0.274.186.231

RU **1982** 1548

# Scambio di lettere del 12 maggio/7 luglio 1960 tra la Svizzera e il Pakistan concernente l’assistenza giudiziaria in materia civile

Entrato in vigore il 1° settembre 1959

(Stato 1° settembre 1959)

Traduzione*[^1]* 

| Ministero degli affari esteri<br>e delle relazioni con il Commonwealth | Karachi, 7 luglio 1960<br>Signor Rudolf Stettler <br>Incaricato d’affari a. i. di Svizzera <br>nel Pakistan<br>Karachi |
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Signor Incaricato d’affari,

ho l’onore di confermare ricevuta la sua lettera n. G.30 s/d, in data 12 maggio 1960, indirizzata al Ministero degli affari esteri e delle relazioni con il Commonwealth e di informarla che il Governo pachistano è d’accordo di concludere con il governo svizzero un accordo giusta il quale le citazioni e altri atti che emanano dai Tribunali civili di uno qualunque dei due Paesi saranno notificati dai tribunali dell’altro secondo le modalità seguenti:[^2]
 1. i) Alla notificazione di citazioni, querele e altri atti giudiziari e all’esecuzione di commissioni rogatorie in materia civile provvedono le autorità competenti del Paese in cui risiede il destinatario o sul cui territorio devono essere raccolte le prove. Tali autorità sono, nel Pakistan, le corti e gli agenti politici, conformemente alle disposizioni del codice di procedura civile del 1908 e, in Svizzera, i funzionari designati dalle autorità competenti per territorio. Inoltre, ogni Stato ha la facoltà di far rimettere direttamente atti ai suoi propri cittadini per il tramite delle sue rappresentanze diplomatiche o consolari. ii) Gli affari di natura fiscale sono esclusi dalla presente regolamentazione.
    iii) Gli atti giudiziari e le commissioni rogatorie destinati alle autorità del Pakistan sono trasmessi dall’Ambasciata di Svizzera a Karachi al Ministero degli affari esteri del Pakistan; quelli destinati alle autorità svizzere devono essere trasmessi direttamente dall’Ambasciata del Pakistan a Berna alla Divisione di polizia[^3]del Dipartimento federale di giustizia e polizia.
    iv) Gli atti giudiziari e le commissioni rogatorie da trasmettere alle autorità del Pakistan vanno redatti in inglese o accompagnati da una traduzione in tale lingua; per contro, quelli destinati alle autorità svizzere, vanno muniti d’una traduzione in francese.
    v) Il rimborso delle spese cagionate dall’assistenza giudiziaria spetta all’autorità richiedente.
2. L’accordo summenzionato è entrato in vigore il l° settembre 1959. Copie delle notificazioni fatte dai Governi provinciali sono state consegnate all’Ambasciata svizzera.
3. La vostra Ambasciata acconsentirà a consegnare al Ministero dieci copie della notificazione del Governo svizzero secondo la quale l’accordo è entrato in vigore il 1° settembre 1959, non appena questo documento sarà stato pubblicato.

Colgo l’occasione per rinnovarle l’espressione della mia alta considerazione.

| | M. Ikramullah |
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[^1]: Dal testo originale inglese.
[^2]: Tra la Svizzera e il Pakistan è attualmente applicabile anche la Conv. dell’Aja del 15 nov. 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (RS  **0.274.131** ).
[^3]: Ora: Ufficio federale di giustizia (art. 4*a* dell’O del 15 giu. 1998  sulle pubblicazioni ufficiali;RS  **170.512.1** ).