0.232.112.934.3

^^RU **1974** 600

# Scambio di lettere del 30 agosto 1971e 31 gennaio 1974 concernente l’applicazione tra la Svizzera e le Figi della dichiarazione tra la Svizzera e la Gran Bretagna del 6 novembre 1880 sulla protezione reciproca delle marche di fabbrica e di commercio

Entrato in vigore retroattivamente il 10 ottobre 1970

(Stato 10 ottobre 1970)

Traduzione

| Il Capo<br>del Dipartimento Politico Federale | Berna, 31 gennaio 1974<br>Al Primo Ministro<br>e Ministro degli affari esteri delle Figi<br>Suva |
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Signor Primo Ministro

Ho ricevuto la Sua lettera del 30 agosto 1971 (ref. 1173/27/1) del seguente tenore[^1]:
 «Ho l’onore di riferirmi alla dichiarazione fatta presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite il 10 ottobre 1970, secondo la quale il governo delle Figi, desideroso di mantenere le relazioni giuridiche esistenti e cosciente dell’obbligo di diritto internazionale di soddisfare i suoi impegni convenzionali, riconosceva che numerosi diritti e obblighi convenzionali del governo del Regno Unito concernenti le Figi erano stati ripresi da quest’ultime, dopo l’accessione al l’indipendenza, in virtù del diritto internazionale abitudinario, ma che, essendo taluni trattati probabilmente divenuti caduchi secondo lo stesso diritto al momento dell’accessione all’indipendenza, occorreva sottoporre ciascuno di essi a un esame giuridico, al compimento del quale il governo figiano avrebbe indicato quali trattati sarebbero eventualmente divenuti caduchi secondo il diritto internazionale abitudinario.
 Il governo delle Figi ha esaminato la dichiarazione conclusa tra la Svizzera e la Gran Bretagna il 6 novembre 1880[^2]sulla protezione reciproca delle marche di fabbrica e di commercio.
 Ho l’onore d’informarla che il governo delle Figi auspica che detto trattato sia considerato vigente tra i nostri due paesi.
 Mi onoro pure di proporle che la risposta del suo governo così formulata e la presente nota siano considerate dai nostri rispettivi governi un pertinente accordo a tale riguardo.»

Ho l’onore di comunicarle che la sua proposta è stata approvata dalle autorità svizzere. Conseguentemente, la sua lettera e la presente risposta costituiscono un accordo tra i nostri due governi, secondo il quale la dichiarazione del 6 novembre 1880[^3]tra la Svizzera e la Gran Bretagna sulla protezione reciproca delle marche di fabbrica e di commercio è mantenuta in vigore, a contare dal 10 ottobre 1970, tra la Svizzera e le Figi.

Gradisca, pregiato Signor Primo Ministro, l’espressione della mia alta considerazione.

| | Graber |
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[^1]: L’originale della lettera è redatto in inglese.
[^2]: RS  **0.232.112.936.7**
[^3]: RS  **0.232.112.936.7**