0.142.392.680.06

^^RU **2026** 77

# Scambio di note del 18 dicembre 2025 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2055 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1351 per quanto riguarda la gestione dell’asilo e della migrazione e che abroga il regolamento (CE) n. 1560/2003

(Sviluppo dell’acquis di Dublino/Eurodac)

Entrato in vigore il 26 gennaio 2026

(Stato 26 gennaio 2026)

Traduzione

| Missione della Svizzera<br>presso l’Unione europea | Bruxelles, 18 dicembre 2025<br>Commissione europea <br>Segretariato generale<br>SG.B.2<br>Bruxelles |
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La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale della Commissione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica della Commissione del 1° dicembre 2025, emessa in virtù dell’articolo 4 paragrafo 2, primo periodo, dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004[^1], relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:

«Ho il piacere di notificare […]

 il ‹regolamento di esecuzione (UE) 2025/2055 della Commissione, del 2 ottobre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione dell’asilo e della migrazione e che abroga il regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione› […]».[^2]

Il presente regolamento di esecuzione è stato notificato alla Svizzera con lettera del 1° dicembre 2025 recante il riferimento Ares(2025)104556348.

Conformemente all’articolo 4 paragrafo 2 dell’Accordo di associazione, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale della Commissione europea che la Svizzera accetta il contenuto dell’atto annesso alla notifica della Commissione. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

Conformemente all’articolo 4 paragrafo 5 dell’Accordo di associazione, la notifica della Commissione del 1° dicembre 2025 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l’Unione europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e l’Unione europea.

Il presente Accordo si applica allo stesso modo ed entrerà in vigore alla stessa data dei seguenti scambi di note:
– Scambio di note del 14 agosto 2024[^3]tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013;
– Scambio di note del 14 agosto 2024[^4]tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1358 che istituisce l’«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici.

Il presente Accordo può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 4 e 16 dell’Accordo di associazione.

Alla data di entrata in vigore del presente Accordo, lo scambio di note del 17 marzo 2014[^5]tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 118/2014 che modifica il regolamento (CE) n. 1560/2003 recante modalità di applicazione di Dublino si estingue.

Una copia della presente nota è trasmessa al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, Direzione generale, Giustizia e affari interni, Bruxelles.

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale della Commissione europea l’espressione della sua più alta considerazione.

[^1]: RS  **0.142.392.68**
[^2]: Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2055 della Commissione, del 2 ottobre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione dell’asilo e della migrazione e che abroga il regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, versione della GU L, 2025/2055, 12.11.2025.
[^3]: RS  **0.142.392.680.04**
[^4]: RS  **0.142.392.680.05**
[^5]: [RU  **2014**  797]