0.192.120.241.21

^^RU **2026** 71

# Scambio di lettere del 18 dicembre 2025 tra la Confederazione Svizzera e l’International Finance Facility for Education (IFFEd) concernente lo statuto dei membri del personale di cittadinanza svizzera in materia di assicurazioni sociali svizzere (AVS/AI/IPG e AD)

Entrato in vigore il 18 dicembre 2025

(Stato 18 dicembre 2025)

Traduzione

| Il Presidente del Consiglio di fondazione <br>International Finance Facility <br>for Education<br>Ginevra | Ginevra, 18 dicembre 2025 |
| --- | --- |
| | Signor Ambasciatore <br>Franz Xaver Perrez <br>Direttore della Direzione <br>del diritto internazionale pubblico<br>Dipartimento federale degli affari esteri<br>Berna |

Egregio Direttore,

mi pregio di dichiarare ricevuta la Sua lettera del 18 dicembre 2025, del tenore seguente:

«Con riferimento all’articolo 26 capoverso 2 lettera c della legge federale del 22 giugno 2007[^1]sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (LSO), che autorizza il Consiglio federale a concludere accordi internazionali concernenti lo statuto dei membri del personale di cittadinanza svizzera dei beneficiari istituzionali di cui all’articolo 2 capoverso 1 LSO in materia di assicurazioni sociali svizzere (AVS/AI/IPG/AD), mi pregio di comunicarle quanto segue.

A nome del Consiglio federale svizzero, ho l’onore di proporle che, a partire dall’entrata in vigore dell’accordo del 18 dicembre 2025[^2]tra il Consiglio federale svizzero e l’*International Finance Facility for Education* (di seguito «IFFEd») ai fini di determinare lo statuto giuridico dell’IFFEd in Svizzera, i funzionari dell’IFFEd di cittadinanza svizzera non siano più considerati dallo Stato ospite come assicurati obbligatoriamente all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), all’assicurazione per l’invalidità (AI), all’indennità per perdita di guadagno (IPG) e all’assicurazione contro la disoccupazione (AD), purché siano affiliati a un sistema di previdenza previsto dall’IFFEd. Se esercitano le loro funzioni in Svizzera, avranno la possibilità di aderire, su base volontaria, all’AVS/AI/IPG/AD o solo all’AD. A tale scopo, dovranno inoltrare una richiesta di adesione presso la cassa di compensazione del Cantone in cui hanno il loro domicilio entro tre mesi dalla loro affiliazione a un sistema di previdenza previsto dall’IFFEd o entro tre mesi dalla firma dello scambio di lettere.

Inoltre, sono lieto di proporle che i coniugi, svizzeri o stranieri, dei funzionari internazionali dell’IFFEd di cittadinanza svizzera che sono domiciliati in Svizzera non siano più obbligatoriamente assicurati all’AVS/AI/IPG se al momento dell’affiliazione del funzionario internazionale al sistema di previdenza previsto dall’IFFEd non esercitano un’attività lucrativa o se cessano in un secondo tempo la loro attività lucrativa. Essi avranno la possibilità di aderire, su base volontaria, all’AVS/AI/IPG. A tale scopo, dovranno inoltrare una richiesta presso la cassa di compensazione del Cantone in cui hanno il loro domicilio entro tre mesi dall’affiliazione del funzionario internazionale a un sistema di previdenza previsto dall’IFFEd o entro tre mesi dalla cessazione della loro attività lucrativa. La regolamentazione descritta sopra si applica, inoltre, nella misura in cui non beneficino di privilegi e immunità, ai coniugi dei funzionari internazionali stranieri esentati dalla sicurezza sociale svizzera in virtù dell’articolo 1*a* capoverso 2 lettera a della legge federale del 20 dicembre 1946[^3]sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

Gli assicurati potranno in ogni momento disdire la totalità della copertura assicurativa da loro scelta entro la fine del mese in corso. I funzionari assicurati all’AVS/AI/IPG/AD avranno tuttavia la possibilità di scegliere di disdire soltanto l’AVS/AI/IPG e mantenere l’affiliazione all’AD. La disdetta vale per tutta la durata dell’impiego del funzionario internazionale al servizio dell’IFFEd. Fatte salve le condizioni particolari previste dalla presente lettera, le disposizioni dell’AVS/AI/IPG saranno applicabili a tutti gli assicurati; le disposizioni dell’AD lo saranno solamente per i funzionari. Gli assicurati che non adempieranno ai loro obblighi entro i termini prescritti saranno esclusi previo richiamo.

L’IFFEd fornirà al Dipartimento federale degli affari esteri l’elenco dei funzionari di cittadinanza svizzera affiliati a un sistema di previdenza previsto dall’IFFEd stesso al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo di sede e notificherà per scritto ogni ammissione e uscita di un funzionario svizzero a o da tale sistema.

Le sarei grato di comunicarmi se quanto precede trova la Sua approvazione. In caso affermativo, la presente lettera e la Sua risposta costituiranno un accordo sotto forma di scambio di lettere. Esso entrerà in vigore il giorno della sua firma. Potrà essere disdetto da ogni Parte con preavviso scritto di dodici mesi per il primo giorno di un anno civile.»

In nome dell’IFFEd, accetto le disposizioni contenute nella Sua lettera. Di conseguenza, la Sua lettera e la mia costituiscono un accordo sotto forma di scambio di lettere che entra in vigore in data odierna. Potrà essere disdetto da ogni Parte con preavviso scritto di dodici mesi per il primo giorno di un anno civile.

Voglia gradire, Egregio Direttore, l’espressione della mia alta considerazione.

| | Rt Hon Sir Julian Smith KCB CBE |
| --- | --- |

[^1]: RS  **192.12**
[^2]: RS  **0.192.120.241.2**
[^3]: RS  **831.10**