0.192.110.34

RU **1966** 807; FF **1965** I 381

Traduzione

# Quarto Protocollo addizionale dell’Accordo Generale su i Privilegi e le Immunità del Consiglio d’Europa

Disposizioni concernenti la Corte europea dei Diritti dell’Uomo

Conchiuso a Parigi il 16 dicembre 1961

Approvato dall’Assemblea federale il 20 settembre 1965[^1]

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 29 novembre 1965

Entrato in vigore per la Svizzera il 29 novembre 1965

(Stato 16 marzo 2022)

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d’Europa,

considerato che, secondo l’articolo 59 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950[^2](appresso chiamata «Convenzione»), i membri della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (appresso «Corte») godono, nell’esercizio del loro ufficio, dei privilegi e delle immunità previsti nell’articolo 40 dello Statuto del Consiglio d’Europa[^3]e negli Accordi conchiusi in virtù di quest’articolo;

considerata l’importanza di definire e specificare tali privilegi e immunità mediante un Protocollo addizionale all’Accordo Generale su i Privilegi e le Immunità del Consiglio d’Europa, firmato a Parigi il 2 settembre 1949[^4],

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.110.34--1}
Per l’applicazione del presente Protocollo, la parola «giudici» designa indifferentemente tanto i giudici eletti in conformità dell’articolo 39 della Convenzione, quanto ogni giudice ad hoc designato da uno Stato interessato in virtù dell’articolo 43 della Convenzione.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.110.34--2}
I giudici, nell’esercizio del loro ufficio e nei viaggi compiuti a tale scopo, godono dei privilegi e immunità seguenti:
a. immunità da arresto o detenzione e da sequestro del bagaglio personale e, quanto agli atti da essi compiti ufficialmente, comprese le parole e gli scritti, immunità da ogni giurisdizione;
b. esenzione per sé e i loro coniugi da ogni provvedimento restrittivo circa la libertà di movimento: uscita dal ed entrata nel loro paese di residenza, entrata nel e uscita dal paese dove esercitano il loro ufficio, e da ogni forma di registrazione degli stranieri, nei paesi da essi visitati o traversati nell’esercizio delle loro funzioni.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.110.34--3}
Negli spostamenti compiti nell’esercizio del loro ufficio, i giudici ricevono in materia doganale e di controllo dei cambi:
a. dal loro governo, le medesime agevolezze riconosciute agli alti funzionari, che si recano all’estero in missione ufficiale temporanea;
b. dai governi degli altri Membri, le medesime agevolezze riconosciute ai capi d’una missione diplomatica.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.110.34--4}
1. I documenti e le carte della Corte, dei giudici e della Cancelleria, in quanto concernono l’opera della Corte, sono inviolabili.
2. La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali della Corte, dei suoi membri e della Cancelleria non possono essere trattenute o sottoposte a censura.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.110.34--5}
Per assicurare ai giudici un’intera libertà di parola e indipendenza nell’adempimento del loro ufficio, l’immunità da giurisdizione quanto alle parole, agli scritti o agli atti da essi emanati nell’adempimento del loro ufficio continuerà a essere loro accordata anche dopo la cessazione del mandato.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.110.34--6}
I privilegi e le immunità sono concessi ai giudici, non per loro utilità personale, ma per assicurare piena indipendenza all’esercizio del loro ufficio. La Corte, sedente in assemblea plenaria, è sola competente a pronunciare la levata delle immunità; essa non ha soltanto il diritto, ma il dovere di levare l’immunità d’un giudice in tutti i casi dove, a suo parere, l’immunità impedisse di fare giustizia o possa essere levata senza nuocere allo scopo per cui è concessa.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.110.34--7}
1. Le disposizioni degli articoli 2 a 5 del presente Protocollo si applicano al Cancelliere della Corte e al Cancelliere aggiunto quando prende il luogo del Cancelliere, senza pregiudizio dei privilegi e delle immunità ai quali possano avere diritto secondo l’articolo 18 dell’Accordo Generale su i Privilegi e le Immunità del Consiglio d’Europa.
2. Le disposizioni dell’articolo 18 dell’Accordo Generale su i Privilegi e le Immunità del Consiglio d’Europa si applicano al Cancelliere aggiunto della Corte, nell’esercizio del suo ufficio, anche se non funge da Cancelliere.
3. I privilegi e le immunità previsti nei paragrafi 1 e 2 sono concessi al Cancelliere e al Cancelliere aggiunto, non per loro utilità personale, ma per il buon adempimento del loro ufficio. La Corte, sedente in assemblea plenaria, è sola competente a pronunciare la levata delle immunità del suo Cancelliere e del suo Cancelliere aggiunto; essa non ha soltanto il diritto, ma il dovere di levare quest’immunità in tutti i casi dove, a suo parere, l’immunità impedisse di fare giustizia o possa essere levata senza nuocere allo scopo per cui è concessa.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.110.34--8}
1. Ogni Stato può, al momento della firma senza riserva di ratificazione, della ratificazione o in ogni altro momento successivo, dichiarare, con notificazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, che il presente Protocollo s’applicherà a tutti i territori o a uno qualsiasi dei territori di cui assicura le relazioni internazionali e dove, conformemente all’articolo 63 della Convenzione concernente la tutela dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, si applica questa Convenzione.
2. Il Protocollo si applicherà al o ai territori indicati nella notificazione, a contare dal trentesimo giorno successivo a quello in cui il Segretario Generale del Consiglio d’Europa avrà ricevuto questa notificazione.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.110.34--9}
Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Membri dei Consiglio che possono divenirvi Parte, mediante:
a. la firma senza riserva di ratificazione;
b. la firma con riserva di ratificazione, seguita da ratificazione.

Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.110.34--10}
1. Il presente Protocollo entrerà in vigore non appena tre Membri del Consiglio d’Europa, conformemente alle disposizioni dell’articolo 9, l’avranno firmato senza riserva di ratificazione o l’avranno ratificato.
2. Per ogni Membro che lo firmerà senza riserva di ratificazione o lo ratificherà ulteriormente, il presente Protocollo entrerà in vigore al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.110.34--11}
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà ai Membri del Consiglio:
a. i nomi dei firmatari e il deposito d’ogni strumento di ratificazione;
b. il giorno dell’entrata in vigore del presente Protocollo.

*In fede di che,* i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Parigi, il 16 dicembre 1961, nelle lingue francese e inglese, i cui testi fanno ugualmente fede, in un solo esemplare, che sarà depositato nell’archivio del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale ne comunicherà copie certificate conformi a tutti i governi firmatari.(Seguono le firme)

| Stati partecipanti | Ratifica<br>Firmato senza riserva di ratificazione (F) | | Entrata in vigore | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Albania | 4 giugno | 1998 F | 4 giugno | 1998 |
| Austria | 16 dicembre | 1961 F | 16 dicembre | 1961 |
| Belgio | 4 giugno | 1964 | 4 giugno | 1964 |
| Cipro | 30 novembre | 1967 | 30 novembre | 1967 |
| Croazia | 11 ottobre | 1997 | 11 ottobre | 1997 |
| Danimarca | 16 dicembre | 1961 F | 16 dicembre | 1961 |
| Finlandia | 11 dicembre | 1989 | 11 dicembre | 1989 |
| Francia | 10 marzo | 1978 | 10 marzo | 1978 |
| Germania | 10 dicembre | 1963 | 10 dicembre | 1963 |
| Grecia | 24 maggio | 1965 | 24 maggio | 1965 |
| Irlanda | 21 settembre | 1967 | 21 settembre | 1967 |
| Islanda | 29 giugno | 1995 | 29 giugno | 1995 |
| Italia | 20 settembre | 1966 | 20 settembre | 1966 |
| Lettonia | 15 gennaio | 1998 F | 15 gennaio | 1998 |
| Liechtenstein | 11 dicembre | 1979 | 11 dicembre | 1979 |
| Lussemburgo | 5 novembre | 1963 | 5 novembre | 1963 |
| Malta | 6 maggio | 1969 | 6 maggio | 1969 |
| Norvegia | 16 dicembre | 1961 F | 16 dicembre | 1961 |
| Paesi Bassi | 16 dicembre | 1961 F | 16 dicembre | 1961 |
| Polonia | 22 aprile | 1993 | 22 aprile | 1993 |
| Portogallo | 6 luglio | 1982 | 6 luglio | 1982 |
| Regno Unito | 24 febbraio | 1971 | 24 febbraio | 1971 |
| Guernesey | | | 19 novembre | 1971 |
| Isola di Man | | | 19 novembre | 1971 |
| Jersey | | | 19 novembre | 1971 |
| Repubblica Ceca | 30 maggio | 1995 | 30 maggio | 1995 |
| Romania | 4 ottobre | 1994 F | 4 ottobre | 1994 |
| San Marino | 22 marzo | 1989 | 22 marzo | 1989 |
| Slovacchia | 15 luglio | 1997 | 15 luglio | 1997 |
| Slovenia | 8 novembre | 1994 | 8 novembre | 1994 |
| Spagna | 23 giugno | 1989 | 23 giugno | 1989 |
| Svezia | 18 settembre | 1962 | 18 settembre | 1962 |
| Svizzera | 29 novembre | 1965 | 29 novembre | 1965 |
| Turchia | 1° giugno | 1962 F | 1° marzo | 1965 |
| Ungheria | 12 gennaio | 1996 | 12 gennaio | 1996 |

[^1]: RU  **1966**  795
[^2]: RS  **0.101**
[^3]: RS  **0.192.030**
[^4]: RS  **0.192.110.3**