0.192.110.35

RU **1994** 718

Traduzione

# Quinto Protocollo addizionale all’Accordo generale sui Privilegi e le Immunità del Consiglio d’Europa

Concluso a Strasburgo il 18 giugno 1990

Firmato dalla Svizzera il 15 dicembre 1993[^1]

Entrato in vigore per la Svizzera il 1° aprile 1994

(Stato 16 marzo 2022)

Gli Stati firmatari, membri del Consiglio d’Europa,

Considerato che ai sensi dell’articolo 59 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950[^2](dappresso: «Convenzione»), i membri della Commissione europea dei diritti dell’uomo (dappresso: «Commissione») e la Corte europea dei diritti dell’uomo (dappresso: «Corte») godono, nell’esercizio delle loro funzioni, dei privilegi e delle immunità previsti nell’articolo 40 dello Statuto del Consiglio d’Europa[^3]e negli Accordi conclusi in virtù di questo articolo;

Considerato che tali privilegi e immunità sono stati definiti e precisati nel secondo e quarto Protocollo, firmati a Parigi rispettivamente il 15 dicembre 1956[^4]e il 16 dicembre 1961[^5], addizionali all’Accordo Generale sui privilegi e le Immunità del Consiglio d’Europa, firmato a Parigi il 2 settembre 1949[^6],

Considerata l’importanza di completare l’Accordo generale mediante un altro Protocollo, alla luce dei mutamenti intercorsi nel funzionamento del meccanismo del controllo della Convenzione,

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.110.35--1}
1. I membri della Commissione e i membri della Corte godono dell’esenzione dell’imposta sui redditi, emolumenti e indennità devoluti loro dal Consiglio d’Europa.
2. L’espressione «membri della Commissione e membri della Corte: indica i membri che, seppure sostituiti, continuano ad occuparsi delle cause di cui sono già investiti nonché ogni giudice ad hoc designato in virtù delle disposizioni della Convenzione.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.110.35--2}
1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa che possono esprimere il consenso ad esservi vincolati mediante:
a. la firma senza riserva di ratificazione, accettazione o approvazione, oppure
b. la firma con riserva di ratificazione, accettazione o approvazione, seguita da ratificazione, accettazione o approvazione.
2. Nessun Stato membro del Consiglio d’Europa potrà firmare senza riserva di ratificazione, ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo, qualora non abbia ancora ratificato o non ratifichi contemporaneamente l’Accordo generale sui Privilegi e le Immunità del Consiglio d’Europa[^7].
3. Gli strumenti di ratificazione, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.110.35--3}
1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data alla quale tre Stati membri del Consiglio d’Europa avranno espresso il consenso ad esservi vincolati in conformità delle disposizioni dell’articolo 2.
2. Per ogni membro che lo accetterà ulteriormente, il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, accettazione o approvazione.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.110.35--4}
In attesa dell’entrata in vigore del presente Protocollo alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 3, i firmatari convengono di applicarlo provvisoriamente alla data della firma, in conformità delle rispettive norme costituzionali.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.110.35--5}
Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio:
a. le firme;
b. il deposito degli strumenti di ratificazione, accettazione o approvazione;
c. la data dell’entrata in vigore del presente Protocollo in conformità dell’articolo 3;
d. qualsiasi atto, notificazione o comunicazione concernente il presente Protocollo.

*In fede di che,* i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Strasburgo il 18 giugno 1990 in francese e in inglese, i due testi facenti parimenti fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli Archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne comunicherà una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa.(Seguono le firme)

| Stati partecipanti | Ratificazione<br>Firma senza riserva <br>di ratificazione (F) | | Entrata in vigore | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Albania | 4 giugno | 1998 F | 1° ottobre | 1998 |
| Austria | 26 marzo | 1992 F | 1° luglio | 1992 |
| Ceca, Repubblica | 30 maggio | 1995 | 1° settembre | 1995 |
| Croazia | 11 ottobre | 1997 | 1° febbraio | 1998 |
| Danimarca | 18 giugno | 1990 F | 1° novembre | 1991 |
| Finlandia | 23 novembre | 1990 | 1° novembre | 1991 |
| Germania | 14 settembre | 1994 | 1° gennaio | 1995 |
| Gran Bretagna | 19 luglio | 1991 | 1° novembre | 1991 |
| Grecia | 15 giugno | 1993 | 1° ottobre | 1993 |
| Irlanda | 22 marzo | 1993 | 1° luglio | 1993 |
| Islanda | 29 giugno | 1995 | 1° ottobre | 1995 |
| Italia | 27 gennaio | 1995 | 1° maggio | 1995 |
| Lettonia | 15 gennaio | 1998 F | 1° maggio | 1998 |
| Lussemburgo | 16 giugno | 1994 | 1° ottobre | 1994 |
| Polonia | 22 aprile | 1993 | 1° agosto | 1993 |
| Portogallo | 12 febbraio | 1996 F | 1° giugno | 1996 |
| Romania | 4 ottobre | 1994 F | 1° febbraio | 1995 |
| Slovacchia | 15 luglio | 1997 | 1° novembre | 1997 |
| Slovenia | 8 novembre | 1994 | 1° marzo | 1995 |
| Svizzera | 15 dicembre | 1993 F | 1° aprile | 1994 |
| Turchia | 1° giugno | 1994 | 1° ottobre | 1994 |
| Ungheria | 12 gennaio | 1996 | 1° maggio | 1996 |

[^1]: Senza riserva di ratificazione.
[^2]: RS  **0.101**
[^3]: RS  **0.192.030**
[^4]: RS  **0.192.110.32**
[^5]: RS  **0.192.110.34**
[^6]: RS  **0.192.110.3**
[^7]: RS  **0.192.110.34**