0.192.122.818.16

RU **2011** 1589^^

Traduzione*[^1]* 

# Accordo tra il Consiglio federale svizzero e la GAIN (Global Alliance for Improved Nutrition) concernente i privilegi e le immunità della GAIN in Svizzera

Concluso il 16 dicembre 2010

Entrato in vigore il 16 dicembre 2010

(Stato 16  dicembre 2010)

Il Consiglio federale svizzero,

da un lato,

e<br />la GAIN (Global Alliance for Improved Nutrition),

dall’altro,

desiderosi di concludere un accordo concernente i privilegi e le immunità della GAIN in Svizzera,

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.818.16--1}
La GAIN, per quanto concerne gli averi, i redditi e altri valori patrimoniali è esonerata dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.818.16--2}
1. La GAIN è esonerata dalle imposte indirette federali, cantonali e comunali.
2. La GAIN è esonerata dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) per tutti gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi effettuati sul territorio svizzero presso coloro che vi sono assoggettati, nonché per tutti gli acquisti, effettuati presso aziende con sede all’estero, di prestazioni di servizi destinate esclusivamente all’uso ufficiale.
3. La GAIN non è esonerata dai tributi d’entrata (dazi, IVA, ecc.) per i beni importati.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.818.16--3}
La GAIN è esonerata da tutte le tasse federali, cantonali e comunali che non costituiscono rimunerazione di determinate prestazioni di servizio.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.818.16--4}
Per gli immobili, le esenzioni suindicate sono applicabili soltanto a quelli di cui la GAIN è proprietaria e che sono occupati dai suoi servizi, come anche ai relativi redditi.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.818.16--5}
Se del caso, le esenzioni sono operate mediante rimborso, a domanda della GAIN e secondo una procedura determinata da essa e dalle autorità svizzere competenti.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.818.16--6}
La GAIN è esonerata, per il suo personale, dall’applicazione delle condizioni d’ammissione al mercato del lavoro previste dalla legislazione svizzera sugli stranieri.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.818.16--7}
La GAIN coopera in ogni momento con le autorità svizzere per impedire qualsiasi abuso dei privilegi previsti nel presente Accordo.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.818.16--8}
Il Dipartimento federale degli affari esteri è l’autorità svizzera incaricata dell’esecuzione del presente Accordo.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.818.16--9}
1. Qualsiasi controversia riguardo all’interpretazione e all’applicazione del presente Accordo, che le parti non sono state in grado di dirimere mediante negoziati, può essere sottoposta, a domanda dell’una o dell’altra, a un tribunale arbitrale trimembre.
2. Le parti designano ciascuna un membro del tribunale arbitrale.
3. I membri così designati cooptano il terzo membro che presiede il tribunale arbitrale. In mancanza di un’intesa entro termini ragionevoli, il terzo membro è designato dal Presidente del Tribunale federale svizzero su domanda di una delle due parti.
4. Il tribunale arbitrale stabilisce la propria procedura.
5. Il lodo arbitrale è vincolante e definitivo per le parti implicate nella controversia.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.818.16--10}
1. Il presente Accordo può essere modificato in ogni momento a domanda dell’una o dell’altra parte.
2. In tal caso, le due parti convengono le eventuali modifiche da apportare alle disposizioni del presente Accordo.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.818.16--11}
1. Il presente Accordo può essere denunciato dall’una o dall’altra parte con preavviso scritto di due anni, per la fine di un anno civile.
2. D’intesa tra le parti, il preavviso suindicato può essere più breve, ma resta fissato per la fine di un anno civile.

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.122.818.16--12}
Il presente Accordo entra in vigore il giorno della firma ed è applicabile a contare dal 1° gennaio 2011.

Fatto a Berna, il 16 dicembre 2010, in doppio esemplare in lingua francese.

| Per il<br>Consiglio federale svizzero: | Per la GAIN (Global Alliance for Improved Nutrition): |
| --- | --- |
| Valentin Zellweger | Marc Van Ameringen |

[^1]: Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.