(Stato 5  novembre 1999)

0.181.2Nicht löschen bitte "[^1]" !!

0.181.2

Traduzione*[^2]* 

# Convenzione

tra il Consiglio federale svizzero e la Santa Sede concernente<br />la separazione dell’Amministrazione apostolica del Ticino<br />dalla Diocesi di Basilea e la sua trasformazione in Diocesi

Conchiusa il 24 luglio 1968<br />Approvata dall’Assemblea federale il 9 ottobre 1970[^3]<br />Istrumenti di ratificazione scambiati il 26 febbraio 1971<br />Entrata in vigore il 26 febbraio 1971

Il Consiglio federale svizzero,<br />in nome proprio e in nome del Cantone Ticino<br />e<br />la Santa Sede,

desiderosi di regolare la questione relativa alla separazione dell’Amministrazione apostolica dei Ticino dalla Diocesi di Basilea, hanno risolto di stipulare una convenzione e, a tale scopo, hanno designato i loro rispettivi plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.181.2--1}
1. Le Alte Parti Contraenti decidono di porre fine allo statuto dell’Amministrazione apostolica del Ticino, stabilito dalla convenzione tra il Consiglio federale svizzero e la Santa Sede sui rapporti ecclesiastici dei Cantone Ticino, del 1° settembre 1884[^4]. Esse convengono parimente di porre fine all’unione canonica della chiesa cattedrale di San Lorenzo a Lugano con la Diocesi di Basilea, prevista nella convenzione tra la Svizzera e la Santa Sede per regolare definitivamente i rapporti ecclesiastici del Cantone Ticino, del 16 marzo 1888[^5].
2. Le Alte Parti Contraenti convengono pertanto di separare le due circoscrizioni ecclesiastiche di Basilea e del Ticino. L’ordinario di quest’ultima porterà il titolo di Vescovo della Diocesi di Lugano.
3. Il Vescovo di Lugano sarà nominato dalla Santa Sede e scelto tra i sacerdoti cittadini ticinesi.
4. La chiesa di San Lorenzo a Lugano continuerà ad essere la chiesa cattedrale per il territorio del Cantone Ticino.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.181.2--2}
1. Il Vescovo di Lugano avrà piena e completa libertà d’esercitare la giurisdizione spirituale ed episcopale su tutto il territorio del Cantone Ticino.
2. I rapporti tra Chiesa cattolica e Cantone Ticino restano disciplinati dalla convenzione tra il Cantone Ticino e la Santa Sede per la istituzione di un’Amministrazione apostolica nella Repubblica e Cantone dei Ticino, conclusa il 23 settembre 1884.
3. Il Cantone Ticino e il Vescovo di Lugano possono modificare, di comune intesa, le disposizioni finanziarie dell’articolo 4 della suddetta convenzione del 23 settembre 1884.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.181.2--3}
Con l’entrata in vigore della presente Convenzione, sono abrogati gli atti seguenti:
– la convenzione tra il Consiglio federale svizzero e la Santa Sede sui rapporti ecclesiastici dei Cantone Ticino, conclusa il 1° settembre 1884[^6];
– la convenzione tra la Svizzera e la Santa Sede per regolare definitivamente i rapporti ecclesiastici del Cantone Ticino, conclusa il 16 marzo 1888[^7].

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.181.2--4}
La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna il più presto possibile. Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio dei detti strumenti.

*In fede di che* , i Plenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente convenzione.Fatto a Berna, il 24 luglio 1968, in due esemplari originali in lingua francese.

| Per il<br>Consiglio federale svizzero: | Per la<br>Santa Sede: |
| --- | --- |
| Pierre Micheli | Ambrogio Marchioni<br>Nunzio Apostolico in Svizzera<br>Arcivescovo titolare di Severiana |

[^1]: RU  **1971**  284;FF  **1970**  I 125
[^2]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^3]: RU  **1971**  282
[^4]: [CS **12** 392.RS  **0.181.2**  art. 3]
[^5]: [CS **12** 394.RS  **0.181.2**  art. 3]
[^6]: [CS **12** 392]
[^7]: [CS **12** 394]