0.192.122.56

RU **2024** 394

Traduzione

# Accordo tra il Consiglio federale svizzero e l’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord (NATO) ai fini di determinare lo statuto giuridico dell’Ufficio della NATO in Svizzera

Concluso il 15 luglio 2024<br />Entrato in vigore il 15 luglio 2024

(Stato 15 luglio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,<br />da una parte,<br />e<br />l’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord (NATO),<br />dall’altra,

facendo riferimento al Trattato dell’Atlantico del Nord del 4 aprile 1949;

facendo riferimento alla Convenzione del 20 settembre 1951 sullo statuto della NATO, dei rappresentanti nazionali e del personale internazionale;

considerata la sede della NATO a Bruxelles;

considerato il desiderio della NATO di sviluppare e rafforzare la cooperazione con le altre organizzazioni internazionali con sede in Svizzera;

vista la decisione del Consiglio dell’Atlantico del Nord del 30 novembre 2023 di istituire a tal fine un Ufficio di collegamento in Svizzera;

animati dal desiderio di concludere un accordo sullo statuto giuridico dell’Ufficio di collegamento della NATO in Svizzera,

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** Definizioni {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.56--1}
Ai fini del presente Accordo, le seguenti espressioni designano quanto precisato qui di seguito:
a) per «Organizzazione» si intende l’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord;
b) per «Ufficio» si intende l’Ufficio di collegamento istituito dalla NATO in Svizzera;
c) per «funzionari dell’Ufficio» si intendono i membri del personale dell’Ufficio, comprese le persone messe a disposizione dell’Organizzazione da parte di un governo o un’organizzazione internazionale che sono assegnate o inviate per lavoro presso l’Ufficio, fatta eccezione per le persone che non sottostanno al regolamento dei funzionari e/o sono impiegate su base oraria;
d) per «capo dell’Ufficio» si intende la persona designata dall’Organizzazione come responsabile dell’Ufficio o, in sua assenza, la persona da lui designata.

## **I.** Statuto, funzionamento, privilegi e immunità dell’Organizzazione e dell’Ufficio {#lvl_I}
##### **Art. 2** Personalità e capacità giuridica {#lvl_I/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.56--2}
Il Consiglio federale svizzero riconosce la personalità giuridica internazionale e la capacità giuridica in Svizzera dell’Organizzazione.

##### **Art. 3** Indipendenza e libertà d’azione {#lvl_I/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.56--3}
1. Il Consiglio federale svizzero garantisce all’Organizzazione l’indipendenza e la libertà d’azione che le appartengono in quanto organizzazione intergovernativa.
2. Esso le riconosce una libertà di riunione assoluta sul territorio svizzero, comprendente la libertà di discussione, di decisione e di pubblicazione.

##### **Art. 4** Inviolabilità dei locali {#lvl_I/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.56--4}
Gli edifici o parti di essi e il terreno adiacente utilizzati per i fini dell’Ufficio sono inviolabili, chiunque ne sia il proprietario. Nessun agente dell’autorità pubblica svizzera può accedervi senza l’esplicito consenso del segretario generale dell’Organizzazione o della persona da lui designata.

##### **Art. 5** Inviolabilità degli archivi, dei documenti e della corrispondenza {#lvl_I/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.56--5}
Gli archivi dell’Organizzazione e dell’Ufficio e, in generale, tutti i documenti e la corrispondenza a prescindere dal loro formato (fisico o digitale), come pure tutti i supporti di dati di loro proprietà o che sono in loro possesso, sono inviolabili in qualsiasi momento e ovunque essi si trovino.

##### **Art. 6** Immunità di giurisdizione e per altre misure {#lvl_I/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.56--6}
1. L’Ufficio gode dell’immunità di giurisdizione e per altre misure, tranne se:
a) l’immunità è formalmente revocata, in casi particolari, dal segretario generale dell’Organizzazione o dalla persona da lui designata;
b) un’azione di responsabilità civile è intentata contro l’Ufficio per danni provocati da veicoli di sua proprietà o che circolano per suo conto;
c) un pignoramento di stipendi, salari e altri emolumenti dovuti dall’Ufficio a uno dei suoi funzionari è ordinato per decisione giudiziaria;
d) è presentata una domanda riconvenzionale direttamente connessa con una procedura avviata a titolo principale dall’Ufficio per conto dell’Organizzazione;
e) è eseguita una sentenza arbitrale emanata in applicazione dell’articolo 26 del presente Accordo.
2. Gli edifici o parti di essi e il terreno adiacente utilizzati ai fini dell’Ufficio sonoesenti da qualsiasi forma di sequestro e coercizione esecutiva, amministrativa, giudiziaria o legislativa, chiunque ne sia il proprietario.
3. Ibeni e gli averi dell’Ufficio, ovunque si trovino e chiunque ne sia il detentore, godono dell’immunità di esecuzione segnatamente per quanto riguarda qualsiasi misura di pignoramento, sequestro, blocco o altre misure di esecuzione forzata o cautelari, in particolare di sequestro ai sensi del diritto svizzero. Conformemente all’articolo 21 del presente Accordo, l’Ufficio collabora in ogni momento al fine di facilitare una buona amministrazione della giustizia, garantire il rispetto dei regolamenti di polizia e impedire qualsiasi abuso di detta immunità di esecuzione, in particolare nei casi in cui una sentenza passata in giudicato è stata pronunciata da un tribunale competente secondo il paragrafo 1.

##### **Art. 7** Pubblicazioni e comunicazioni {#lvl_I/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.56--7}
1. L’importazione di pubblicazioni destinate all’Ufficio e l’esportazione di pubblicazioni dall’Ufficio non sottostanno ad alcuna restrizione.
2. L’Ufficio gode, per le sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento di favore pari almeno a quello garantito alle altre organizzazioni intergovernative in Svizzera, in misura compatibile con la Convenzione del 22 dicembre 1992[^1]dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni.
3. L’Ufficio ha il diritto di trasmettere in codice le sue comunicazioni ufficiali. Ha il diritto di inviare e ricevere la sua corrispondenza, inclusi i supporti di dati, mediante corrieri o valigie debitamente identificati che godono degli stessi privilegi e delle stesse immunità concessi a corrieri e valigie diplomatici.
4. La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali dell’Ufficio debitamente autenticate non possono essere censurate.
5. L’Ufficio è esentato dall’obbligo di omologazione per gli impianti d’utente collegati via filo (comunicazione via filo) allestiti e utilizzati esclusivamente nel perimetro dei suoi edifici o di parti di essi o dei terreni adiacenti. Gli impianti d’utente devono essere allestiti e utilizzati in modo da non mettere in pericolo le persone e i beni e da non perturbare le telecomunicazioni e la radiodiffusione.
6. L’utilizzo degli impianti di telecomunicazione (comunicazione via filo e senza filo) deve essere coordinato tecnicamente con l’Ufficio federale delle comunicazioni. Il trattamento delle informazioni classificate della NATO, compreso quello degli impianti fisici ed elettronici, avviene nel rispetto della politica di sicurezza della NATO.

##### **Art. 8** Regime fiscale {#lvl_I/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.56--8}
1. L’Ufficio, i suoi averi, i suoi redditi e altri beni sono esentati dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali. Nel caso degli immobili, tuttavia, tale esenzione si applica soltanto a quelli di proprietà dell’Ufficio e occupati dai suoi servizi, nonché ai redditi che ne derivano.
2. L’Ufficio è esentato dalle imposte indirette federali, cantonali e comunali. In particolare, è esentato dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) conformemente alla legislazione svizzera per tutti gli acquisti destinati all’uso ufficiale e per tutti i servizi fatti per l’uso ufficiale.
3. L’Ufficio è esentato da tutte le tasse federali, cantonali e comunali, purché non si tratti di tasse riscosse in remunerazione di particolari servizi resi.
4. Se del caso, le esenzioni summenzionate sono effettuate, su richiesta dell’Ufficio, mediante rimborso conformemente alla legislazione svizzera. L’esenzione dall’IVA è accordata su richiesta dell’Ufficio mediante sgravio alla fonte e, eccezionalmente, mediante rimborso, conformemente alla legislazione svizzera.

##### **Art. 9** Regime doganale {#lvl_I/art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.56--9}
Il trattamento doganale degli oggetti destinati all’uso ufficiale dell’Ufficio è disciplinato dall’ordinanza del 13 novembre 1985[^2]concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.

##### **Art. 10** Libera disposizione dei fondi {#lvl_I/art_10 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.56--10}
L’Ufficio può ricevere, detenere, convertire e trasferire qualsiasi fondo, divisa, numerario, oro e altro valore mobiliare e disporne liberamente sia in Svizzera sia nelle sue relazioni con l’estero.

##### **Art. 11** Previdenza sociale {#lvl_I/art_11 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.56--11}
L’Ufficio non è soggetto, in qualità di datore di lavoro, alla legislazione svizzera concernente l’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, l’assicurazione per l’invalidità, l’assicurazione contro la disoccupazione, le indennità per perdita di guadagno, gli assegni familiari e la previdenza professionale obbligatoria per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, nonché a quella concernente l’assicurazione malattie e l’assicurazione contro gli infortuni.

## **II.** Privilegi e immunità accordati alle persone chiamate in veste ufficiale presso l’Ufficio in Svizzera {#lvl_II}
##### **Art. 12** Privilegi e immunità accordati ai rappresentanti dell’Organizzazione {#lvl_II/art_12 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.56--12}
1. I privilegi e le immunità riconosciuti agli agenti diplomatici conformemente alla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961[^3]sulle relazioni diplomatiche si applicano al segretario generale dell’Organizzazione e ai membri del personale dell’Organizzazione che godono presso il luogo d’impiego di uno statuto diplomatico secondo gli accordi conclusi tra l’Organizzazione e lo Stato in questione e valgono durante l’esercizio effettivo delle loro funzioni ufficiali in Svizzera e durante i viaggi da e verso il luogo delle sedute tenute dall’Ufficio.
2. Durante l’esercizio effettivo delle loro funzioni ufficiali in Svizzera e durante i viaggi da e verso il luogo delle sedute tenute dall’Ufficio, gli altri membri del personale dell’Organizzazione godono dei privilegi e delle immunità seguenti:
a) immunità di giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti compiuti da loro in veste ufficiale, parole e scritti compresi;
b) inviolabilità di qualsiasi loro documento ufficiale, dato e altro materiale ufficiale;
c) immunità di arresto o detenzione, nonché dall’ispezione e dal sequestro dei loro bagagli ufficiali, salvo in caso di flagrante delitto.

##### **Art. 13** Privilegi e immunità accordati al capo dell’Ufficio e agli alti funzionari dell’Ufficio {#lvl_II/art_13 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.56--13}
1. Il capo dell’Ufficio o, in caso di impedimento di quest’ultimo, il suo sostituto, nonché gli alti funzionari dell’Ufficio godono dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni riconosciuti ai capimissione diplomatici e ai membri di queste missioni di rango equivalente.
2. Le persone di cui sopra che non hanno la nazionalità svizzera sono esentate dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) conformemente alla legislazione svizzera per gli acquisti destinati all’uso strettamente personale e per tutti i servizi fatti per loro uso strettamente personale.
3. I privilegi doganali sono garantiti conformemente all’ordinanza del 13 novembre 1985[^4]concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.

##### **Art. 14** Privilegi e immunità accordati agli altri funzionari dell’Ufficio {#lvl_II/art_14 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.56--14}
Fatto salvo l’articolo 15 del presente Accordo, gli altri funzionari dell’Ufficio godono dei privilegi e delle immunità seguenti:
a) immunità di arresto o di detenzione per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni;
b) immunità di giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, parole e scritti compresi;
c) inviolabilità di qualsiasi scritto, supporto di dati e documento ufficiale;
d) immunità di sequestro e di ispezione dei loro bagagli ufficiali;
e) esenzione dalle imposte federali, cantonali e comunali sugli stipendi, gli emolumenti e le indennità che sono loro versati dall’Ufficio. Le prestazioni in capitale dovute a qualsiasi titolo da una cassa pensioni o da un istituto di previdenza nel quadro dei regimi pensionistici e di previdenza sociale della NATO sono esentate in Svizzera al momento del versamento; per contro non godono dell’esenzione i redditi dei capitali versati, come pure le rendite e le pensioni versate ai funzionari che hanno cessato di esercitare le loro funzioni presso l’Ufficio;
f) esenzione da qualsiasi obbligo di servizio nazionale in Svizzera;
g) esenzione, per sé e per le persone autorizzate dal Dipartimento federale degli affari esteri ad accompagnarli, dalle disposizioni volte a limitare l’entrata sul territorio svizzero e dalle formalità relative alla registrazione degli stranieri;
h) stessi privilegi riconosciuti ai funzionari delle altre organizzazioni internazionali in materia di agevolazioni di cambio;
i) stesse agevolazioni di rimpatrio, per sé e per le persone autorizzate dal Dipartimento federale degli affari esteri ad accompagnarli, accordate ai funzionari delle altre organizzazioni internazionali;
j) privilegi e agevolazioni doganali previsti dall’ordinanza del 13 novembre 1985[^5]concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.

##### **Art. 15** Privilegi e immunità accordati ai funzionari di nazionalità svizzera {#lvl_II/art_15 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.56--15}
1. I funzionari di nazionalità svizzera godono unicamente dei privilegi e delle immunità di cui all’articolo 14 lettere a, b, c e d del presente Accordo.
2. L’esenzione di cui all’articolo 14 lettera e del presente Accordo si applica anche ai funzionari di nazionalità Svizzera, a condizione che l’Organizzazione preveda un’imposizione interna applicabile a tutto il suo personale.

##### **Art. 16** Previdenza sociale dei funzionari dell’Ufficio {#lvl_II/art_16 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.56--16}
1. I funzionari dell’Ufficio che non hanno la nazionalità svizzera non sottostanno alla legislazione svizzera concernente l’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, l’assicurazione per l’invalidità, l’assicurazione contro la disoccupazione, le indennità per perdita di guadagno e la previdenza professionale obbligatoria per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. La situazione dei funzionari dell’Ufficio di nazionalità svizzera è disciplinata mediante scambio di lettere.
2. I funzionari dell’Ufficio, indipendentemente dalla loro nazionalità, non sono tenuti ad affiliarsi all’assicurazione malattie svizzera. Ciononostante possono chiedere di essere affiliati a tale assicurazione.
3. I funzionari dell’Ufficio, indipendentemente dalla loro nazionalità, non sottostanno all’assicurazione obbligatoria svizzera contro gli infortuni, purché l’Ufficio accordi loro una protezione equivalente contro le conseguenze di infortuni professionali e non professionali e di malattie professionali.

##### **Art. 17** Eccezioni all’immunità di giurisdizione {#lvl_II/art_17 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.56--17}
Le persone di cui agli articoli 12–15 del presente Accordo non godono dell’immunità di giurisdizione in caso di azione di responsabilità civile intentata contro di esse per danni causati in Svizzera da qualsiasi veicolo di loro proprietà o da esse guidato, oppure in caso di infrazione alle disposizioni federali in materia di circolazione stradale punibile con una multa disciplinare.

##### **Art. 18** Oggetto delle immunità {#lvl_II/art_18 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.56--18}
1. I privilegi e le immunità previsti dal presente Accordo non sono stabiliti allo scopo di conferire vantaggi personali ai loro beneficiari. Sono istituiti unicamente per garantire, in qualsiasi circostanza, il libero funzionamento dell’Ufficio e la completa indipendenza dei suoi funzionari, dei delegati dei membri dell’Organizzazione e dei rappresentanti di quest’ultima nell’ambito delle loro attività presso l’Ufficio.
2. Il segretario generale dell’Organizzazione ha il diritto e il dovere di revocare l’immunità di un funzionario dell’Ufficio nei casi in cui ritenga che tale immunità impedisca l’azione della giustizia e che sia possibile rinunciarvi senza pregiudicare gli interessi dell’Ufficio.

##### **Art. 19** Entrata, soggiorno e uscita {#lvl_II/art_19 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.56--19}
Le autorità svizzere prendono ogni utile provvedimento per facilitare l’entrata in territorio svizzero, l’uscita dal medesimo e il soggiorno di tutte le persone, indipendentemente dalla loro nazionalità, chiamate in veste ufficiale presso l’Ufficio, ovvero:
a) i rappresentanti dell’Organizzazione;
b) i delegati dei membri dell’Organizzazione;
c) il capo dell’Ufficio, gli alti funzionari e gli altri funzionari dell’Ufficio, così come le persone autorizzate dal Dipartimento federale degli affari esteri ad accompagnarli;
d) qualsiasi altra persona, indipendentemente dalla sua nazionalità, chiamata in veste ufficiale presso l’Ufficio.

##### **Art. 20** Carta di legittimazione {#lvl_II/art_20 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.56--20}
1. Il Dipartimento federale degli affari esteri rilascia all’Ufficio, per i suoi funzionari, così come per le persone autorizzate dal Dipartimento federale degli affari esteri ad accompagnarli, una carta di legittimazione provvista della fotografia del titolare. Tale carta serve a legittimare il titolare nei confronti di qualsiasi autorità federale, cantonale e comunale.
2. L’Ufficio comunica regolarmente al Dipartimento federale degli affari esteri i nomi dei funzionari dell’Ufficio e dei loro familiari, indicando per ciascuno di essi la data di nascita, la nazionalità, il domicilio in Svizzera e la categoria o la classe di funzione alla quale appartengono.

##### **Art. 21** Prevenzione degli abusi {#lvl_II/art_21 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.56--21}
1. L’Ufficio e le autorità svizzere competenti collaborano in ogni momento al fine di facilitare una buona amministrazione della giustizia, garantire il rispetto dei regolamenti di polizia e impedire qualsiasi abuso dei privilegi e delle immunità previsti nel presente Accordo.
2. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi internazionali della Svizzera.

##### **Art. 22** Controversie d’ordine privato {#lvl_II/art_22 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.56--22}
1. L’Ufficio prende disposizioni adeguate allo scopo di comporre in modo soddisfacente:
a) controversie derivanti da contratti dei quali l’Ufficio o l’Organizzazione è parte e altre controversie di diritto privato;
b) controversie nelle quali è implicato un rappresentante dell’Organizzazione, il capo dell’Ufficio o un altro funzionario dell’Ufficio che, in virtù del suo statuto ufficiale, gode dell’immunità, purché questa non sia stata revocata conformemente all’articolo 18 paragrafo 2 del presente Accordo.
2. Su richiesta di una delle parti alla controversia, le autorità svizzere contribuiscono alla composizione amichevole delle suddette controversie.

## **III.** Non responsabilità e sicurezza della Svizzera {#lvl_III}
##### **Art. 23** Non responsabilità della Svizzera {#lvl_III/art_23 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.56--23}
Dall’attività dell’Ufficio o dell’Organizzazione in territorio svizzero non deriva alla Svizzera alcuna responsabilità internazionale per gli atti o le omissioni dell’Ufficio o dell’Organizzazione, dei suoi rappresentanti, del capo dell’Ufficio o di altri funzionari dell’Ufficio.

##### **Art. 24** Sicurezza della Svizzera {#lvl_III/art_24 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.56--24}
1. È fatta salva la competenza del Consiglio federale svizzero di prendere tutte le misure necessarie al fine di tutelare la sicurezza della Svizzera.
2. Qualora ritenesse necessario applicare il paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio federale svizzero si mette in contatto il più rapidamente possibile con l’Ufficio allo scopo di decidere di comune intesa i provvedimenti necessari per proteggere gli interessi di quest’ultimo.
3. L’Ufficio collabora con le autorità svizzere per evitare che la sua attività arrechi pregiudizio alla sicurezza della Svizzera.

## **IV.** Disposizioni finali {#lvl_IV}
##### **Art. 25** Esecuzione dell’Accordo da parte della Svizzera {#lvl_IV/art_25 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.56--25}
1. Il Dipartimento federale degli affari esteri è l’autorità svizzera incaricata dell’esecuzione del presente Accordo.
2. Il Consiglio federale svizzero controlla che le disposizioni del presente Accordo siano rispettate dalle autorità incaricate della sua applicazione.

##### **Art. 26** Composizione delle controversie {#lvl_IV/art_26 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.56--26}
1. Le controversie concernenti l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo sono composte per via diplomatica.
2. Tuttavia, se una controversia non può essere composta mediante negoziati tra le Parti, può essere sottoposta, su richiesta di una delle Parti, a un tribunale arbitrale composto di tre membri.

a) Le Parti designano ciascuna un membro del tribunale arbitrale.
b) I membri così designati cooptano il terzo membro, che presiede il tribunale arbitrale. In mancanza di un’intesa entro termini ragionevoli, il terzo membro è designato dal segretario generale della Corte permanente d’arbitrato dell’Aia su richiesta di una delle Parti.
c) Il tribunale arbitrale stabilisce la propria procedura.
3. Per le parti alla controversia la sentenza arbitrale è definitiva e non impugnabile.

##### **Art. 27** Revisione dell’Accordo {#lvl_IV/art_27 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.56--27}
1. Il presente Accordo può essere riveduto in qualsiasi momento su richiesta di una delle Parti.
2. In tal caso, le due Parti si concertano per stabilire le eventuali modifiche da apportare alle disposizioni del presente Accordo.

##### **Art. 28** Denuncia dell’Accordo {#lvl_IV/art_28 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.56--28}
Il presente Accordo può essere denunciato a una data fissata d’intesa tra le Parti oppure da una delle Parti con un preavviso scritto di 24 mesi.

##### **Art. 29** Entrata in vigore {#lvl_IV/art_29 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.56--29}
Il presente Accordo entra in vigore il giorno della firma.

Fatto a Berna, il 15 luglio 2024, in doppio esemplare, in inglese e in francese.

| Per il <br>Consiglio federale svizzero: <br>Franz Perrez | Per <br>l’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord:<br>John Swords |
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[^1]: RS  **0.784.02**
[^2]: RS  **631.145.0**
[^3]: RS  **0.191.01**
[^4]: RS  **631.145.0**
[^5]: RS  **631.145.0**