0.142.116.727

^^RU **2025** 678

Testo originale

# Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di San Marino relativo allo scambio di giovani lavoratori

Concluso il 19 maggio 2025<br />Entrato in vigore mediante scambio di note l’8 novembre 2025

(Stato 8 novembre 2025)

Le Alte Parti contraenti,<br />il Consiglio federale svizzero,<br />di seguito denominato «la Svizzera»,<br />e<br />il Governo della Repubblica di San Marino,<br />di seguito denominato «San Marino»,<br />di seguito denominate singolarmente «Parte contraente»<br />e congiuntamente «Parti contraenti»,

*animate* dal desiderio di incoraggiare il perfezionamento di giovani professionisti svizzeri e sammarinesi;

*considerato* lo spirito delle relazioni amichevoli esistenti tra la Svizzera e San Marino;

*animate* dal desiderio di consolidare e intensificare tali relazioni tramite lo scambio di professionisti nei rispettivi Paesi;

*tenendo conto* delle leggi e normative delle Parti contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.727--1}
1. Il presente Accordo disciplina lo scambio di persone di nazionalità svizzera e sammarinese che assumono per un tempo limitato nell’altro Paese un impiego nel lavoro appreso nel Paese d’origine, allo scopo di perfezionare le proprie conoscenze lavorative, professionali e linguistiche (detti in seguito «giovani lavoratori professionisti subordinati»).
2. L’impiego può essere assunto in tutte le professioni nelle quali l’occupazione di stranieri non è soggetta a restrizioni legali nel Paese di accoglienza. È escluso lo svolgimento di attività libero professionali e autonome.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.727--2}
1. I giovani lavoratori professionisti subordinati devono aver compiuto i 18 anni di età e non aver superato i 35. Devono aver portato a termine una formazione lavorativa/professionale della durata di almeno due anni, attestata dal relativo certificato di fine studi.
2. Non è ammesso il ricongiungimento familiare.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.727--3}
1. Il numero dei giovani lavoratori professionisti subordinati ammesso da ciascun Paese non deve superare le 20 unità per anno civile.
2. Qualora uno dei due Paesi non utilizzasse il contingente, l’altro Paese non può prevalersene per ridurre il contingente convenuto. Il saldo non utilizzato non può essere riportato sull’anno successivo.
3. Il contingente annuale può essere interamente utilizzato senza tener conto delle autorizzazioni accordate durante l’anno precedente.
4. La proroga in virtù dell’articolo 4 paragrafo 3 presente Accordo non è considerata una nuova autorizzazione.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.727--4}
1. I giovani che desiderano assumere un impiego devono cercarne uno di propria iniziativa nell’altro Paese. Le Parti contraenti non s’impegnano nella ricerca di opportunità di lavoro. L’autorità competente del Paese d’origine, di cui al successivo articolo 9, coadiuvata – se del caso – dall’Ambasciata, può assistere i propri cittadini nella ricerca di opportunità di lavoro nel Paese d’accoglienza.
2. I giovani desiderosi di partecipare a questo programma di scambio devono inoltrare una domanda alla missione diplomatica competente del Paese d’accoglienza. Allegano alla domanda il nome e l’indirizzo dell’azienda nel Paese d’accoglienza e indicazioni in merito all’attività prevista e alla remunerazione, nonché la prova della copertura assicurativa contro le malattie e gli infortuni per tutti i rischi prevedibili.
3. L’autorizzazione è accordata dall’autorità competente del Paese d’accoglienza per una durata massima di 12 mesi. Può essere prorogata per ulteriori sei mesi prima dello scadere. I contratti di lavoro vanno altresì conclusi per la stessa durata, e non potranno trasformarsi a tempo indeterminato, in osservanza del limite stabilito qui innanzi.
4. Le autorizzazioni sono rilasciate entro i limiti dei contingenti stabiliti all’articolo 3 paragrafo 1, indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro nel Paese d’accoglienza.
5. L’autorizzazione è accordata solo se le condizioni di impiego convenute con il datore di lavoro sono conformi alla legislazione in materia di lavoro e di assicurazioni sociali del Paese d’accoglienza.
6. I giovani lavoratori professionisti subordinati sono tenuti a lasciare il Paese d’accoglienza al termine del contratto di lavoro.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.727--5}
1. I giovani lavoratori professionisti subordinati non possono svolgere un’attività lucrativa né assumere un impiego diversi da quelli indicati nell’autorizzazione.
2. L’autorità competente nel Paese d’accoglienza può, in casi debitamente giustificati, autorizzare il giovane lavoratore professionista subordinato a cambiare lavoro per il periodo di tempo residuo.
3. Ogni giovane lavoratore professionista subordinato impegnato in attività legate al presente Accordo deve rispettare l’indipendenza politica, la sovranità e l’integrità territoriale del Paese d’accoglienza.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.727--6}
1. L’assunzione avviene sulla base di un contratto di lavoro concluso tra il datore di lavoro e il giovane lavoratore professionista subordinato. I giovani lavoratori professionisti subordinati non possono essere assunti sotto il regime della fornitura di personale a prestito.
2. I giovani lavoratori professionisti subordinati fruiscono, in materia di alloggio, condizioni di lavoro e salario, degli stessi diritti e doveri concessi ai lavoratori del Paese d’accoglienza e sanciti dal vigente diritto del lavoro. Emolumenti, tasse e imposte sono soggetti alla legislazione nazionale del Paese d’accoglienza.
3. Il salario deve essere conforme alle condizioni di retribuzione usuali nel luogo, nella professione e nel settore.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.727--7}
Le autorizzazioni sono rilasciate conformemente alle disposizioni che regolano nel Paese d’accoglienza l’entrata e l’uscita, il soggiorno e l’esercizio di un’attività lucrativa da parte dei cittadini stranieri. Sono fatte salve le procedure in materia di rilascio dei visti.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.727--8}
Le autorità competenti garantiscono il disbrigo conforme alle leggi e alle norme applicabili di tutte le formalità attinenti alle autorizzazioni.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.727--9}
1. Le autorità competenti per l’applicazione del presente Accordo sono:
– per la Svizzera:<br /> Segreteria di Stato della migrazione SEM, Berna
– per San Marino:<br /> Dipartimento Affari Esteri
2. Ciascuna Parte contraente può designare in qualsiasi momento un’altra autorità competente e notificarla all’altra Parte contraente per via diplomatica.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.727--10}
1. Le Parti contraenti si notificano l’espletamento delle rispettive procedure costituzionali necessarie all’entrata in vigore del presente Accordo. Esso avrà effetto 30 giorni dopo la ricezione dell’ultima notificazione.
2. Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata.
3. Ciascuna Parte contraente può, mediante notifica ufficiale all’altra Parte contraente, sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, l’applicazione del presente Accordo per motivi di sicurezza, di ordine pubblico o di salute pubblica o per altri gravi motivi. La sospensione entra in vigore il secondo giorno successivo alla notifica. La sospensione può essere revocata mediante notifica ufficiale all’altra parte contraente ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data della notifica.
4. Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo con notifica scritta all’altra Parte contraente. Il presente Accordo cessa di essere in vigore dopo sei mesi dalla data della notifica.
5. In caso di denuncia le autorizzazioni accordate in virtù del presente Accordo rimangono valide per la durata per la quale sono state rilasciate.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.727--11}
Il presente Accordo può essere modificato di comune intesa dalle Parti contraenti. Le modifiche vanno apportate sotto forma di protocolli separati, che costituiscono parte integrante del presente Accordo ed entrano in vigore secondo la procedura definita all’articolo 10 paragrafo 1 del presente Accordo.

*In fede di che* *,* i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Berna, il 19 maggio 2025 in due originali nella lingua italiana.

| Per il <br>Consiglio federale svizzero:<br>Ignazio Cassis | Per il <br>Governo della Repubblica di San Marino:<br>Luca Beccari |
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