0.142.116.457 (Stato 28  ottobre 2003)

0.142.116.457

RU **2003** 3775

Traduzione*[^1]* 

# Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica delle Filippine relativo allo scambio di tirocinanti

Concluso il 9 luglio 2002<br />Entrato in vigore mediante scambio di note il 10 giugno 2003

(Stato 28  ottobre 2003)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />il Governo della Repubblica delle Filippine

(detti qui di seguito «Parti»),

consci della particolare importanza della cooperazione e dell’intesa tra i due Paesi in materia di scambio di manodopera sul piano professionale e tecnico,

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. I** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.457--I}
Le autorità competenti per l’esecuzione del presente Accordo sono:
– per il Consiglio federale svizzero, il Dipartimento federale di giustizia e polizia, per il tramite dell’Ufficio federale degli stranieri a Berna[^2];
– per il Governo della Repubblica delle Filippine, il Dipartimento per il lavoro e l’occupazione e il Dipartimento di giustizia, per il tramite dell’Ufficio dell’immigrazione a Manila.

##### **Art. II** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.457--II}
1. Il presente Accordo disciplina lo scambio di cittadini svizzeri e filippini, detti qui di seguito «tirocinanti», che assumono un impiego nell’altro Paese, per un periodo limitato, nella loro professione, in vista del perfezionamento delle loro conoscenze professionali, di uno scambio culturale e dell’approfondimento delle loro conoscenze linguistiche.
2. L’impiego può essere assunto in tutte le professioni che non sono legalmente limitate.
3. Qualora l’esercizio della professione sia subordinato a un’autorizzazione, l’interessato dovrà prima chiedere tale autorizzazione all’autorità competente.

##### **Art. III** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.457--III}
I tirocinanti devono aver compiuto almeno i 18 anni e, di norma, non aver superato i 35 anni.

##### **Art. IV** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.457--IV}
1. Il necessario permesso di dimora e di lavoro è accordato per un periodo di 18 mesi al massimo conformemente alle disposizioni di legge del Paese d’accoglienza.
2. Gli interessati devono inoltrare la domanda, corredata di tutte le indicazioni necessarie, all’autorità del Paese di origine competente per l’applicazione del presente Accordo.
3. Una proroga fino al massimo della durata di validità del permesso di dimora e di lavoro in virtù del capoverso 1 è possibile e non è considerata nuova ammissione.

##### **Art. V** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.457--V}
I permessi di dimora e di lavoro, accordati per un periodo limitato e stabiliti entro i limiti del contingente fissato nell’articolo 8 capoverso 1, sono rilasciati indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro nel Paese di accoglienza.

##### **Art. VI** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.457--VI}
I tirocinanti non possono svolgere un’attività lucrativa né essere ammessi a un impiego diversi da quelli indicati nel permesso. L’autorità che ha rilasciato il permesso può, in casi debitamente giustificati, autorizzare un cambiamento d’impiego.

##### **Art. VII** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.457--VII}
1. I diritti e doveri del tirocinante e del datore di lavoro, segnatamente in materia fiscale, salariale, di alloggio, assicurazione contro malattie e infortuni nonché indennità, sono disciplinati dalla vigente legislazione del Paese d’accoglienza.
2. Se non è stato convenuto diversamente, le spese di viaggio del tirocinante sono a carico suo o del datore di lavoro.

##### **Art. VIII** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.457--VIII}
1. Il numero dei tirocinanti ammessi da ciascuna Parte non può superare 50 unità per anno civile.
2. Gli effettivi non impiegati non possono essere riportati all’anno successivo.
3. Il contingente può essere interamente utilizzato, indipendentemente dal numero dei tirocinanti che risiedono sul territorio del Paese d’accoglienza in virtù del presente Accordo.
4. Qualora una Parte non esaurisca il contingente di cui al capoverso 1, l’altra Parte non può prevalersene per ridurre il contingente convenuto.

##### **Art. IX** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.457--IX}
Le persone che desiderano assumere un impiego di tirocinante nell’altro Paese devono, di norma, cercarvi esse stesse un posto di lavoro. Le autorità competenti per l’applicazione del presente Accordo possono, con misure adeguate, assistere i tirocinanti nella ricerca di un posto di lavoro.

##### **Art. X** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.457--X}
1. Il presente Accordo entra in vigore non appena ciascuna Parte ha notificato all’altra, per via diplomatica, l’adempimento dei presupposti nazionali necessari per l’entrata in vigore dell’Accordo.
2. Ogni complemento o modifica del presente Accordo avviene di comune accordo tra le due Parti. I complementi o modifiche entrano in vigore secondo una procedura analoga a quella descritta al capoverso 1.
3. Il presente Accordo resta in vigore nella sua integralità fino a che una delle Parti notifica all’altra Parte, per via diplomatica, la sua volontà di sospendere o denunziare l’Accordo. In tal caso, esso rimane in vigore fino a sei (6) mesi dopo la data in cui una delle Parti riceve dall’altra Parte la notifica ufficiale della sua volontà di sospendere o denunziare l’Accordo.
4. In caso di denunzia, i permessi accordati in virtù del presente Accordo rimangono validi sino allo scadere della durata inizialmente fissata.

*In fede di che* , i rappresentanti delle competenti autorità, debitamente incaricati dai rispettivi Governi, hanno firmato e sigillato il presente Accordo in due esemplari, nelle lingue tedesca e inglese, i due testi facenti ugualmente fede.Manila, 9 luglio 2002

| Per il<br>Consiglio federale svizzero: | Per il Governo<br>della Repubblica delle Filippine: |
| --- | --- |
| Ruth Metzler-Arnold | Patricia A. Sto. Tomas |

[^1]: Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.
[^2]: Oggi IMES, Ufficio federale dell’immigrazione, dell’integrazione e dell’emigrazione.