confederazione Svizzera con veicoli immatricolati nel Montenegro;
(e) personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano sul territorio della Confederazione Svizzera;
(f) giornalisti;
(g) persone partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambio universitario o di altro tipo, le quali si recano regolarmente sul territorio della Confederazione Svizzera;
(h) studenti universitari o di corsi post-universitari che viaggiano periodicamente per motivi di studio o per partecipare ad attività di formazione, anche nel quadro di programmi di scambio;
(i) partecipanti a eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale;
(j) partecipanti a programmi di scambio ufficiali organizzati da Comuni gemellati;
(k) persone bisognose di cure mediche periodiche e gli accompagnatori necessari;
(l) rappresentanti delle comunità religiose registrate nel Montenegro che si recano periodicamente nella Confederazione Svizzera;
(m) liberi professionisti partecipanti a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi di questo tipo che si recano periodicamente nella Confederazione Svizzera;
(n) giudici che partecipano a programmi di scambio, convegni, seminari internazionali o altri eventi formativi di questo tipo che si recano periodicamente nella Confederazione Svizzera.
3. La missione diplomatica e l’ufficio consolare della Confederazione Svizzera rilasciano visti per più entrate validi da un minimo di due a un massimo di cinque anni alle categorie di persone di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che nei due anni precedenti tali persone abbiano utilizzato un visto per più entrate conformemente alla legislazione sull’entrata e il soggiorno sul territorio vigente nello Stato visitato, e che i motivi per richiedere un visto per più entrate siano ancora validi.
4. La durata totale del soggiorno sul territorio della Confederazione Svizzera o di uno Stato membro di Schengen delle persone di cui ai paragrafi 1 a 3 non può essere superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

##### **Art. 6** Emolumenti per il trattamento delle domande di visto {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.115.732--6}
1. Gli emolumenti per il trattamento delle domande di visto dei cittadini del Montenegro ammontano a 35 euro. Detto importo può essere rivisto secondo la procedura di cui all’articolo 14 paragrafo 3. Se il Montenegro reintrodurrà l’obbligo del visto per i cittadini della Confederazione Svizzera, gli emolumenti che potrà esigere non dovranno essere superiori a 35 euro ovvero all’importo convenuto se gli emolumenti sono rivisti in conformità della procedura di cui all’articolo 14 paragrafo 3.
2. Sono esenti dagli emolumenti per il trattamento delle domande di visto le seguenti categorie di persone:
(a) membri del Governo e del Parlamento, della Corte costituzionale e della Corte suprema, presidente della Corte d’appello, presidente della Corte amministrativa che non siano esenti dall’obbligo di visto in virtù del presente Accordo;
(b) membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto al Montenegro, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio e a eventi organizzati sul territorio della Confederazione Svizzera da organizzazioni intergovernative;
(c) rappresentanti di organizzazioni della società civile che partecipano a riunioni, seminari, programmi di scambio o corsi;
(d) autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e di passeggeri sul territorio della Confederazione Svizzera con veicoli immatricolati nel Montenegro;
(e) personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano sul territorio della Confederazione Svizzera;
(f) giornalisti;
(g) partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambio universitario o di altro tipo;
(h) studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e docenti accompagnatori in viaggio di studio o di formazione;
(i) partecipanti a eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale;
(j) partecipanti a programmi di scambio ufficiali organizzati da Comuni gemellati;
(k) parenti stretti: coniugi, figli (inclusi i figli adottivi), genitori (inclusi i tutori), nonni e nipoti di cittadini del Montenegro che soggiornano legalmente sul territorio della Confederazione Svizzera;
(l) persone che hanno comprovato la necessità del viaggio per motivi umanitari, ad esempio per ricevere trattamenti medici urgenti (nel qual caso l’esonero è esteso agli accompagnatori) o partecipare al funerale di un parente stretto o di visitare un parente stretto gravemente malato;
(m) rappresentanti delle comunità religiose registrate nel Montenegro;
(n) liberi professionisti che partecipano a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi di questo tipo che si svolgono sul territorio della Confederazione Svizzera;
(o) giudici che partecipano a programmi di scambio, convegni, seminari internazionali o altri eventi di questo tipo;
(p) disabili ed eventuali accompagnatori;
(q) pensionati;
(r) bambini di età inferiore a sei anni.

##### **Art. 7** Termini per il trattamento delle domande di visto {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.115.732--7}
1. La missione diplomatica e il posto consolare della Confederazione Svizzera decidono in merito alla domanda di rilascio del visto entro dieci giorni di calendario dalla data di ricevimento della domanda e della documentazione necessaria per il rilascio del visto.
2. In singoli casi, soprattutto qualora siano necessari ulteriori accertamenti, il termine per decidere può essere prorogato fino a 30 giorni di calendario.
3. In casi urgenti il termine per decidere in merito alla domanda di visto può essere ridotto a tre giorni lavorativi o a un periodo inferiore.

##### **Art. 8** Partenza in caso di smarrimento o furto dei documenti {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.115.732--8}
I cittadini della Confederazione Svizzera e del Montenegro che hanno smarrito o a cui sono stati rubati i documenti di identità durante il soggiorno sul territorio del Montenegro o della Confederazione Svizzera possono uscire da tale territorio esibendo un documento di identità valido, rilasciato dalle missioni diplomatiche o dai posti consolari della Confederazione Svizzera o del Montenegro, che li autorizzi ad attraversare la frontiera, senza necessità di visto o altre autorizzazioni.

##### **Art. 9** Casi eccezionali di proroga del visto {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.115.732--9}
Qualora, per motivi di forza maggiore, i cittadini del Montenegro non possano uscire dal territorio della Confederazione Svizzera entro il termine stabilito nel visto, il visto è prorogato senza spese conformemente alla legislazione dello Stato ospitante per il tempo necessario a ritornare nello Stato di residenza.

##### **Art. 10** Passaporti diplomatici {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.115.732--10}
1. I cittadini del Montenegro titolari di un passaporto diplomatico valido possono entrare, uscire e transitare sul territorio della Confederazione Svizzera senza visto.
2. Le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono soggiornare sul territorio della Confederazione Svizzera o di un altro Stato membro di Schengen per al massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

##### **Art. 11** Scambio di documenti tipo {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.115.732--11}
Le Parti contraenti si scambiano documenti tipo che riproducano i rispettivi passaporti nonché le informazioni rilevanti per l’utilizzo di tali passaporti entro 30 giorni a decorrere dalla firma del presente Accordo. Le Parti contraenti si informano reciprocamente delle modifiche formali di tali passaporti e si trasmettono i documenti tipo che riproducano i passaporti nuovi prima della loro introduzione.

##### **Art. 12** Riunioni peritali {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.115.732--12}
Su richiesta di una di esse, le Parti contraenti organizzano riunioni peritali vertenti sull’applicazione del presente Accordo.

##### **Art. 13** Protezione dei dati {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.115.732--13}
Se necessario per l’applicazione del presente Accordo, i dati personali sono comunicati e protetti conformemente alle legislazioni nazionali della Confederazione Svizzera e del Montenegro sulla protezione dei dati e nel rispetto delle disposizioni di accordi internazionali che le due Parti contraenti hanno firmato.

##### **Art. 14** Disposizioni finali {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.115.732--14}
1. Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti contraenti conformemente alle rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento di tali procedure.
2. Il presente Accordo è concluso per un periodo indeterminato, sempreché non venga denunciato conformemente al paragrafo 5 del presente articolo.
3. Il presente Accordo può essere modificato previo accordo scritto delle Parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le Parti contraenti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.
4. Ciascuna Parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente Accordo per motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale o di tutela della salute pubblica. La decisione sulla sospensione è notificata all’altra Parte contraente al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la Parte contraente che ha sospeso l’Accordo ne informa senza indugio l’altra Parte contraente.
5. Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo con notifica scritta all’altra Parte contraente. L’Accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data di ricevimento della notifica.

Fatto a Podgorica il 4 marzo 2011 in duplice esemplare nelle lingue tedesca, montenegrina e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione del presente Accordo si applica il testo inglese.

| Per la <br>Confederazione Svizzera:<br>Erwin Hofer | Per il <br>Montenegro:<br>Ivan Brajović |
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[^1]: RS  **0.362.31**