0.142.116.902 (Stato 28  maggio 2002)

0.142.116.902

RU **2002** 1146

Traduzione*[^1]* 

# Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Slovacca concernente la soppressione reciproca dell’obbligo del visto

Concluso il 2 giugno 1998<br />Entrato in vigore il 2 luglio 1998

(Stato 28  maggio 2002)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />il Governo della Repubblica slovacca

(detti qui di seguito Parti contraenti,)

nell’intento di facilitare il traffico turistico tra i due Stati

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.902--1}
Le carte d’identità della Confederazione elvetica e gli atti di cittadinanza della Repubblica slovacca nella forma di carte d’identità sono riconosciuti reciprocamente dalle Parti contraenti quali documenti di viaggio.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.902--2}
1. I cittadini di ciascuno Stato titolari di un passaporto nazionale valido (passaporto ordinario, diplomatico, speciale o di servizio) o di una carta d’identità valida possono entrare o soggiornare nel territorio dell’altro Stato senza l’obbligo di alcun visto sempreché il loro soggiorno non superi 90 giorni e non intendano svolgervi un’attività lucrativa.
2. I cittadini di ciascuno Stato che desiderano soggiornare per un periodo superiore a 90 giorni nell’altro Stato o svolgervi un’attività lucrativa devono procurarsi, prima della partenza, un visto dell’altro Stato.
3. I cittadini di ciascuno Stato possono ritornare nell’altro Stato senza visto alcuno sempreché siano in possesso di un’autorizzazione di residenza valida in tale Stato.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.902--3}
1. I cittadini di ciascuno Stato titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido e che, in veste di membri di una rappresentanza diplomatica o consolare o di rappresentanti di un’organizzazione internazionale governativa, entrano in funzione o sono inviati in missione ufficiale nell’altro Stato, possono entrarvi e soggiornarvi senza alcun visto per tutta la durata delle loro funzioni.
2. Tali agevolazioni si estendono anche ai familiari delle persone citate nel capoverso 1 a condizione che siano titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.902--4}
I cittadini di ciascuno Stato che desiderano lasciare il territorio dell’altro Stato sono esonerati dal visto di uscita o da qualsiasi altra formalità.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.902--5}
I cittadini di ciascuno Stato che entrano o soggiornano nel territorio dell’altro Stato soggiaciono alle vigenti leggi e prescrizioni che regolano il soggiorno e l’entrata degli stranieri, come anche l’esercizio di un’attività lucrativa indipendente o salariata.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.902--6}
Il presente Accordo non limita il diritto delle competenti autorità delle due Parti contraenti di negare l’entrata o il soggiorno nel proprio territorio alle persone che potrebbero mettere in pericolo l’ordine o la sicurezza pubblici o la cui presenza nel Paese risultasse illegale.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.902--7}
Ciascuna Parte contraente si impegna a riammettere in qualsiasi momento e senza formalità particolari i propri cittadini che non adempiono o non adempiono più le condizioni d’entrata o per la dimora nel territorio dell’altro Stato.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.902--8}
1. Ciascuna Parte contraente può, per ragioni di ordine o di sicurezza pubblici o per motivi sanitari, sospendere temporaneamente, totalmente o in parte, le disposizioni del presente Accordo.
2. La sospensione e la rimessa in vigore dell’Accordo dovranno essere notificate immediatamente all’altra Parte contraente per via diplomatica.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.902--9}
Le due Parti contraenti si comunicheranno reciprocamente e per via diplomatica, 60 giorni prima dell’introduzione, una copia dei nuovi passaporti e carte d’identità e delle modifiche di passaporti e carte d’identità con le indicazioni relative al loro impiego.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.902--10}
Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein e ai suoi cittadini.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.902--11}
1. Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata. Ciascuna Parte contraente può denunciarlo per scritto e per via diplomatica. La denuncia diventa effettiva tre mesi dopo la notifica all’altra Parte contraente.
2. Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo la firma.
3. Con l’entrata in vigore del presente Accordo decade la validità fra le Parti contraenti dell’Accordo tra la Svizzera e la Cecoslovacchia concernente la soppressione reciproca dell’obbligo del visto, del 31 luglio 1990[^2], confermato dalle Parti contraenti con scambio di note del 13 ottobre e del 25 novembre 1994[^3].

Fatto a Berna il 2 giugno 1998 in due originali, in lingua tedesca e slovacca, le due versioni facenti parimenti fede.

| Per il<br>Consiglio federale svizzero: | Per il<br>Governo della Repubblica slovacca: |
| --- | --- |
| Jakob Kellenberger | Jozef Šesták |

[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.
[^2]: RS  **0.142.117.412**
[^3]: Non pubblicato nella RU.