0.211.221.310

Traduzione*[^1]* 

# Convenzione europea sull’adozione dei minori

Conchiusa a Strasburgo il 24 aprile 1967<br />Approvata dall’Assemblea federale il 27 aprile 1972[^2]<br />Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 29 dicembre 1972<br />Entrata in vigore per la Svizzera il 1° aprile 1973

(Stato 8  aprile 2014)

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della presente Convenzione,

Considerando ch’è scopo del Consiglio d’Europa attuare un’unione quanto più stretta fra i propri Membri, segnatamente per favorirne il progresso sociale,

Considerando che l’istituto dell’adozione, ancorché contemplato dalla legislazione di tutti gli Stati membri, lo è in modo divergente sia quanto ai principi sia quanto alle procedure ed agli effetti giuridici,

Considerando che l’accettazione di norme e prassi comuni varrebbe a levare le discordanze che difficoltano l’istituto e conseguentemente a promuovere il bene degli adottandi,

hanno convenuto quanto segue:

## **Parte I** Obblighi e campo applicativo {#part_I}
##### **Art. 1** {#part_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.221.310--1}
Ciascuna Parte Contraente si obbliga ad assicurare la conformità della propria legislazione ai disposti della Parte II, nonché a notificare al Segretario Generale del Consiglio d’Europa i provvedimenti all’uopo emanati.

##### **Art. 2** {#part_I/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.221.310--2}
Ciascuna Parte Contraente si obbliga a considerare i disposti della Parte III, nonché a notificare al Segretario Generale del Consiglio d’Europa l’inizio, o la fine, dell’attuazione eventuale d’ognuno di essi.

##### **Art. 3** {#part_I/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.221.310--3}
La presente Convenzione concerne esclusivamente l’istituto giuridico dell’adozione dei giovani i quali, allorché l’adottante ne fa domanda, non abbiano compiuto i 18 anni, non siano o non siano stati coniugati e non siano reputati maggiorenni.

## **Parte II** Disposizioni essenziali {#part_II}
##### **Art. 4** {#part_II/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.221.310--4}
L’adozione è valida solo se pronunciata da un’autorità giudiziaria o amministrativa (dappresso, «autorità competente»).

##### **Art. 5** {#part_II/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.221.310--5}
1. Con riserva dei paragrafi 2 a 4, l’adozione è pronunciata solo se sono stati dati e mantenuti almeno i consensi seguenti:
(a) il consenso della madre e, per i figli legittimi, del padre, oppure, mancando un genitore che possa darlo, il consenso di qualsiasi persona od organo facoltato ad esercitare in ciò i diritti parentali;
(b) il consenso dei coniuge dell’adottante.
2. L’autorità competente non può:
(a) esimersi dal ricevere il consenso d’una delle persone di cui al paragrafo 1, o
(b) preterire il diniego di consenso d’una delle persone o d’uno degli organi di cui al detto paragrafo, tranne che per motivi eccezionali determinati dalla legislazione.
3. La legislazione può esentare dal richiedere il consenso del padre o della madre, privi, rispetto al figlio, dei loro diritti parentali, o, comunque di quello di consentire all’adozione.
4. Il consenso della madre all’adozione del figlio è ricevibile solo ove sia dato dopo la nascita e scorso il termine legalmente prescritto d’almeno 6 settimane o, mancando tal termine, passato il tempo necessario, secondo l’autorità competente, affinché la madre si sia sufficientemente rimessa dal parto.
5. Il presente articolo intende per «padre» e «madre» le persone che legalmente risultano genitori del minore.

##### **Art. 6** {#part_II/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.221.310--6}
1. La legislazione può permettere l’adozione soltanto da parte di due persone unite in matrimonio, che vi procedono simultaneamente o successivamente, oppure da parte d’un unico adottante.
2. La legislazione può permettere una nuova adozione soltanto in uno o più dei casi seguenti:
(a) se trattasi d’un figlio adottivo del coniuge dell’adottante,
(b) se l’adottante precedente è deceduto,
(c) se la precedente adozione è stata annullata,
(d) se la precedente adozione è cessata.

##### **Art. 7** {#part_II/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.221.310--7}
1. Il minore può essere adottato soltanto se l’adottante ha raggiunto l’età minima all’uopo prescritta; tale età non può essere inferiore ai 21 né superiore al 35 anni.
2. La legislazione può nondimeno prevedere la possibilità di derogare all’età minima

(a) qualora l’adottante sia genitore del minore, oppure
(b) qualora sussistano circostanze eccezionali.

##### **Art. 8** {#part_II/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.221.310--8}
1. L’autorità competente pronuncia l’adozione soltanto ove sia convinta che questa assicurerà il bene dell’adottando.
2. L’autorità competente attribuisce, in ogni caso, una particolare importanza alla circostanza che l’adozione procuri all’adottando un ambiente familiare stabile ed armonioso.
3. L’autorità competente non può, di norma, ritenere soddisfatte le predette condizioni qualora il divario d’età tra i soggetti risulti inferiore a quello ordinariamente intercorrente tra genitori e figli.

##### **Art. 9** {#part_II/art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.221.310--9}
1. L’autorità competente pronuncia l’adozione solo dopo adeguata istruttoria sull’adottante, l’adottando e la famiglia di questo.
2. L’istruttoria verte segnatamente, con accento appropriato al singolo caso, sui seguenti elementi:
(a) personalità, salute, situazione economica dell’adottante; sua vita di famiglia; sue condizioni d’alloggio; sua idoneità ad educare il minore;
(b) motivi dell’adottante per l’adozione del minore;
(c) se un solo coniuge chiede l’adozione, motivi dell’altro coniuge per non associarsi alla domanda;
(d) mutua confacenza dei due soggetti; tempo durante il quale il minore è rimasto affidato alle cure dell’adottante;
(e) personalità e salute dell’adottando; suoi antecedenti, riservato un divieto legale;
(f) reazione del minore alla prospettata adozione;
(g) eventualmente, religione dei soggetti.
3. L’istruttoria va affidata a persona o ente riconosciuti dalla legge o espressamente graditi dall’autorità giudiziaria o amministrativa. Essa deve essere quanto possibile condotta da assistenti sociali, qualificati per formazione ed esperienza.
4. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano affatto il potere e l’obbligo dell’autorità competente di assumere tutte le informazioni e le prove che ritiene utili e che attengono o no all’oggetto dell’istruttoria.

##### **Art. 10** {#part_II/art_10 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.221.310--10}
1. L’adozione conferisce all’adottante, rispetto all’adottato, i diritti e gli obblighi d’ogni specie, propri d’un genitore verso un figlio legittimo.

Essa conferisce all’adottato, rispetto all’adottante, i diritti e gli obblighi d’ogni specie, propri d’un figlio legittimo verso un genitore.
2. Nati che siano i predetti diritti ed obblighi, decadono quelli paralleli tra l’adottato e i parenti del sangue o qualsiasi altra persona od organismo. La legislazione può nondimeno prevedere che il coniuge dell’adottante conservi quei diritti ed obblighi se l’adottato è suo figlio legittimo, naturale o adottivo.

Inoltre la legislazione può conservare ai genitori del sangue, rispetto all’adottato, l’obbligo degli alimenti, del mantenimento, della formazione e della dote, qualora l’adottante non lo soddisfaccia.
3. L’adottato deve, di norma, poter assumere il cognome dell’adottante od aggiungerlo al proprio.
4. La legislazione, nonostante il paragrafo 1, può limitare all’adottante il diritto di godimento dei beni dell’adottato, ove tal diritto spetti al genitore legittimo di questi.
5. L’adottato, in quanto la legislazione renda il figlio legittimo successibile del padre o della madre, è trattato, in materia successoria, come se fosse il figlio legittimo dell’adottante.

##### **Art. 11** {#part_II/art_11 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.221.310--11}
1. La Parte Contraente, di cui l’adottante, nell’adozione da parte d’una sola persona, o gli adottanti, nell’adozione in comune, sono cittadini, deve agevolare, all’adottato d’altra nazionalità, l’acquisto della propria.
2. La perdita di cittadinanza, eventualmente risultante dall’adozione, è subordinata al possesso o all’acquisto di un’altra nazionalità.

##### **Art. 12** {#part_II/art_12 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.221.310--12}
1. Il numero d’adottabili per adottante non dev’essere limitato dalla legislazione.
2. La legislazione non può vietare l’adozione perché l’adottante ha, o potrebbe avere, un figlio legittimo.
3. La legislazione, atteso che l’adozione migliori la situazione giuridica dell’adottando, non può vietare ad una persona di adottare il proprio figlio naturale.

##### **Art. 13** {#part_II/art_13 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.221.310--13}
1. L’adozione può, sino a maggiore età dell’adottato, essere revocata solo mediante decisione di un’autorità giudiziaria o amministrativa e per motivi gravi, ammessi dalla legislazione come legittimanti la revoca.
2. Il paragrafo precedente non concerne i casi in cui:
(a) l’adozione è nulla,
(b) l’adozione cessa per legittimazione dell’adottato da parte dell’adottante.

##### **Art. 14** {#part_II/art_14 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.221.310--14}
Allorché le inchieste esperite in applicazione degli articoli 8 e 9 concernono una persona che ha, o ebbe, residenza in altra Parte Contraente, questa Parte deve provvedere affinché le necessarie informazioni richiestele vengano fornite senza indugio. All’uopo, le autorità possono comunicare direttamente tra loro.

##### **Art. 15** {#part_II/art_15 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.221.310--15}
Disposizioni vanno prese per impedire qualsiasi ingiustificato lucro dalla consegna di un minore ai fini d’adozione.

##### **Art. 16** {#part_II/art_16 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.221.310--16}
Ogni Parte Contraente conserva la facoltà di prevedere disposizioni più favorevoli all’adottato.

## **Parte III** Disposizioni suppletive {#part_III}
##### **Art. 17** {#part_III/art_17 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.221.310--17}
L’adozione può essere pronunciata soltanto ove l’adottando sia rimasto affidato agli adottanti durante un periodo sufficiente a consentire, all’autorità competente, di dare un apprezzamento ragionato sulle loro future relazioni nell’adozione.

##### **Art. 18** {#part_III/art_18 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.221.310--18}
I Pubblici Poteri promuovono lo sviluppo e il buon funzionamento delle istituzioni, pubbliche o private, cui può rivolgersi, per aiuto e consiglio, chi intenda adottare o far adottare un minore.

##### **Art. 19** {#part_III/art_19 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.221.310--19}
Gli aspetti sociali e giuridici dell’adozione devono figurare nei programmi di formazione degli assistenti sociali.

##### **Art. 20** {#part_III/art_20 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.221.310--20}
1. Disposizioni vanno prese affinché un’adozione possa eventualmente attuarsi senza che l’identità dell’adottante sia rilevata alla famiglia del sangue.
2. Disposizioni vanno prese onde prescrivere o permettere che la procedura d’adozione si svolga a porte chiuse.
3. L’adottante e l’adottato potranno ottenere degli estratti dei registri ufficiali, attestanti il fatto, la data e il luogo della nascita dell’adottato ma privi d’espressa indicazione dell’adozione del medesimo e dell’identità dei suoi genitori del sangue.
4. I registri ufficiali vanno tenuti, o, almeno, le loro indicazioni riprodotte, in modo tale che chi non abbia un legittimo interesse non possa aver notizia dell’adozione, o, se questa è conosciuta, dell’identità dei genitori del sangue dell’adottato.

## **Parte IV** Disposizioni finali {#part_IV}
##### **Art. 21** {#part_IV/art_21 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.221.310--21}
1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa. Essa va ratificata o accettata. Gli strumenti di ratifica o d’accettazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
2. Essa entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica o d’accettazione.
3. Essa entrerà in vigore, rispetto allo Stato firmatario che solo successivamente la ratificasse o accettasse, tre mesi dopo la data del deposito del proprio strumento di ratifica o d’accettazione.

##### **Art. 22** {#part_IV/art_22 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.221.310--22}
1. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, potrà invitare ad aderirvi gli Stati impartecipi del Consiglio.
2. L’adesione va attuata mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa, d’uno strumento d’adesione che avrà effetto tre mesi dopo esser stato depositato.

##### **Art. 23** {#part_IV/art_23 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.221.310--23}
1. Ogni Parte Contraente può, all’atto della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o adesione, designare il o i territori cui s’applica la presente Convenzione.
2. Ogni Parte Contraente, all’atto del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o adesione, o in qualsiasi successivo momento, può, mediante dichiarazione al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio, designato nella dichiarazione, di cui Essa cura le relazioni internazionali e in nome del quale ha facoltà di stipulare.
3. La dichiarazione fatta in virtù del precedente paragrafo potrà essere revocata, per ciascun territorio in essa menzionato, rispettando le condizioni previste nell’articolo 27 della presente Convenzione.

##### **Art. 24** {#part_IV/art_24 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.221.310--24}
1. La Parte Contraente la cui legislazione conosce più d’una forma d’adozione ha la facoltà di applicare ad una sola di, esse i disposti dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 10 e dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 12.
2. La Parte Contraente che si prevale dell’anzidetta facoltà deve notificarlo, al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, all’atto della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o adesione, oppure all’atto della dichiarazione di cui al paragrafo 2 dell’articolo 23; essa deve indicare nel contempo le modalità d’esercizio della detta facoltà.
3. Tale Parte Contraente può cessare l’esercizio della facoltà di cui al paragrafo 1, ma dovrà avvisarne il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

##### **Art. 25** {#part_IV/art_25 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.221.310--25}
1. Ogni Parte Contraente può, all’atto della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o adesione, oppure all’atto della dichiarazione di cui al paragrafo 2 dell’articolo 23, formulare due riserve, al massimo, circa i disposti della Parte II della Convenzione.

Riserve generali non sono permesse, ciascuna riserva dovendo vertere su una sola disposizione.

Ogni riserva ha effetto durante cinque anni a contare dall’entrata in vigore, per la Parte in questione, della presente Convenzione. La riserva potrà venir rinnovata, quinquiennio per quinquiennio, mediante dichiarazione indirizzata, prima della fine del periodo, al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
2. Ogni riserva, giusta il paragrafo precedente, può essere ritirata, in tutto o in parte, mediante una dichiarazione della Parte autrice, indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa ed entrante in vigore alla data della ricezione.

##### **Art. 26** {#part_IV/art_26 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.221.310--26}
Ciascuna Parte Contraente deve comunicare al Segretario Generale del Consiglio d’Europa i nomi e gli indirizzi delle autorità cui possono venir rivolte le domande di cui all’articolo 14.

##### **Art. 27** {#part_IV/art_27 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.221.310--27}
1. La presente Convenzione rimarrà in vigore con durata illimitata.
2. Ciascuna Parte Contraente potrà, quanto a sé, disdire la presente Convenzione indirizzando una pertinente notificazione al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
3. La disdetta prende effetto sei mesi dopo che il Segretario Generale ne abbia ricevuto la notificazione.

##### **Art. 28** {#part_IV/art_28 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.221.310--28}
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito alla presente Convenzione:
(a) ogni firma;
(b) ogni deposito di strumento di ratifica, accettazione o adesione;
(c) ogni data d’entrata in vigore della Convenzione, giusta il suo articolo 21;
(d) ogni notificazione ricevuta in applicazione dell’articolo 1;
(e) ogni notificazione ricevuta in applicazione dell’articolo 2;
(f) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 23;
(g) ogni informazione ricevuta in applicazione dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 24;
(h) ogni riserva formulata in applicazione del paragrafo 1 articolo 25;
(i) ogni rinnovo di riserva attuato in applicazione del paragrafo 1 dell’articolo 25;
(j) ogni revoca di riserva fatta in applicazione del paragrafo 2 dell’articolo 25;
(k) ogni comunicazione data in applicazione dell’articolo 26;
(l) ogni notificazione ricevuta in applicazione dell’articolo 27, con la data d’effetto della disdetta.

*In fede di che,* i sottoscritti, all’uopo debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Strasburgo, il 24 aprile 1967, in francese ed in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che verrà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno Stato firmatario od aderente.(Seguono le firme)

AustriaPer il territorio del BurgenlandAmt der Burgenländischen LandesregierungLandhaus, 7000 EisenstadtPer il territorio della CarinziaAmt der Kärntner LandesregierungArnulfplatz 2, 9020 KlagenfurtPer il territorio della Bassa AustriaAmt des Niederösterreichischen LandesregierungHerrengasse 9‑13, 1010 WienPer il territorio dell’Alta AustriaAmt des Oberösterreichischen LandesregierungKlosterstrasse 7, 4010 LinzPer il territorio di SalzburgAmt der Salzburger LandesregierungChiemseehof, 5010 SalzburgPer il territorio della StiriaAmt der Steiermärkischen LandesregierungHofgasse, 8011 GrazPer il territorio del TiroloAmt der Tiroler LandesregierungMaria Theresienstrasse 43, 6020 InsbruckPer il territorio del VoralbergAmt der Voralberger LandesregierungMontfortstrasse 12, 6900 BregenzPer ViennaMagistrat der Stadt WienMagistratsabteilung 11/JugendamtSchottenring 24, 1010 Wien.Ceca, RepubblicaOffice for International Legal Protection of Children<br />(Urad pro mezinárodneprávni ochranu deti)<br />Šilingrovo námesti 3 / 4<br />602 00 Brno<br />Czech Republic<br />Phone: +420 542 215 522, +420 542 215 443<br />Fax: +420 542 212 836, +420 542 217 900<br />Email: podatelna@umpod.czDanimarcaCivilretsdirektoratetAEbeløgade 1DK - 2100 København ØDanemarkGreciaMinistère de la Santé et de la PrévoyanceDivision de la Protection infantile17, rue Aristotelous10433 AthènesIrlandaIn Irlanda, l’intera responsabilità per la legislazione in materia di adozione è affidata al Ministro della Sanità.Ogni richiesta concernente le adozioni e il diritto in materia di adozione dev’essere indirizzata a:Mr. J. HurleyPrincipal OfficerChild Care Services SectionDepartment of HealthHawkins HouseDublin 2 – IrelandTelefono: (01) 71.47.11La Commissione per l’Adozione (Adoption Board) è ordinariamente responsabile delle domande individuali e la sua sede è a:65, Merrion SquareDublin 2 – IrelandTelefono: (01) 76.20.04Il responsabile (Registrar) di questo organismo è M. J. W Cronin.ItaliaI rispettivi tribunali per minori, competenti nella loro giurisdizione territoriale.LettoniaMinistry of Welfare28 Skolas Str.Riga, LV-1331, LatviaPhone: +371 67021600Fax: +371 67276445E-mail: lm@lm.gov.lvWebsite: www.lm.gov.lvLiechtensteinFürstlich-Liechtensteinisches LandgerichtFL-9490 VaduzMacedoniaMinistère du Travail et de la Politique SocialeMaltaThe Registrar of the Superior CourtsThe Courts of LawRepublic StreetValletta – MaltaRepubblica federale di GermaniaPer il territorio della Renania-PalatinatoLandesamt für Jugend und SozialesRheinland-PfalzZentrale AdoptionsstelleRheinallee 97–101Postfach 29646500 MainzPer il territorio di HesseLandesjugendamtZentrale AdoptionsstelleBismarckring 96200 WiesbadenPer il territorio della Renania del Nord-VestfaliaLandschaftsverband RheinlandLandesjugendamtKennedy-Ufer 2Postfach 21.07.205000 KölneLandschaftsverband Westfalen-LippeLandesjugendamtWarendorfer Strasse 25Postfach 61.254400 MünsterPer il territorio di BerlinoSenator für Schule, Jugend und SportZentrale AdoptionsstelleAlte-Jakob-Strasse 12–131000 BerlinPer il territorio della SarreLandesjugendamt des SaarlandesDudweiler Strasse 536600 Saarbrücken 3Per il territorio del Baden-WürtembergLandeswohlfahrtsverbandWürttemberg-Hohenzollern– Landesjugendamt –Lindenspürstrasse 39Postfach 26.137000 Stuttgart 1Per il territorio della città libera anseatica di Brema, della città libera e anseatica di Amburgo, della Bassa Sassonia e dello Schleswig-HolsteinGemeinsame Zentrale Adoptionsstelle der Länder Bremen, Hamburg, Niedersachen und Schleswig-HolsteinKaiser-Wilhelm-Strasse 1002000 Hamburg 36Per il territorio della BavieraZentrale Adoptionsstelle des Bayerischen LandesjugendamtesPilgersheimer Strasse 208000 München 90PoloniaMinistère de la JusticeAleje Ujazdowskie 1100-950VarsovieRomaniaa) in lingua inglese:<br /> Ministry of Justice<br /> Department of International Law and Treaties<br /> Strada Apollodor 17<br /> Sector 5 Bucuresti, Cod 050741<br /> Romania
b) in lingua francese:<br /> Ministère de la Justice<br /> Direction du Droit International et des Traités<br /> Strada Apollodor 17<br /> Sector 5 Bucuresti, Cod 050741<br /> Roumanie
c) in lingua rumena:<br /> Ministerul Justitiei<br /> Directia Drept international si Tratate<br /> Strada Apollodor 17<br /> Sector 5 Bucuresti, Cod 050741<br /> RomâniaSvizzeraUfficio federale di GiustiziaCH-3003 Berna

| Stati partecipanti | | Ratifica<br>Adesione (A) | | Entrata in vigore | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Austria* | | 28 maggio | 1980 | 29 agosto | 1980 |
| Ceca, Repubblica* | | 8 settembre | 2000 | 9 dicembre | 2000 |
| Danimarca* | | 12 ottobre | 1978 | 13 gennaio | 1979 |
| Germania | | 10 novembre | 1980 | 11 febbraio | 1981 |
| Grecia* | | 23 luglio | 1980 | 24 ottobre | 1980 |
| Irlanda* | | 25 gennaio | 1968 | 26 aprile | 1968 |
| Italia* | | 25 maggio | 1976 | 26 agosto | 1976 |
| Lettonia* | | 13 luglio | 2000 | 14 ottobre | 2000 |
| Liechtenstein | | 25 settembre | 1981 | 26 dicembre | 1981 |
| Macedonia* | | 15 gennaio | 2003 | 16 aprile | 2003 |
| Malta | | 22 settembre | 1967 | 26 aprile | 1968 |
| Polonia* | | 21 giugno | 1996 | 22 settembre | 1996 |
| Portogallo* | | 23 aprile | 1990 | 24 luglio | 1990 |
| Regno Unito | | | | | |
| Guernesey | | 1° settembre | 1977 A | 5 settembre | 1977 |
| Jersey | | 1° settembre | 1977 A | 5 settembre | 1977 |
| Romania* | | 18 maggio | 1993 A | 19 agosto | 1993 |
| Svizzera | | 29 dicembre | 1972 | 1° aprile | 1973 |
| * | Riserve e dichiarazioni. | | | | |
| | Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. | | | | |

[^1]: RU **1973** 419; FF **1971** I 934 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: RU  **1973**  418