0.274.181.631

^^RU **1969** 1263; FF **1969** I 76

Traduzione

# Accordo tra la Confederazione svizzera e la Repubblica austriaca inteso a completare la convenzione dell’Aia del 1° marzo 1954 relativa alla procedura civile

Conchiuso il 26 agosto 1968<br />Approvato dall’Assemblea federale il 18 giugno 1969[^1]<br />Istrumenti di ratificazione scambiati il 2 settembre 1969<br />Entrato in vigore il 1° novembre 1969

(Stato 1° gennaio 2013)

La Confederazione svizzera<br />e<br />la Repubblica austriaca,

desiderose di agevolare i rapporti d’assistenza giudiziaria in virtù della convenzione dell’Aia del 1° marzo 1954[^2]relativa alla procedura civile (appresso: «convenzione») hanno convenuto di conchiudere un accordo e, a tale scopo,

hanno nominato i loro plenipotenziari

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, scambiatisi i pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno stabilito quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.274.181.631--1}
(1). I tribunali degli Stati contraenti corrispondono direttamente fra loro, per assistersi reciprocamente in materia giudiziaria, negli affari civili e commerciali, segnatamente per trasmettersi notificazioni.
(2). Il Dipartimento federale di giustizia e polizia[^3]e il Ministero austriaco della giustizia[^4]si trasmettono, appena possibile, l’elenco dei tribunali cui devono essere presentate le domande d’assistenza, come anche le successive modificazioni dell’elenco.
(3). È ammessa la notificazione diretta per posta, a persone residenti sul territorio dell’altro Stato contraente, purchè essa non sia richiesta in una forma particolare e, segnatamente, ove non sia necessario consegnarla in proprie mani al destinatario.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.274.181.631--2}
Salvo il caso disciplinato all’articolo 3 capoverso 2 della convenzione, le traduzioni non possono essere chieste nemmeno qualora la lingua del tribunale richiedente differisca da quella del tribunale richiesto.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.274.181.631--3}
(1). In deroga all’articolo 3 capoverso 1 della convenzione, gli atti da notificare non possono essere richiesti in doppio esemplare.
(2). Le comminatorie penali espresse nelle citazioni, notificate sul territorio dell’altro Stato contraente, sono considerate non avvenute. È tuttavia ammessa l’indicazione delle conseguenze procedurali dell’omissione.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.274.181.631--4}
(1). Non è richiesta la legalizzazione delle quietanze di ricezione.
(2). È considerata certificata conforme, giusta l’articolo 3 capoverso 3 della convenzione, qualsiasi traduzione la cui esattezza è attestata dal tribunale richiedente o dall’interprete convocato nello Stato richiedente.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.274.181.631--5}
La rivendicazione dell’esclusiva competenza giudiziaria, da parte dello Stato richiesto, in materia civile o commerciale non costituisce un motivo valido per ricusare l’esecuzione di una notificazione o di una domanda di assistenza.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.274.181.631--6}
(1). Nessun teste o perito, di qualsiasi nazionalità, che sia stato citato a comparire davanti a un tribunale dello Stato richiedente, può essere perseguito, sul territorio di detto Stato, né colpito con gli arresti o altre restrizioni della sua libertà personale, per atti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio dello Stato richiesto.
(2). La protezione prevista nel numero precedente cessa, quando il teste o il perito, a compimento degli atti procedurali per lo svolgimento dei quali la sua presenza innanzi al tribunale era stata chiesta, abbandona il territorio dello Stato richiedente oppure continua a risiedervi, ancorché la sua partenza potesse avvenire senza intralci, durante i quindici giorni successivi.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.274.181.631--7}
(1). Il tribunale richiesto comunica al tribunale richiedente la natura e l’ammontare delle spese cagionate. Tali esborsi vanno aggiunti alle spese procedurali nello Stato richiedente.
(2). Anche nei casi indicati agli articoli 7 capoverso 2 e 16 capoverso 2 della convenzione, le tasse o le spese di qualsiasi natura non sono rimborsate, eccettuate le indennità pagate ai testi o ai periti qualora eccedano 100 franchi (600 scellini).

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.274.181.631--8}
Sono considerate tribunali, in virtù del presente accordo, le autorità amministrative svizzere, sempreché siano competenti in materia civile e commerciale, e segnatamente gli uffici d’esecuzione e fallimenti, le autorità successorie e tutorie.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.274.181.631--9}
Con l’entrata in vigore del presente accordo, è abrogata la dichiarazione del 30 dicembre 1899[^5]fra la Svizzera e l’Austria per la corrispondenza diretta fra le autorità giudiziarie dei due paesi, nei rapporti d’assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.274.181.631--10}
(1). Il presente accordo è sottoposto alla ratificazione e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berna il più presto possibile.
(2). Il presente accordo entrerà in vigore il sessantesimo giorno dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.274.181.631--11}
Ciascuno Stato può disdire il presente accordo mediante notificazione scritta all’altro Stato. La disdetta avrà effetto un anno dopo la data della notificazione.

*In fede di che,* i plenipotenziari hanno firmato il presente accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto a Vienna, il 26 agosto 1968, in due esemplari in lingua tedesca.

| Per la<br>Confederazione svizzera: | Per la<br>Repubblica austriaca: |
| --- | --- |
| A. Escher | K. Waldheim |

[^1]: RU  **1969**  1262
[^2]: RS  **0.274.12**
[^3]: Un elenco aggiornato delle autorità svizzere può essere consultato all’indirizzo seguente:www.elorge.admin.ch
[^4]: Il tribunale austriaco territorialmente competente può essere ricercato in Internet al seguente indirizzo:https://justizonline.gv.at/
[^5]: [CS **12** 268;RU  **1971**  197; **1974**  2004]