0.142.36

^^RU **2005** 757; FF **2003** 3181

Traduzione

Accordo del 1° giugno 1993<br />concernente l’istituzione e il funzionamento del Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche migratorie (ICMPD) a Vienna, modificato il 27 marzo 1996, il 26 aprile 1996 e il 25 giugno 2003[^1]

Concluso a Vienna il 1° giugno 1993<br />Approvato dall’Assemblea federale il 18 giugno 2004[^2]<br />Entrato in vigore per la Svizzera retroattivamente il 1° maggio 1993

(Stato 23 marzo 2026)

##### **Art. 1** Obiettivi dell’Accordo {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.36--1}
Nel corso degli ultimi anni, ai crescenti movimenti migratori illegali di richiedenti l’asilo provenienti da sud e diretti verso nord, si sono aggiunti di recente anche i flussi migratori provenienti da est e diretti verso ovest. Sebbene assolutamente necessari, i dispositivi nazionali di controllo delle entrate non bastano a contenere l’entità e la composizione di tali flussi migratori entro i livelli auspicati dalle parti. Di conseguenza, l’elaborazione e l’attuazione di strategie a lungo termine atte a far fronte al fenomeno della migrazione diventano prioritarie. Tali strategie mirano a facilitare la prevenzione, a combattere le cause alla radice, ad armonizzare i dispositivi di<br />controllo delle entrate e a coordinare le politiche relative ai rifugiati, all’asilo e agli stranieri.

Il presente Accordo mira a promuovere la cooperazione internazionale e la ricerca nell’ambito della politica migratoria.

##### **Art. 2** Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche migratorie {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.36--2}
(1). Le Parti contraenti costituiscono il Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche migratorie(ICMPD), con sede a Vienna, come organizzazione internazionale. L’ICMPD analizza i flussi migratori attuali e potenziali verso i Paesi di destinazione europei, segue ed esamina la situazione nei principali Paesi di provenienza dei migranti ed elabora misure adeguate per migliorare il riconoscimento e il controllo dei movimenti migratori.
(2). L’organizzazione internazionale di cui sopra ha personalità giuridica.
(3). La personalità giuridica, i privilegi e le immunità dell’ICMPD nella Repubblica d’Austria sono disciplinati dalla Repubblica d’Austria.

##### **Art. 3** Comitato d’orientamento {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.36--3}
I rappresentanti delle Parti contraenti istituiscono un Comitato d’orientamento. Ciascuna Parte contraente vi è rappresentata con un seggio.

La presidenza del Comitato d’orientamento è assunta a turno da ciascuna Parte contraente.

Il Comitato d’orientamento si riunisce ogniqualvolta è necessario, ma almeno tre volte all’anno.

##### **Art. 4** Compiti del Comitato d’orientamento {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.36--4}
Il Comitato d’orientamento:
– esercita la vigilanza generale sull’ICMPD,
– nomina il direttore dell’ICMPD,
– approva il rapporto annuo del direttore dell’ICMPD,
– approva e finanzia il bilancio annuo ordinario dell’ICMPD,
– approva i conti annui dell’ICMPD,
– approva il programma di lavoro dell’ICMPD,
– approva il programma di conferenze dell’ICMPD,
– approva gli accordi dell’ICMPD,
– approva i progetti proposti da o all’ICMPD,
– assiste l’ICMPD nei suoi contatti politici,
– prende atto dei rapporti sulle attività dell’ICMPD in corso,
– consiglia il direttore dell’ICMPD sulle questioni importanti,
– nomina i membri dell’organo consultivo,
– consiglia e decide in merito all’adesione di altre Parti.

##### **Art. 5** Il direttore dell’ICMPD {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.36--5}
Il direttore dell’ICMPD lavora in stretta collaborazione con le organizzazioni nazionali e internazionali e con le istituzioni attive nel settore della politica in materia di migrazione. Può intraprendere azioni su richiesta di organizzazioni, conferenze, dispositivi e piani d’azione, quali i gruppi di Vienna, Berlino e Budapest e altre sedi di cooperazione internazionale. Segue le politiche e le pratiche di migrazione dei Paesi industrializzati e di altri Paesi rilevanti, come pure i risultati delle ricerche svolte nel settore, e gestisce una banca di dati e documentazione a tale riguardo. Analizza le politiche e le tendenze ed elabora le strategie necessarie alla soluzione di problemi in tale ambito.

La piattaforma strategica adottata nell’ambito delle «Consultazioni informali» costituisce una base importante per il suo lavoro. A tale proposito, il direttore dell’ICMPD tiene particolarmente conto delle questioni relative alla capacità di accoglienza delle parti dal punto di vista demografico, economico, sociale, politico, culturale ed ecologico. Inoltre, controlla e sviluppa gli intenti per lottare contro le cause della migrazione, allo scopo di esercitare un migliore controllo sui movimenti migratori. Infine, redige proposte per l’armonizzazione internazionale delle politiche e pratiche di migrazione.

Il direttore dell’ICMPD è direttamente subordinato al Comitato d’orientamento. In base alla destinazione dei mezzi finanziari assume e dirige il personale. I compiti del direttore dell’ICMPD sono disciplinati in un capitolato d’oneri a parte.

##### **Art. 6** Uso dei servizi dell’ICMPD {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.36--6}
Le Parti contraenti hanno diritto a usare tutti i risultati delle attività dell’ICMPD per scopi propri nel quadro della definizione delle loro politiche migratorie, nonché per le loro attività nell’ambito della politica di migrazione internazionale.

Qualora lo ritengano necessario, possono mettere tali risultati a disposizione di istituzioni interessate.

Entro i limiti delle loro capacità, i servizi dell’ICMPD sono a totale disposizione delle Parti contraenti.

##### **Art. 7** Finanziamento dell’ICMPD {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.36--7}
Le Parti contraenti assumono la piena responsabilità finanziaria dei costi correnti dell’ICMPD.

Ogni anno il Comitato d’orientamento riceve dal direttore dell’ICMPD un progetto di preventivo per l’anno successivo, che copre le spese di personale, i viaggi, i locali, l’amministrazione, la rappresentanza e altri costi. Il Comitato d’orientamento approva il bilancio e decide in merito alla ripartizione dei costi tra le Parti contraenti. È preferibile che i costi siano suddivisi in parti uguali.

L’ICMPD può accettare aiuti per progetti, contributi volontari, donazioni e altre liberalità.

Le modifiche delle pianificazioni del preventivo, compreso ogni eventuale aumento dei contributi delle Parti contraenti, richiedono l’approvazione del Comitato d’orientamento.

##### **Art. 8** Adesione di altre parti e organizzazioni internazionali {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.36--8}
Il Comitato d’orientamento può invitare altri Stati o organizzazioni internazionali ad aderire al presente Accordo.

L’adesione di altre parti al presente Accordo deve basarsi sulla fiducia reciproca e su interessi comuni[^3].

##### **Art. 9** Organo consultivo {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.36--9}
Il direttore dell’ICMPD è assistito da un organo consultivo, che può essere costituito di personalità del mondo politico e scientifico, provenienti da diversi Paesi e organizzazioni internazionali. L’organo consultivo non può dare istruzioni al direttore dell’ICMPD, ma può proporre progetti e aiutare a raccogliere i fondi necessari alla loro attuazione.

##### **Art. 10** Sede e amministrazione dell’ICMPD {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.36--10}
La Repubblica d’Austria si impegna a facilitare, per quanto possibile, il funzionamento e le attività dell’ICMPD e del suo personale nell’esecuzione del presente Accordo.

##### **Art. 11** Denuncia dell’Accordo {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.36--11}
Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo con un preavviso di tre mesi.

##### **Art. 12** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.36--12}
Il presente Accordo entra in vigore retroattivamente il 1° maggio 1993.

Vienna, 1° giugno 1993

| Per la <br>Confederazione Svizzera:<br>P. Arbenz | Per la <br>Repubblica d’Austria:<br>M. Matzka |
| --- | --- |

| Stati partecipanti | Ratifica<br>Adesione (A) | | Entrata in vigore | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Austria^a^ | 1° giugno | 1993 | 1° maggio | 1993 |
| Bosnia ed Erzegovina | 11 giugno | 2012 A | 11 giugno | 2012 |
| Bulgaria | 27 giugno | 2003 | 27 giugno | 2003 |
| Croazia | 16 marzo | 2004 A | 30 aprile | 2004 |
| Germania | 22 aprile | 2020 A | 22 aprile | 2020 |
| Grecia | 18 ottobre | 2021 A | 18 ottobre | 2021 |
| Irlanda | 18 luglio | 2024 A | 18 luglio | 2024 |
| Macedonia del Nord | 9 settembre | 2015 A | 9 settembre | 2015 |
| Malta | 27 aprile | 2018 A | 27 aprile | 2018 |
| Paesi Bassi^b^ | 21 aprile | 2023 A | 21 aprile | 2023 |
| Polonia | 28 novembre | 2003 | 28 novembre | 2003 |
| Portogallo | 25 settembre | 2018 | 30 aprile | 2004 |
| Repubblica Ceca | 26 settembre | 2001 A | 26 settembre | 2001 |
| Romania | 24 ottobre | 2011 A | 24 ottobre | 2011 |
| Serbia | 22 gennaio | 2014 A | 22 gennaio | 2014 |
| Slovacchia | 10 febbraio | 2006 A | 10 febbraio | 2006 |
| Slovenia | 6 agosto | 1998 A | 30 aprile | 2004 |
| Svezia | 2 dicembre | 2002 A | 2 dicembre | 2002 |
| Svizzera^a^ | 1° giugno | 1993 | 1° maggio | 1993 |
| Turchia | 1° maggio | 2018 A | 1° maggio | 2018 |
| Ungheria | 8 settembre | 1995 A | 30 aprile | 2004 |
| ^a^ Entrato in vigore con effetto retroattivo al 1° mag. 1993, conformemente all’art. 12 dell’Acc. nella versione del 1° giu. 1993. ^b^ Per il Regno in Europa. | | | | |

[^1]: Nuovo testo giusta la mod. 26 apr. 1996 (RU  **2026**  128).
[^2]: RU  **2005**  755
[^3]: Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 1 dell’Acc. del 25 giu. 2003, in vigore per la Svizzera dal  30 apr. 2004 (RU  **2005**  763).