0.211.213.232.4

RU **2016** 639

Traduzione*[^1]* 

# Memorandum of Understanding tra la Confederazione Svizzera (di seguito la Svizzera), rappresentata dall’Ufficio federale di giustizia, e il Governo della Provincia dell’Alberta (di seguito l’Alberta), rappresentato dal Ministro della giustizia e Procuratore generale, concernente il riconoscimento, l’esecuzione, la determinazione e la revisione delle obbligazioni alimentari

Concluso il 25 gennaio 2016

Entrato in vigore il 25 gennaio 2016

(Stato 25  gennaio 2016)

La Svizzera<br />e<br />l’Alberta,

desiderose di agevolare per quanto possibile il riconoscimento e l’esecuzione delle rispettive decisioni e convenzioni esecutorie in materia di obbligazioni alimentari, così come la determinazione e la revisione di obbligazioni alimentari esecutorie tra parti residenti nelle rispettive giurisdizioni;

considerato che il Codice civile svizzero[^2]e la legge federale sul diritto internazionale privato[^3]sono simili, quanto alla sostanza, alla legislazione dell’Alberta in materia,

convengono a tal fine quanto segue:

1.  L’Alberta dichiara la Svizzera «giurisdizione che applica la reciprocità», conformemente all’*Interjurisdictional Support Orders Act* , SA 2003, c.I-3.5.

2.  La Svizzera tratta l’Alberta come una giurisdizione che applica la reciprocità conformemente al diritto svizzero.

3.  L’Alberta e la Svizzera assumono pertanto i compiti di una «giurisdizione richiedente» o di una «giurisdizione richiesta» descritti nei paragrafi seguenti.

[^1]: Dal testo originale francese.
[^2]: RS  **210**
[^3]: RS  **291**