0.142.392.680.07

RU **2026** 66; FF **2025** 1478

# Scambio di note del 14 agosto 2024 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1359 concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell’asilo e che modifica il regolamento (UE) 2021/1147

(Sviluppo dell’acquis di Dublino/Eurodac)

Approvato dall’Assemblea federale il 26 settembre 2025[^1]<br />Entrato in vigore il 26 gennaio 2026

(Stato 26 gennaio 2026)

Traduzione

| Missione della Svizzera<br>presso l’Unione europea | Bruxelles, 14 agosto 2024<br>Commissione europea <br>Segretariato generale<br>SG.B.2<br>Bruxelles |
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La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale della Commissione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica della Commissione del 17 maggio 2024, emessa in virtù dell’articolo 4 paragrafo 2 primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004[^2], relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:

«Ho il piacere di notificare […]

 il ‹Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell’asilo e che modifica il regolamento (UE) 2021/1147› [regolamento concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore] […].»[^3]

Il Regolamento è stato notificato alla Svizzera con lettera Ref. Ares(2024)3583937 del 17 maggio 2024.

Conformemente all’articolo 4 paragrafi 2 e 3 dell’Accordo di associazione e con riserva del soddisfacimento dei requisiti costituzionali, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale della Commissione europea che la Svizzera accetta il contenuto dell’atto annesso alla notifica della Commissione. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

Conformemente all’articolo 4 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la Svizzera informa immediatamente il Segretariato generale della Commissione europea non appena tutti i requisiti costituzionali sono stati soddisfatti.

Conformemente all’articolo 4 paragrafo 5 dell’Accordo di associazione, la notifica della Commissione del 17 maggio 2024 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l’Unione europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e l’Unione europea.

Il presente accordo entrerà in vigore alla data della notifica da parte della Svizzera del soddisfacimento dei requisiti costituzionali. Esso può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 4 e 16 dell’Accordo di associazione.

Una copia della presente nota è trasmessa al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, Direzione generale, Giustizia e affari interni, Bruxelles.

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale della Commissione europea l’assicurazione della sua più alta considerazione.

[^1]: Art. 1 cpv. 1 lett. b del DF del 26 set. 2025 (RO  **2026**  229).
[^2]: RS  **0.142.392.68**
[^3]: Regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell’asilo e che modifica il regolamento (UE) 2021/1147, versione della GU L, 2024/1359, 22.5.2024.