0.273.11

RU **1985** 634; FF **1981** II 929

Traduzione

# Protocollo addizionale alla Convenzione europea sull’immunità degli Stati

Conchiuso a Basilea il 16 maggio 1972

Approvato dall’Assemblea federale il 18 dicembre 1981[^1]

Istrumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 6 luglio 1982

Entrato in vigore per la Svizzera il 22 maggio 1985

(Stato 1° maggio 1987)

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Protocollo,

Vista la Convenzione europea sull’immunità degli Stati[^2]– chiamata in seguito «la Convenzione» – e visti in particolare i suoi articoli 21 e 34;

Desiderosi di sviluppare l’opera d’armonizzazione nell’ambito coperto dalla Convenzione completando quest’ultima mediante disposizioni che prevedono una procedura europea di componimento delle controversie,

Hanno convenuto quanto segue:

## **Titolo 1** {#tit_I}
##### **Art. 1** {#tit_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.273.11--1}
1. Se è stato pronunciata una decisione giudiziaria contro uno Stato parte della Convenzione e questo non le dà effetto, la parte che intende avvalersi di tale decisione giudiziaria può chiedere che sia statuito sulla questione se debba essere dato effetto alla decisione giudiziaria conformemente agli articoli 20 o 25 della Convenzione, rivolgendosi:
(a) sia, in applicazione dell’articolo 21 della Convenzione, al tribunale competente di tale Stato;
(b) sia al Tribunale europeo costituito conformemente alle disposizioni del Titolo III del presente Protocollo, a condizione che tale Stato sia parte del presente Protocollo e non abbia fatto la dichiarazione prevista dal Titolo IV di quest’ultimo.

La scelta tra queste due possibilità è definitiva.
2. Lo Stato che intende adire il proprio tribunale alle condizioni previste dal paragrafo 1 dell’articolo 21 della Convenzione deve informarne la parte a favore della quale è stata pronunciata la decisione giudiziaria; esso può adire il proprio tribunale soltanto se detta parte non abbia, entro un termine di tre mesi dalla data in cui ha ricevuto l’informazione, adito il Tribunale europeo. Decorso tale termine, la parte a favore della quale è stata pronunciata la decisione giudiziaria non può più adire il Tribunale europeo.
3. Con riserva di quanto sia necessario per l’applicazione degli articoli 20 e 25 della Convenzione, il Tribunale europeo non può procedere ad alcun esame del merito della decisione giudiziaria.

## **Titolo II** {#tit_II}
##### **Art. 2** {#tit_II/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.273.11--2}
1. Le controversie che potessero sorgere tra due o più Stati parti del presente Protocollo circa l’interpretazione o l’applicazione della Convenzione sono sottoposte, su richiesta di una delle parti della controversia o mediante compromesso, al Tribunale europeo costituito conformemente alle disposizioni del Titolo III del presente Protocollo. Gli Stati parti del presente Protocollo s’impegnano a non sottoporre tale controversia ad altro modo di componimento.
2. Se la controversia concerne una questione sollevata in un procedimento avviato dinnanzi a un tribunale di uno Stato parte della Convenzione contro un altro Stato parte della Convenzione, o una questione sollevata in un procedimento avviato dinnanzi a un tribunale di uno Stato parte della Convenzione conformemente all’articolo 21 della Convenzione, il Tribunale europeo non può essere adito prima che sia stato deciso definitivamente in questo procedimento.
3. Il Tribunale europeo non può essere adito per una controversia concernente una decisione giudiziaria, sulla quale esso già ha deciso o deve decidere in virtù del Titolo I del presente Protocollo.

##### **Art. 3** {#tit_II/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.273.11--3}
Nessuna disposizione del presente Protocollo può essere interpretata nel senso che essa impedisce il Tribunale europeo di decidere su controversie che potessero insorgere tra due o più Stati parti della Convenzione circa l’interpretazione o l’applicazione di quest’ultima e che gli fossero sottoposte mediante compromesso, e ciò anche se tali Stati o uno di essi non siano parti del presente Protocollo.

## **Titolo III** {#tit_III}
##### **Art. 4** {#tit_III/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.273.11--4}
1. È istituito un Tribunale europeo in materia d’immunità degli Stati, incaricato di decidere sui casi sottopostigli conformemente alle disposizioni dei Titoli I e II del presente Protocollo.
2. Il Tribunale europeo è composto dei membri della Corte europea dei Diritti dell’Uomo e, per ogni Stato non membro del Consiglio d’Europa che abbia aderito al presente Protocollo, di una persona che adempia i requisiti richiesti per i membri di detta Corte e sia stata designata, con l’accordo del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, dal governo di tale Stato per una durata di nove anni.
3. La presidenza del Tribunale europeo spetta al Presidente della Corte europea dei Diritti dell’Uomo.

##### **Art. 5** {#tit_III/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.273.11--5}
1. Ove sia adito per una controversia nelle condizioni previste dal Titolo I del presente Protocollo, il Tribunale europeo si costituisce in una Camera composta di sette membri. Ne fanno parte di diritto il membro del Tribunale europeo cittadino dello Stato contro il quale è stata pronunciata la decisione giudiziaria e il membro del Tribunale europeo cittadino dello Stato del foro o, in mancanza dell’uno o dell’altro, una persona designata dal governo dello Stato interessato perché sieda quale membro della Camera. I nomi degli altri cinque membri sono sorteggiati dal Presidente del Tribunale europeo in presenza del Cancelliere.
2. Ove il Tribunale europeo sia adito per una controversia alle condizioni previste dal Titolo II del presente Protocollo, si procede nel modo previsto dal paragrafo precedente. Tuttavia, fanno parte di diritto della Camera i membri del Tribunale europeo cittadini di uno degli Stati parti della controversia o, in mancanza, una persona designata dal governo dello Stato interessato perché sieda quale membro della Camera.
3. Se il caso pendente dinnanzi alla Camera solleva una questione grave relativa all’interpretazione della Convenzione o del presente Protocollo, la Camera può, in ogni momento, rinunciare alla propria competenza a favore del Tribunale europeo riunito in sessione plenaria. Tale rinuncia alla propria competenza è obbligatoria se la soluzione della questione rischia di essere in contraddizione con una decisione pronunciata anteriormente da una Camera o dal Tribunale europeo riunito in sessione plenaria. La rinuncia alla propria competenza è definitiva. Non occorre che la decisione con cui avviene tale rinuncia sia motivata.

##### **Art. 6** {#tit_III/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.273.11--6}
1. Il Tribunale europeo decide su ogni controversia circa la propria competenza.
2. Le udienze del Tribunale europeo sono pubbliche, salvo che esso decida altrimenti a causa di circostanze eccezionali.
3. Le decisioni del Tribunale europeo, prese a maggioranza dei membri presenti, sono motivate e pronunciate in seduta pubblica. Ove la decisione non esprima, interamente o in parte, l’opinione unanime del Tribunale europeo, ogni membro ha il diritto di unirvi l’esposizione della propria opinione.
4. Le decisioni del Tribunale europeo sono definitive e obbligatorie.

##### **Art. 7** {#tit_III/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.273.11--7}
1. Il Tribunale europeo emana il proprio regolamento e determina la propria procedura.
2. Alla Cancelleria del Tribunale europeo provvede il Cancelliere della Corte europea dei Diritti dell’Uomo.

##### **Art. 8** {#tit_III/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.273.11--8}
1. Le spese per il funzionamento del Tribunale europeo sono a carico del Consiglio d’Europa. Gli Stati non membri del Consiglio che abbiano aderito al presente Protocollo vi partecipano secondo le modalità che saranno determinate dal Comitato dei Ministri d’intesa con essi.
2. I membri del Tribunale europeo percepiscono un’indennità giornaliera di funzione che sarà fissata dal Comitato dei Ministri.

## **Titolo IV** {#tit_IV}
##### **Art. 9** {#tit_IV/art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.273.11--9}
1. Ogni Stato può, mediante notificazione fatta al Segretario Generale del Consiglio d’Europa al momento della firma del presente Protocollo o del deposito del suo strumento di ratificazione, d’accettazione o di adesione ad esso relativo, dichiarare di limitare, per quanto lo concerne, l’applicazione del presente Protocollo ai soli Titoli II a V.
2. Tale notificazione può in seguito essere revocata in qualsiasi momento.

## **Titolo V** {#tit_V}
##### **Art. 10** {#tit_V/art_10 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.273.11--10}
1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa che abbiano firmato la Convenzione. Esso sarà ratificato od accettato. Gli strumenti di ratificazione o d’accettazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
2. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del quinto strumento di ratificazione o d’accettazione.
3. Esso entrerà in vigore, rispetto a qualsiasi Stato firmatario che lo ratificherà o l’accetterà ulteriormente, tre mesi dopo la data di deposito del suo strumento di ratificazione o d’accettazione.
4. Nessuno Stato membro del Consiglio d’Europa potrà ratificare o accettare il presente Protocollo senza aver ratificato od accettato la Convenzione.

##### **Art. 11** {#tit_V/art_11 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.273.11--11}
1. Ogni Stato che abbia aderito alla Convenzione può aderire al presente Protocollo dopo che esso sia entrato in vigore.
2. L’adesione avverrà mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa, di uno strumento d’adesione, che esplicherà effetto tre mesi dopo la data del suo deposito.

##### **Art. 12** {#tit_V/art_12 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.273.11--12}
Non è ammessa alcuna riserva al presente Protocollo.

##### **Art. 13** {#tit_V/art_13 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.273.11--13}
1. Ogni Stato Contraente potrà, per quanto lo concerne, disdire il presente Protocollo mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
2. La disdetta esplicherà effetto sei mesi dopo la data in cui il Segretario Generale avrà ricevuto tale notificazione. Tuttavia, il Protocollo continuerà ad applicarsi ai procedimenti avviati, conformemente alle sue disposizioni, prima della scadenza di detto termine.
3. La disdetta della Convenzione comporta di diritto quella del presente Protocollo.

##### **Art. 14** {#tit_V/art_14 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.273.11--14}
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d’Europa e ad ogni Stato che abbia aderito alla Convenzione:
(a) ogni firma del presente Protocollo;
(b) il deposito di ogni strumento di ratificazione, di accettazione o d’adesione;
(c) ogni data d’entrata in vigore del presente Protocollo conformemente ai suoi articoli 10 e 11;
(d) ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del Titolo IV e ogni revoca di tale notificazione;
(e) ogni notificazione ricevuta in applicazione dell’articolo 13 e la data in cui la disdetta esplicherà effetto.

*In fede di che,* i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo scopo, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Basilea, il 16 maggio 1972, in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne invierà copia certificata conforme ad ognuno degli Stati firmatari e aderenti.(Seguono le firme)

| Stati partecipanti | Ratificazione | | Entrata in vigore | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Austria | 10 luglio | 1974 | 22 maggio | 1985 |
| Belgio | 27 ottobre | 1975 | 22 maggio | 1985 |
| Cipro | 10 marzo | 1976 | 22 maggio | 1985 |
| Lussemburgo | 11 dicembre | 1986 | 12 marzo | 1987 |
| Paesi Bassi | 21 febbraio | 1985 | 22 maggio | 1985 |
| Svizzera | 6 luglio | 1982 | 22 maggio | 1985 |

[^1]: Art. 1 cpv. 1 lett. b del DF del 18 dic. 1981 (RU  **1982**  1790).
[^2]: RS  **0.273.1**