0.353.961.8

RU **1966** 949

# Scambio di note del 14 gennaio/21 settembre 1965 tra la Svizzera e l’Uganda concernente il mantenimento in vigore del trattato anglo-svizzero d’estradizione del 26 novembre 1880

Entrato in vigore con effetto a contare dal 1° gennaio 1965

(Stato 1° gennaio 1965)

Con scambio di note 14 gennaio/21 settembre 1965, la Svizzera e l’Uganda hanno convenuto di mantenere in vigore, nei loro reciproci rapporti e a contare dal 1° gennaio 1965, il trattato d’estradizione tra la Svizzera e la Gran Bretagna del 26 novembre 1880[^1], completato dalla convenzione del 29 giugno 1904[^2](applicabile al territorio dell’Uganda in virtù dell’articolo XVIII), dallo scambio di note 17/23 agosto 1909[^3]e dalla convenzione addizionale del 19 dicembre 1934[^4](applicabile al territorio dell’Uganda in virtù dell’articolo 2). Dopo l’acquisto dell’indipendenza, il Governo dell’Uganda aveva innanzitutto confermato il mantenimento in vigore provvisorio dei pertinenti accordi sino al 31 dicembre 1964.

[^1]: RS  **0.353.936.7**
[^2]: RS  **0.353.936.7**
[^3]: RS  **0.353.936.72**
[^4]: RS  **0.353.936.71**