0.192.122.818.14

RU **2011** 1581

Traduzione*[^1]* 

# Accordo tra il Consiglio federale svizzero e la MMV (Medicines for Malaria Venture) concernente i privilegi e le immunità della MMV in Svizzera

Concluso il 9 dicembre 2010

Entrato in vigore il 9 dicembre 2010

(Stato 9  dicembre 2010)

Il Consiglio federale svizzero,

da un lato,

e<br />la MMV (Medicines for Malaria Venture),

dall’altro,

desiderosi di concludere un accordo concernente i privilegi e le immunità della MMV in Svizzera,

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.818.14--1}
La MMV, per quanto concerne gli averi, i redditi e altri valori patrimoniali è esonerata dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.818.14--2}
1. La MMV è esonerata dalle imposte indirette federali, cantonali e comunali.
2. La MMV è esonerata dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) per tutti gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi effettuati sul territorio svizzero presso coloro che vi sono assoggettati, nonché per tutti gli acquisti, effettuati presso aziende con sede all’estero, di prestazioni di servizi destinate esclusivamente all’uso ufficiale.
3. La MMV non è esonerata dai tributi d’entrata (dazi, IVA, ecc.) per i beni importati.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.818.14--3}
La MMV è esonerata da tutte le tasse federali, cantonali e comunali che non costituiscono rimunerazione di determinate prestazioni di servizio.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.818.14--4}
Per gli immobili, le esenzioni suindicate sono applicabili soltanto a quelli di cui la MMV è proprietaria e che sono occupati dai suoi servizi, come anche ai relativi redditi.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.818.14--5}
Se del caso, le esenzioni sono operate mediante rimborso, a domanda della MMV e secondo una procedura determinata da essa e dalle autorità svizzere competenti.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.818.14--6}
La MMV è esonerata, per il suo personale, dall’applicazione delle condizioni d’ammissione al mercato del lavoro previste dalla legislazione svizzera sugli stranieri.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.818.14--7}
La MMV coopera in ogni momento con le autorità svizzere per impedire qualsiasi abuso dei privilegi previsti nel presente Accordo.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.818.14--8}
Il Dipartimento federale degli affari esteri è l’autorità svizzera incaricata dell’esecuzione del presente Accordo.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.818.14--9}
1. Qualsiasi controversia riguardo all’interpretazione e all’applicazione del presente Accordo, che le parti non sono state in grado di dirimere mediante negoziati, può essere sottoposta, a domanda dell’una o dell’altra, a un tribunale arbitrale trimembre.
2. Le parti designano ciascuna un membro del tribunale arbitrale.
3. I membri così designati cooptano il terzo membro che presiede il tribunale arbitrale. In mancanza di un’intesa entro termini ragionevoli, il terzo membro è designato dal Presidente del Tribunale federale svizzero su domanda di una delle due parti.
4. Il tribunale arbitrale stabilisce la propria procedura.
5. Il lodo arbitrale è vincolante e definitivo per le parti implicate nella controversia.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.818.14--10}
1. Il presente Accordo può essere modificato in ogni momento a domanda dell’una o dell’altra parte.
2. In tal caso, le due parti convengono le eventuali modifiche da apportare alle disposizioni del presente Accordo.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.818.14--11}
1. Il presente Accordo può essere denunciato dall’una o dall’altra parte con preavviso scritto di due anni, per la fine di un anno civile.
2. D’intesa tra le parti, il preavviso suindicato può essere più breve, ma resta fissato per la fine di un anno civile.

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.818.14--12}
Il presente Accordo entra in vigore il giorno della firma ed è applicabile a contare dal 1° gennaio 2011.

Fatto a Berna, il 9 dicembre 2010, in doppio esemplare in lingua francese.

| Per il<br>Consiglio federale svizzero: | Per la MMV<br>(Medicines for Malaria Venture): |
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| Valentin Zellweger | Dennis Schmatz |

[^1]: Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.