(Stato 16  maggio 2006)0.142.116.492Nicht löschen bitte "[^1]" !!

0.142.116.492

Traduzione*[^2]* 

# Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Polonia concernente la soppressione reciproca dell’obbligo del visto

Concluso il 2 settembre 1991<br />Entrato in vigore il 3 settembre 1991

(Stato 16  maggio 2006)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />il Governo della Repubblica di Polonia,

nell’intento di facilitare il traffico turistico tra i due Stati e

animati dal desiderio di rafforzare una collaborazione fondata sulla reciproca fiducia e sulla solidarietà,

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.492--1}
I cittadini della Repubblica di Polonia titolari di un passaporto nazionale valido sono autorizzati ad entrare in Svizzera senza visto, soggiornarvi e lasciare il Paese sempreché la durata del soggiorno non superi tre mesi e non vi svolgano un’attività lucrativa.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.492--2}
I cittadini svizzeri titolari di un passaporto nazionale valido sono autorizzati ad entrare in Polonia senza visto, soggiornarvi e lasciare il Paese sempreché la durata del soggiorno non superi i tre mesi e non vi svolgano un’attività lucrativa.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.492--3}
Qualora introduca un nuovo passaporto, lo Stato contraente interessato ne informa l’altro e gliene fornisce uno specimen per via diplomatica, se possibile almeno trenta giorni prima dell’entrata in circolazione del documento.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.492--4}
I cittadini di ciascuno Stato contraente che desiderano soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nell’altro Stato contraente o svolgervi un’attività lucrativa devono procurarsi, prima della partenza, un visto di entrata presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare di detto Stato.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.492--5}
I cittadini di ciascuno Stato contraente, titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido e che, in veste di membri di una rappresentanza diplomatica o consolare o di collaboratori di un’organizzazione internazionale, si recano nell’altro Stato, possono entrarvi e soggiornarvi senza alcun visto per tutta la durata delle loro funzioni. L’invio in missione e la funzione di tali cittadini devono essere annunciati anticipatamente per via diplomatica all’altro Stato, che rilascerà loro una carta di legittimazione. La presente disposizione si estende anche ai familiari che vivono nella stessa economia domestica, a condizione che siano titolari di un passaporto valido.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.492--6}
I cittadini svizzeri o polacchi domiciliati nell’altro Stato contraente possono ritornarvi senza visto alcuno sempreché siano in possesso di un’autorizzazione di residenza valida.

##### **Art. 7 a 9** {#art_7_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.492--7-9}

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.492--10}
Il presente Accordo non esonera i cittadini svizzeri e polacchi dall’obbligo di conformarsi alle leggi e altre prescrizioni vigenti relative all’entrata e al soggiorno degli stranieri nel territorio dell’altro Stato contraente.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.492--11}
Le competenti autorità delle due Parti contraenti si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno sul proprio territorio alle persone che potrebbero mettere in pericolo l’ordine, la sicurezza o la salute pubblica, o la cui presenza nel Paese fosse illegale.

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.492--12}
Entrambe le Parti contraenti si impegnano a risolvere di comune intesa i problemi che possono sorgere nell’applicazione del presente Accordo. Esse si informano reciprocamente ed a scadenze regolari sulle prescrizioni che disciplinano l’entrata di cittadini di Stati terzi nel loro territorio.

##### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.492--13}
Ciascuno Stato contraente può, per ragioni di sicurezza, salute o ordine pubblici, sospendere temporaneamente, totalmente o in parte, le disposizioni del presente Accordo, ad eccezione dell’articolo 7 capoverso I. La sospensione e la rimessa in vigore delle disposizioni sono notificate immediatamente all’altra Parte contraente per via diplomatica.

##### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.492--14}

##### **Art. 15** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.492--15}
Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein ed ai suoi cittadini.

##### **Art. 16** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.492--16}
1) Il presente Accordo entra in vigore il giorno dopo la sua firma.

2) Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato in qualsiasi momento mediante preavviso di tre mesi con una nota indirizzata per via diplomatica all’altra Parte contraente.

Firmato a Berna, il 2 settembre 1991 in due originali, in tedesco ed in polacco, le due versioni facenti ugualmente fede.

| Per il<br>Consiglio federale svizzero: | Per il<br>Governo della Repubblica di Polonia: |
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| René Felber | Krzystof Skubiszewski |

[^1]: RU  **1992**  2002
[^2]: Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.