0.360.136.1

^^RU **2024** 170

Traduzione

# Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e giudiziaria

(Accordo di polizia tra Svizzera e Germania)

Concluso il 5 aprile 2022<br />Strumenti di ratificazione scambiati il 27 marzo 2024<br />Entrato in vigore il 1° maggio 2024

(Stato 26 marzo 2025)

La Confederazione Svizzera<br />e<br />la Repubblica federale di Germania,

di seguito «Stati contraenti»,

nell’intento di sviluppare in permanenza la cooperazione in materia di polizia e giudiziaria sulla base del presente accordo e contemporaneamente di intensificare soprattutto lo scambio di informazioni di polizia;

animati dalla volontà di affrontare efficacemente le minacce transfrontaliere e la criminalità internazionale mediante un sistema di sicurezza cooperativo,

hanno convenuto quanto segue:

## **Capitolo I** Armonizzazione su questioni di principio in materia di sicurezza {#chap_I}
##### **Art. 1** Interessi comuni in materia di sicurezza {#chap_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--1}
Gli Stati contraenti si comunicano le loro priorità nella lotta contro la criminalità, le loro strategie nella prevenzione di minacce come pure i progetti importanti nell’ambito di polizia con ripercussioni sugli affari dell’altro Stato contraente. Nell’elaborazione di programmi di polizia e nell’esecuzione di misure di polizia, tengono in debita considerazione gli interessi comuni in materia di sicurezza. Se uno Stato contraente ritiene che l’altro Stato contraente debba intraprendere determinati passi a garanzia della sicurezza comune, può presentare una proposta.

##### **Art. 2** Analisi della situazione {#chap_I/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--2}
Gli Stati contraenti mirano a uniformare il più possibile il livello di informazione sulla situazione della sicurezza in materia di polizia. A questo scopo si scambiano periodicamente o puntualmente informazioni e resoconti e possono eseguire analisi congiunte.

## **Capitolo II** Cooperazione generale delle autorità di polizia {#chap_II}
##### **Art. 3** Prevenzione di minacce e lotta contro la criminalità {#chap_II/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--3}
Nel rispetto degli interessi di sicurezza dell’altro Stato contraente, gli Stati contraenti intensificano la cooperazione in materia di prevenzione di minacce alla sicurezza o all’ordine pubblici nonché di lotta contro la criminalità.

##### **Art. 4** Assistenza su domanda {#chap_II/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--4}
(1). Le autorità di polizia, di polizia federale nonché le unità dell’Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini che svolgono compiti di polizia di frontiera (di seguito «autorità di polizia») degli Stati contraenti si assistono reciprocamente nell’ambito delle loro rispettive competenze nella prevenzione di minacce alla sicurezza o all’ordine pubblici nonché nella prevenzione e nel perseguimento di reati, sempreché il diritto nazionale non riservi la presentazione o il disbrigo della domanda alle autorità giudiziarie. Se l’autorità richiesta non è competente a trattare una domanda, la trasmette all’autorità competente.
(2). Le domande di assistenza secondo il paragrafo 1 concernenti la prevenzione e il perseguimento di reati e le risposte sono generalmente trasmesse dai servizi centrali nazionali degli Stati contraenti e rispedite allo stesso modo. Le autorità di polizia competenti degli Stati contraenti possono trasmettersi direttamente le domande e le relative risposte, se:
1. lo scambio di informazioni si riferisce a reati che sono stati commessi e che sono perseguiti principalmente nelle zone di frontiera di cui all’articolo 5;
2. le domande non possono essere presentate in tempo utile tramite i servizi centrali nazionali; oppure
3. è opportuna una cooperazione diretta a causa delle connessioni del reato o dei suoi autori in casi ben definiti e se i rispettivi servizi centrali nazionali vi acconsentono.
(3). Le domande di assistenza per la prevenzione di minacce alla sicurezza o all’ordine pubblici sono trasmesse direttamente ed evase dalle competenti autorità di polizia degli Stati contraenti. Alla prevenzione di reati si applica il paragrafo 2.
(4). Le domande secondo i paragrafi 1–3 concernono in particolare:
1. identificazioni dei detentori e inchieste sui conducenti di veicoli stradali, imbarcazioni e aeromobili;
2. informazioni concernenti licenze di condurre, patenti di navigazione o autorizzazioni simili;
3. verifiche sui luoghi di soggiorno e di domicilio, nonché i permessi di soggiorno;
4. verifiche sull’identità degli abbonati e degli utenti di reti di telecomunicazione e di dati;
5. accertamenti dell’identità di persone;
6. informazioni sulla provenienza di oggetti, per esempio armi, autoveicoli e imbarcazioni (domande relative all’iter di vendita);
7. armonizzazione e avvio delle prime misure di ricerca;
8. informazioni provenienti da misure di osservazione transfrontaliera e consegne sorvegliate;
9. informazioni relative a inseguimenti transfrontalieri;
10. interrogatori e audizioni di polizia[^1];
11. accertamento della disponibilità a deporre di un testimone o della disponibilità di un imputato a esprimersi sui fatti, in entrambi i casi al fine di preparare una domanda di assistenza giudiziaria;
12. verifiche della presenza di tracce materiali;
13. informazioni provenienti da accertamenti e documenti di polizia, nonché da schedari informatizzati, registri e altre raccolte, relative in particolare anche a dati sui passeggeri, secondo i criteri del diritto nazionale;
14. sostegno nell’esecuzione dei controlli dei precedenti personali secondo il diritto nazionale, nella misura in cui sia necessario per valutare i rischi per la sicurezza in relazione all’accesso all’area di sicurezza di aeroporti e ad altre infrastrutture critiche o per svolgere attività soggette ad autorizzazione nel campo della vigilanza. Lo scambio di informazioni necessario a tal fine avviene per quanto possibile direttamente tra le autorità competenti per il rispettivo tipo di controllo dei precedenti personali.
(5). Le autorità di polizia possono inoltre, su incarico delle autorità giudiziarie competenti, presentarsi reciprocamente domande nonché trasmetterle ed evaderle conformemente al paragrafo 2.
(6). I servizi centrali nazionali sono informati conformemente al diritto interno su domande dirette in entrata e in uscita.

##### **Art. 5** Zone di frontiera {#chap_II/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--5}
Sono considerate zone di frontiera:
– nella Repubblica federale di Germania: il Land Baden-Württemberg e lo Stato libero di Baviera;
– nella Confederazione Svizzera: i Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna, Argovia, Sciaffusa, Zurigo, Turgovia e San Gallo.

##### **Art. 6** Servizi centrali {#chap_II/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--6}
I servizi centrali nazionali ai sensi del presente accordo sono l’Ufficio federale anticrimine («Bundeskriminalamt») per la Repubblica federale di Germania e l’Ufficio federale di polizia fedpol per la Confederazione Svizzera.

##### **Art. 7** Segnalazione di persone a scopo di arresto in vista dell’estradizione {#chap_II/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--7}
(1). L’Ufficio federale anticrimine e l’Ufficio federale di polizia fedpol si trasmettono, su incarico delle autorità giudiziarie, le domande di segnalazione a scopo di arresto in vista dell’estradizione mediante un sistema elettronico protetto di messaggeria. Una domanda di segnalazione conformemente al presente paragrafo è equiparata alla domanda di arresto provvisorio ai sensi dell’articolo 16 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957[^2]. I servizi centrali degli Stati contraenti menzionati nel primo periodo hanno la facoltà di consentire alle altre autorità di polizia l’accesso, mediante procedura informatizzata, ai dati così ottenuti per lo scopo citato nel primo periodo.
(2). Sono messi a disposizione esclusivamente i dati necessari allo scopo di cui al paragrafo 1. Lo Stato contraente segnalante esamina se l’importanza del caso giustifica una trasmissione.
(3). Sono comunicate unicamente le seguenti indicazioni:
1. cognome e nome, eventualmente pseudonimo;
2. iniziale del secondo nome;
3. luogo e data di nascita, per comunicazioni provenienti dalla Confederazione Svizzera può essere indicata l’attinenza invece del luogo di nascita;
4. sesso;
5. cittadinanza;
6. particolari segni fisici permanenti;
7. l’indicazione «armato» riferita alla persona in questione;
8. l’indicazione «violento» riferita alla persona in questione;
9. il motivo della segnalazione;
10. le misure da prendere.
(4). Lo Stato contraente richiedente comunica allo Stato contraente richiesto le seguenti informazioni essenziali per la fattispecie:
1. l’autorità richiedente l’arresto;
2. l’esistenza di un mandato d’arresto o di un documento con gli stessi effetti giuridici o di una sentenza esecutiva;
3. il tipo di atto punibile e il suo apprezzamento giuridico;
4. la descrizione delle circostanze in cui è stato compiuto il reato, compresi l’ora, il luogo e il genere di autore;
5. per quanto possibile, le conseguenze del reato.

Sulla base di tali informazioni, lo Stato contraente richiesto può esaminare la segnalazione, generalmente entro 24 ore, e, durante detto periodo, decidere di rinunciare all’esecuzione della misura pretesa sul suo territorio. Se il risultato di tale esame è la rinuncia all’esecuzione della misura pretesa, essa va comunicata allo Stato contraente richiedente con l’indicazione dei motivi.
(5). Se uno Stato contraente, vista la particolare urgenza, richiede, su indicazione di un’autorità giudiziaria, una misura di ricerca urgente, lo Stato contraente richiesto inizia immediatamente l’esame e prende i necessari provvedimenti affinché la misura pretesa possa essere eseguita senza indugio nel caso in cui la segnalazione venga approvata.
(6). Se eccezionalmente non è possibile procedere all’arresto a causa di un esame non ancora terminato o di una decisione negativa dello Stato contraente richiesto, la segnalazione va trattata da quest’ultimo quale segnalazione per l’accertamento di soggiorno, nella misura in cui il diritto nazionale lo consenta.
(7). Lo Stato contraente richiesto attua le misure pretese con la domanda di segnalazione sulla base della Convenzione di estradizione in vigore e a norma del diritto nazionale. Fatta salva la possibilità di arrestare la persona in questione conformemente al diritto nazionale, lo Stato contraente richiesto non è obbligato a eseguire le misure, se si tratta di un suo cittadino.
(8). Se lo Stato contraente richiesto considera una segnalazione incompatibile con il proprio diritto nazionale, con obblighi internazionali o con interessi nazionali fondamentali, non è tenuto a eseguire sul suo territorio le misure richieste nella segnalazione. È necessario informare l’altro Stato contraente, indicandogli i motivi del rifiuto.

##### **Art. 8** Scambio di dati sui veicoli e sui loro detentori {#chap_II/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--8}
(1). I dati sui veicoli e sui loro detentori iscritti nei registri centrali d’immatricolazione dei veicoli possono essere trasmessi dagli Stati contraenti, purché siano necessari per:
1. misure amministrative nel campo della circolazione stradale;
2. il controllo della copertura assicurativa nell’ambito dell’assicurazione responsabilità civile per veicoli a motore;
3. il perseguimento di infrazioni alle norme sulla circolazione stradale;
4. il perseguimento di reati in relazione alla circolazione stradale o ad autoveicoli, rimorchi, targhe o documenti del veicolo, permessi di circolazione o patenti di guida; oppure
5. la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica.
(2). I dati possono essere scambiati puntualmente nell’ambito della procedura informatizzata di richiesta e di informazione o della procedura non informatizzata. Per lo scambio mediante procedura informatizzata vanno utilizzati, per quanto possibile, i software esistenti. Lo scambio informatizzato si svolge tramite le autorità centrali di registro dei veicoli che fungono da servizi di contatto nazionali.
(3). I servizi richiedenti sono le autorità di polizia, giudiziarie e amministrative nell’ambito dell’adempimento dei rispettivi compiti, sempreché siano competenti dell’esecuzione dei compiti di cui al paragrafo 1 numeri 1–5 conformemente al rispettivo diritto nazionale. Per le richieste occorre utilizzare il numero di immatricolazione completo o il numero di identificazione del veicolo nonché la data di riferimento. La richiesta avviene nel rispetto del diritto nazionale dello Stato contraente richiedente.
(4). Per il disbrigo delle richieste, gli Stati contraenti trasmettono i seguenti dati già da loro archiviati:
1. dati sul detentore:
        a. per persone fisiche: cognome, nomi, nome di ordine religioso e nome d’arte, cognome di nascita, data a luogo di nascita, sesso e indirizzo,
        b. per persone giuridiche e autorità: nome o ragione sociale e indirizzo,
        c. per associazioni: nome del rappresentante designato con indicazioni sulla persona fisica o sulla persona giuridica;
2. dati sul veicolo:
        a. numero di immatricolazione, tipo di trazione/propulsione, costruttore del veicolo e numero di identificazione del veicolo,
        b. tipo, marca e modello del veicolo,
        c. giorno della scadenza della validità di targhe assegnate a tempo determinato,
        d. periodo di esercizio per targhe stagionali o per targhe provvisorie, nonché
        e. indicazioni di furto o di altri smarrimenti del veicolo o della targa di immatricolazione.
(5). Se i dati sono trasmessi per procedimenti di cui al paragrafo 1 numeri 3 e 4, possono essere utilizzati per accordare al detentore la possibilità di accettare la multa; per il resto, possono esser utilizzati unicamente per risalire al conducente.
(6). I dati verbalizzati ai sensi dell’articolo 38 numero 3 possono essere utilizzati unicamente a scopi di controllo della protezione dei dati, in particolare per il controllo della legalità e dell’esattezza delle trasmissioni. Essi devono essere protetti in modo adeguato contro l’utilizzazione illegale e contro altri tipi di abusi ed essere cancellati il più tardi dopo sei mesi. In applicazione del primo periodo, lo Stato contraente di destinazione assicura che anche la trasmissione o la richiesta informatizzata da parte dell’autorità localmente competente siano verbalizzate dall’autorità centrale di registro.

##### **Art. 9** Riconoscimento reciproco dei numeri di immatricolazione e delle licenze di circolazione {#chap_II/art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--9}
Gli Stati contraenti riconoscono reciprocamente i numeri di immatricolazione e le licenze di circolazione di veicoli con immatricolazione speciale provenienti dall’altro Stato contraente per la partecipazione temporanea alla circolazione stradale sul proprio territorio. I dettagli sono disciplinati da un accordo stipulato tra il Ministero federale tedesco dei trasporti e dell’infrastruttura digitale della Repubblica federale di Germania e l’Ufficio federale delle strade (USTRA) della Confederazione Svizzera. È fatto salvo l’articolo 61.

##### **Art. 10** Assistenza di polizia in caso di pericolo nel ritardo {#chap_II/art_10 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--10}
(1). Nei casi in cui la domanda non può essere presentata per tempo per il tramite delle autorità giudiziarie competenti senza compromettere il successo della misura, le domande di misure per assicurare le tracce e le prove, comprese l’esecuzione di esami medici e la perquisizione di persone e di abitazioni, come pure il sequestro di materiale probatorio, possono essere presentate direttamente dalle competenti autorità di polizia alle autorità di polizia dell’altro Stato contraente. L’articolo 4 paragrafo 2 si applica per analogia.
(2). Le autorità giudiziarie competenti dello Stato richiedente e di quello richiesto devono essere immediatamente informate con l’indicazione dei motivi dell’urgenza.
(3). La trasmissione allo Stato richiedente dei risultati della misura eseguita necessita di una domanda formale di assistenza giudiziaria da parte delle autorità giudiziarie. Se la trasmissione dei risultati della misura eseguita è urgente ai sensi del paragrafo 1 primo periodo, l’autorità di polizia richiesta può comunicare i risultati direttamente all’autorità di polizia dello Stato richiedente, previo consenso dell’autorità giudiziaria competente.

##### **Art. 11** Trasmissione spontanea di informazioni {#chap_II/art_11 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--11}
Le autorità di polizia degli Stati contraenti possono scambiarsi in modo puntuale e spontaneo le informazioni che sembrano essere necessarie al destinatario per favorire la prevenzione di minacce concrete alla sicurezza o all’ordine pubblici oppure per la prevenzione e il perseguimento di reati. Il destinatario deve esaminare l’opportunità dei dati trasmessi ed eliminare i dati non necessari oppure ritrasmetterli all’ufficio di trasmissione. Allo scambio di informazioni si applica per analogia l’articolo 4 paragrafi 2, 3 e 6. È fatta salva la competenza delle autorità giudiziarie.

##### **Art. 12** Consegna di atti giudiziari e di altri documenti amministrativi {#chap_II/art_12 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--12}
(1). Gli uffici competenti di uno Stato contraente possono inviare, nell’ambito del perseguimento di reati e di violazioni dell’ordine pubblico, per i quali nell’altro Stato è accordata l’assistenza giudiziaria, atti giudiziari e altri documenti amministrativi direttamente per via postale alle persone che si trovano sul territorio dell’altro Stato contraente.
(2). I documenti, o perlomeno i passaggi essenziali, devono essere redatti nella lingua ufficiale parlata nel luogo di consegna del destinatario o nella lingua ufficiale degli Stati contraenti parlata dal destinatario oppure tradotti in una di queste lingue.
(3). Gli articoli 8, 9 e 12 della Convenzione europea del 20 aprile 1959[^3]di assistenza giudiziaria in materia penale si applicano anche in caso di citazione a comparire trasmessa per posta.

##### **Art. 13** Formazione e perfezionamento {#chap_II/art_13 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--13}
Le autorità di polizia degli Stati contraenti collaborano nel campo della formazione e del perfezionamento, in particolare:
1. scambiandosi programmi di insegnamento per la formazione e il perfezionamento e considerando l’opportunità di integrazione reciproca delle materie;
2. organizzando seminari comuni di formazione e di perfezionamento come pure esercitazioni transfrontaliere o in relazione alle frontiere;
3. invitando rappresentanti dell’altro Stato contraente quali visitatori od osservatori durante le esercitazioni o durante interventi particolari;
4. permettendo a rappresentanti dell’altro Stato contraente la partecipazione a corsi di perfezionamento idonei.

## **Capitolo III** Modalità particolari di cooperazione {#chap_III}
##### **Art. 14** Osservazione ai fini del perseguimento penale o dell’esecuzione della pena {#chap_III/art_14 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--14}
(1). Agenti o altri impiegati (di seguito «agenti») delle autorità di polizia di uno Stato contraente sono autorizzati a continuare un’osservazione nell’ambito di un’inchiesta giudiziaria su un reato che può dar luogo a estradizione nello Stato richiesto, se quest’ultimo ha autorizzato l’osservazione transfrontaliera sul suo territorio in base a una domanda di assistenza giudiziaria presentata preventivamente. Lo stesso vale per un’osservazione volta a garantire l’esecuzione di una pena. L’autorizzazione può essere vincolata a condizioni speciali. Su richiesta, l’osservazione è affidata agli agenti dello Stato contraente sul cui territorio è effettuata. La domanda di cui al primo periodo deve essere rivolta all’autorità designata da ogni Stato contraente quale autorità competente ad accordare o trasmettere l’autorizzazione richiesta. L’autorizzazione concessa è valida di volta in volta sull’intero territorio. La frontiera può essere attraversata anche al di fuori dei valichi autorizzati e delle ore di apertura prestabilite.
(2). Se, per motivi di particolare urgenza, l’autorizzazione preventiva dell’altro Stato contraente non può essere richiesta, si può continuare un’osservazione. La domanda è trasmessa senza indugio. L’osservazione è interrotta non appena lo Stato contraente sul cui territorio ha luogo ne faccia richiesta o se l’autorizzazione non è trasmessa entro otto ore dal passaggio della frontiera.
(3). L’osservazione di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere effettuata soltanto alle seguenti condizioni generali:
1. Gli agenti addetti all’osservazione devono attenersi alle disposizioni del presente articolo e al diritto dello Stato contraente, sul cui territorio operano; devono ottemperare agli ordini delle autorità localmente competenti.
2. In occasione dell’esecuzione di un’osservazione transfrontaliera, gli agenti di uno Stato contraente sottostanno, in materia di circolazione, alle stesse disposizioni legali applicabili agli agenti dello Stato contraente sul cui territorio ha luogo l’osservazione. Gli Stati contraenti si informano reciprocamente in merito alla pertinente situazione giuridica in vigore.
3. Fatti salvi i casi di cui al paragrafo 2, durante l’osservazione è necessario munirsi di un documento attestante che l’autorizzazione è stata accordata.
4. Gli agenti addetti all’osservazione devono essere in grado di comprovare in qualsiasi momento la loro qualifica ufficiale.
5. L’ingresso nei domicili e nei luoghi non accessibili al pubblico è vietato. Le officine, i locali tecnici e commerciali aperti al pubblico sono accessibili durante i rispettivi orari di lavoro.
6. Ogni osservazione è oggetto di rapporto alle autorità dello Stato contraente sul cui territorio è stata effettuata. Può essere chiesta la comparizione personale degli agenti addetti all’osservazione.
7. Le autorità dello Stato contraente da cui provengono gli agenti addetti all’osservazione forniscono, su richiesta, il loro apporto alle inchieste successive e alle procedure giudiziarie effettuate dallo Stato contraente sul cui territorio si è svolta l’osservazione.
8. A sostegno dell’osservazione transfrontaliera si possono impiegare i mezzi tecnici necessari, nella misura in cui ciò è permesso dal diritto dello Stato contraente sul cui territorio continua l’osservazione.
9. Se la persona osservata viene colta o inseguita in flagranza di commissione o di partecipazione alla commissione di un reato che può dar luogo a estradizione nello Stato richiesto, gli agenti addetti all’osservazione attivi sotto la direzione dello Stato richiesto possono arrestare la persona. La persona arrestata può essere sottoposta unicamente a una perquisizione di sicurezza in vista della sua traduzione davanti alle autorità locali. Essa può essere ammanettata durante il trasporto. Gli oggetti in possesso della persona arrestata possono essere sequestrati provvisoriamente fino all’arrivo dell’autorità localmente competente.
(4). La domanda di cui al paragrafo 1 o 2 va presentata:
– nella Repubblica federale di Germania, al Ministero pubblico competente nella zona in cui si verificherà prevedibilmente il passaggio di frontiera;
– nella Confederazione Svizzera, alle autorità federali o cantonali preposte al perseguimento penale sul cui territorio si verificherà prevedibilmente il passaggio di frontiera.

La trasmissione può avvenire anche per il tramite dei servizi centrali nazionali o delle autorità di polizia che dirigono l’intervento. Nei casi in cui la domanda non è presentata tramite i servizi centrali nazionali, questi ultimi ricevono contemporaneamente una copia della domanda.
(5). Ogni passaggio di frontiera deve essere comunicato immediatamente, ancora durante l’osservazione, a seconda del luogo del passaggio, alla seguente autorità:
– nella Repubblica federale di Germania, all’Ufficio anticrimine («Landeskriminalamt») dei Laender Baden-Württemberg o Baviera;
– nella Confederazione Svizzera, al servizio centrale nazionale.

##### **Art. 15** Osservazione ai fini della prevenzione di reati {#chap_III/art_15 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--15}
(1). Se il rispettivo diritto nazionale lo consente, gli agenti delle autorità di polizia di uno Stato contraente sono autorizzati a continuare un’osservazione per prevenire reati sul territorio dell’altro Stato contraente che possono dar luogo a estradizione, se quest’ultimo ha autorizzato l’osservazione transfrontaliera sulla base di una domanda di assistenza giudiziaria preventivamente presentata. L’autorizzazione può essere vincolata a condizioni speciali. Gli agenti addetti all’osservazione devono informare immediatamente dell’avvenuto passaggio di frontiera l’autorità dello Stato contraente richiesto di cui all’articolo 14 paragrafo 5. Su richiesta, l’osservazione va affidata agli agenti dello Stato contraente sul cui territorio viene effettuata.
(2). La domanda di cui al paragrafo 1 va presentata:
– nella Repubblica federale di Germania, al rispettivo Ufficio anticrimine («Landeskriminalamt») dei Laender Baden-Württemberg o Baviera;
– nella Confederazione Svizzera, alle autorità preposte al perseguimento penale di cui all’articolo 14 paragrafo 4.

I servizi centrali nazionali ricevono contemporaneamente una copia della domanda
(3). L’osservazione può continuare oltre frontiera anche nei casi in cui l’autorizzazione preventiva dell’altro Stato contraente non possa essere puntualmente richiesta per motivi di particolare urgenza o le autorità competenti non siano in grado di eseguire in tempo utile l’osservazione o di assumerne la direzione. Gli agenti addetti all’osservazione si mettono immediatamente in contatto, normalmente già prima del passaggio di frontiera, con l’autorità competente di cui all’articolo 14 paragrafo 5 dello Stato contraente richiesto. Va presentata senza indugio una domanda conformemente al paragrafo 1 con l’indicazione dei motivi che giustificano il passaggio di frontiera senza preventiva autorizzazione. I servizi centrali nazionali ricevono contemporaneamente una copia della domanda. L’osservazione è interrotta non appena lo Stato contraente sul cui territorio essa avviene ne faccia richiesta a seguito della comunicazione di cui al secondo periodo o della domanda di cui al terzo periodo, oppure se non è stata ottenuta l’autorizzazione entro otto ore dal passaggio della frontiera.
(4). La frontiera può essere attraversata anche al di fuori dei valichi autorizzati e delle ore di apertura prestabilite. L’articolo 14 paragrafo 3 si applica per analogia.
(5). Le osservazioni secondo la presente disposizione sono limitate alle zone di frontiera di cui all’articolo 5, sempreché non siano proseguite sotto la direzione dello Stato richiesto.

##### **Art. 16** Inseguimento {#chap_III/art_16 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--16}
(1). Gli agenti delle autorità di polizia di uno Stato contraente che, nel proprio Paese, inseguono una persona la quale:
1. è colta o inseguita in flagranza di commissione o di partecipazione alla commissione di un reato che può dar luogo a estradizione;
2. è evasa dalla detenzione preventiva, dal ricovero in un ospedale psichiatrico, dall’internamento preventivo, dal carcere espiatorio o dalla detenzione amministrativa;
3. si è sottratta a un controllo di frontiera o a un controllo di polizia entro una zona di 80 chilometri lungo la frontiera,

hanno la facoltà di continuare l’inseguimento sul territorio dell’altro Stato contraente senza la sua autorizzazione preventiva, quando le autorità competenti dell’altro Stato contraente non hanno potuto essere previamente avvertite data la particolare urgenza o non hanno potuto recarsi sul posto in tempo per intraprendere l’inseguimento. Gli agenti impegnati nell’inseguimento avvertono senza indugio, generalmente già prima del passaggio di frontiera, le autorità competenti dello Stato contraente. L’inseguimento è interrotto non appena lo Stato contraente sul cui territorio esso deve avvenire lo richiede. Su richiesta degli agenti impegnati nell’inseguimento, le autorità localmente competenti fermano la persona inseguita per verificarne l’identità o procedere al suo arresto.
(2). Se non viene chiesto di interrompere l’inseguimento e le autorità locali non possano intervenire in tempo, gli agenti impegnati nell’inseguimento hanno la facoltà di trattenere la persona finché gli agenti dell’altro Stato contraente, da avvertire immediatamente, non procedono alla verifica di identità o all’arresto.
(3). L’inseguimento previsto nei paragrafi 1 e 2 può svolgersi senza limiti di spazio e di tempo. L’articolo 14 paragrafo 1 sesto periodo si applica per analogia.
(4). L’inseguimento può aver luogo soltanto alle seguenti condizioni generali:
1. Gli agenti impegnati nell’inseguimento devono attenersi alle disposizioni del presente articolo e al diritto dello Stato contraente sul cui territorio operano; devono ottemperare agli ordini delle autorità localmente competenti.
2. Gli agenti impegnati nell’inseguimento sono facilmente identificabili, per l’uniforme che indossano, per il bracciale che portano o per il fatto che il loro veicolo è dotato di accessori posti sopra di esso; è vietato l’uso di abiti civili combinato con l’uso di veicoli camuffati privi dei suddetti mezzi di identificazione.
3. La persona fermata conformemente al paragrafo 2 può essere unicamente sottoposta a una perquisizione di sicurezza in vista della sua traduzione davanti all’autorità locale. Può essere ammanettata durante il trasporto. Gli oggetti in possesso della persona arrestata possono essere sequestrati provvisoriamente fino all’arrivo dell’autorità localmente competente.
4. Dopo ogni intervento secondo i paragrafi 1 e 2, gli agenti impegnati nell’inseguimento si annunciano presso le autorità dell’altro Stato contraente localmente competenti e fanno rapporto. Su richiesta di tali autorità, sono tenuti a rimanere a disposizione sul posto fino a chiarimento delle circostanze di fatto. Lo stesso vale qualora l’inseguimento non abbia portato all’arresto della persona.
5. L’articolo 14 paragrafo 3 numeri 2 e 4–8 si applica per analogia.
(5). La persona che è stata arrestata dalle autorità localmente competenti secondo il paragrafo 2 può, indipendentemente dalla sua cittadinanza, essere trattenuta per l’interrogatorio. Le pertinenti norme del diritto nazionale si applicano per analogia. Se la persona in questione non ha la cittadinanza dello Stato contraente sul cui territorio è stata fermata per accertamenti, è messa in libertà al più tardi sei ore dopo il suo arresto, non calcolando le ore tra mezzanotte e le nove di mattina, a meno che le autorità localmente competenti abbiano ricevuto prima della scadenza di detto termine una domanda di arresto provvisorio in vista di estradizione. Rimangono impregiudicati i disciplinamenti nazionali che autorizzano l’ordine di arresto o l’arresto provvisorio per altri motivi.
(6). Nei casi di maggiore importanza oppure se l’inseguimento ha oltrepassato la zona di frontiera di cui all’articolo 5, i servizi centrali nazionali devono essere informati dell’avvenuto inseguimento.

##### **Art. 17** Inchieste mascherate per il chiarimento di reati {#chap_III/art_17 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--17}
(1). Sulla base di una domanda preventiva di uno Stato contraente, l’altro Stato contraente può autorizzare l’impiego sul proprio territorio di agenti dello Stato richiedente sotto conferimento di un’identità di copertura per il chiarimento di reati (agente infiltrato), se sussistono sufficienti indizi effettivi a sostegno dell’esistenza di un reato che può dar luogo a estradizione e per il perseguimento del quale il rispettivo diritto nazionale autorizza l’impiego di agenti infiltrati. L’autorizzazione concessa è valida di volta in volta sull’intero territorio. Lo Stato richiedente presenta la domanda unicamente qualora il chiarimento della fattispecie sia impossibile o notevolmente più difficoltoso senza la prevista misura d’inchiesta. L’articolo 14 paragrafo 1 sesto periodo si applica per analogia.
(2). Le inchieste nello Stato richiesto si limitano a singoli interventi di durata limitata. La preparazione degli interventi avviene in stretta collaborazione tra le autorità coinvolte dello Stato richiesto e di quello richiedente. La direzione degli interventi spetta a un agente dello Stato richiesto; le azioni degli agenti dello Stato richiedente sono ascrivibili allo Stato che dirige l’intervento. Lo Stato contraente richiesto può esigere in qualsiasi momento la conclusione delle inchieste.
(3). I presupposti per l’intervento di agenti infiltrati, le condizioni in cui esso avviene, come pure i criteri per l’utilizzazione dei risultati dell’inchiesta sono determinati dallo Stato contraente richiesto in base alla sua legislazione nazionale. Lo Stato contraente richiedente riceve le necessarie informazioni in proposito dallo Stato contraente richiesto.
(4). Lo Stato contraente richiesto offre il necessario supporto a livello di personale e tecnico. Prende tutte le misure necessarie per proteggere gli agenti dello Stato contraente richiedente durante il loro intervento sul suo territorio.
(5). Qualora, per motivi particolarmente urgenti, l’autorizzazione preventiva dell’altro Stato contraente non possa essere richiesta ed esistano i presupposti giuridici per l’impiego di agenti infiltrati nell’altro Stato contraente, gli agenti infiltrati possono intervenire eccezionalmente sul territorio dell’altro Stato contraente senza autorizzazione preventiva, se in caso contrario vi è pericolo che l’identità di copertura venga scoperta. L’intervento va notificato immediatamente all’autorità dell’altro Stato contraente di cui al paragrafo 6. Va presentata senza indugio una domanda con l’indicazione dei motivi che giustificano un intervento senza preventiva autorizzazione. In questi casi, l’agente infiltrato deve limitare la sua attività strettamente alla salvaguardia dell’identità di copertura.
(6). La domanda deve essere presentata al servizio centrale nazionale oppure all’autorità competente ad accordare l’autorizzazione con contemporanea informazione del servizio centrale nazionale. Nei casi di inchiesta mascherata nella Repubblica federale di Germania limitati prevedibilmente alle zone di frontiera di cui all’articolo 5, una copia della domanda deve essere indirizzata anche ai competenti Uffici anticrimine dei Laender Baden-Württemberg e Baviera con contemporanea informazione del servizio centrale nazionale.
(7). Le autorità competenti dello Stato contraente sul cui territorio è avvenuto l’intervento devono essere immediatamente informate a voce e rapidamente per scritto in merito all’esecuzione e ai risultati dell’impiego di agenti infiltrati.
(8). Gli Stati contraenti possono mettersi reciprocamente a disposizione agenti infiltrati che agiscono su incarico e sotto la direzione della competente autorità del rispettivo altro Stato contraente.

##### **Art. 18** Inchieste mascherate per la prevenzione di reati {#chap_III/art_18 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--18}
(1). Se il rispettivo diritto nazionale lo consente, le inchieste mascherate per la prevenzione di reati che possono dar luogo a estradizione possono continuare sul territorio dell’altro Stato contraente, se quest’ultimo ha autorizzato l’inchiesta mascherata transfrontaliera sulla base di una domanda presentata preventivamente alle autorità indicate nel paragrafo 2.
(2). Nella Confederazione Svizzera, la domanda va indirizzata alle autorità preposte al perseguimento penale secondo l’articolo 14 paragrafo 4, nella Repubblica federale di Germania all’Ufficio anticrimine del Land sul cui territorio ha inizio l’inchiesta mascherata transfrontaliera, con contemporaneo avviso dell’Ufficio federale anticrimine.
(3). L’articolo 17 paragrafo 1 terzo e quarto periodo, paragrafi 2–5 nonché 7 e 8 si applica per analogia.

##### **Art. 19** Consegne sorvegliate {#chap_III/art_19 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--19}
(1). Su domanda dello Stato contraente richiedente, lo Stato contraente richiesto può autorizzare, sul suo territorio, l’importazione sorvegliata, il transito sorvegliato o l’esportazione sorvegliata, in particolare il traffico illecito di stupefacenti, armi, parti di armi, munizioni, esplosivi, pezzi pirotecnici, precursori di sostanze esplodenti, medicinali, specie di fauna e di flora nonché loro parti o loro derivati, rifiuti, denaro falso, beni rubati e merce ricettata, documenti di viaggio falsificati, contraffatti o utilizzati abusivamente nonché il riciclaggio di denaro, se lo Stato contraente richiedente ritiene che sarebbe impossibile o notevolmente più difficile scoprire in altro modo i mandanti, altri complici o i canali di distribuzione. L’articolo 14 paragrafo 1 quinto e sesto periodo si applica per analogia. Con l’accordo degli Stati contraenti, le consegne sorvegliate possono essere intercettate e in seguito rimesse nuovamente in circolazione intatte come prima oppure dopo sottrazione o sostituzione parziale o integrale del loro contenuto. Se la merce comporta un rischio insostenibile per le persone coinvolte nel trasporto o per la popolazione, lo Stato contraente richiesto può limitare o respingere le consegne sorvegliate.
(2). Lo Stato contraente richiesto assume il controllo delle consegne al passaggio della frontiera o in un luogo di consegna prestabilito per evitare un’interruzione della sorveglianza. Garantisce la costante sorveglianza del trasporto in modo da essere in grado di intercettare in ogni momento gli autori del reato o la merce. Gli agenti dello Stato contraente richiedente possono, con l’accordo dello Stato contraente richiesto, continuare il tragitto assieme agli agenti dello Stato contraente richiesto dopo la presa in consegna della merce sorvegliata da parte di questi ultimi. In tal caso devono rispettare le disposizioni del presente articolo nonché il diritto dello Stato contraente richiesto; devono inoltre ottemperare agli ordini degli agenti dello Stato contraente richiesto.
(3). Le domande di consegne sorvegliate, che iniziano o continuano in uno Stato terzo, sono accolte unicamente se anche lo Stato terzo garantisce l’adempimento delle condizioni di cui al paragrafo 2 primo e secondo periodo.
(4). L’articolo 14 paragrafo 3 numeri 1, 2, 4, 5, 7, 8 e 9 si applica per analogia.
(5). Si applicano le regole di competenza dell’articolo 14 paragrafo 4. Le domande di esportazione sorvegliata si presentano:
– nella Repubblica federale di Germania, al Ministero pubblico nella cui giurisdizione inizia il trasporto o che ne viene a conoscenza per primo;
– per la Confederazione Svizzera, alle autorità federali o cantonali preposte al perseguimento penale sul cui territorio iniziale il trasporto.

La trasmissione può avvenire anche per il tramite dei servizi centrali nazionali o delle autorità di polizia che dirigono l’intervento. Nei casi in cui la domanda non è presentata per il tramite dei servizi centrali nazionali, questi ultimi ricevono contemporaneamente una copia della domanda.

##### **Art. 20** Protezione dei testimoni e delle vittime {#chap_III/art_20 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--20}
(1). Le autorità di polizia degli Stati contraenti cooperano, conformemente al diritto internazionale e nazionale, per proteggere i testimoni e i loro familiari nonché le vittime (di seguito «le persone da proteggere»).
(2). La cooperazione comprende in particolare lo scambio d’informazioni nonché l’accoglienza di persone da proteggere, inclusa l’assistenza per il loro trasporto.
(3). Un’intesa di esecuzione disciplina in ogni singolo caso le modalità della cooperazione nell’ambito dell’accoglienza di persone da proteggere.
(4). Le persone da proteggere inserite in un programma di protezione dei testimoni dello Stato contraente richiedente non sono ammesse nel programma di protezione dei testimoni dello Stato contraente richiesto. L’ordinamento giuridico dello Stato contraente richiesto si applica per analogia all’attuazione della cooperazione riguardante la protezione di tali persone.
(5). Se necessario, lo Stato contraente richiedente assume le spese di sostentamento delle persone da proteggere e le spese relative alle altre misure di cui ha chiesto l’adozione. Lo Stato contraente richiesto assume i costi del personale, dei beni e dei servizi necessari per proteggere tali persone.
(6). Se motivi gravi lo giustificano, lo Stato contraente richiesto può porre fine alla cooperazione dopo averne informato lo Stato contraente richiedente. In tali casi lo Stato contraente richiedente è tenuto a riprendere in custodia le persone da proteggere.

##### **Art. 21** Forme di intervento comuni {#chap_III/art_21 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--21}
(1). Per intensificare la cooperazione, le autorità di polizia degli Stati contraenti possono costituire pattuglie comuni, gruppi misti di controllo, di analisi e di osservazione e organizzare altre forme di intervento comuni finalizzate a prevenire e perseguire reati e a prevenire minacce per la sicurezza e l’ordine pubblici, compresa la migrazione illegale, in seno alle quali gli agenti partecipano a interventi sul territorio di un altro Stato contraente.
(2). Durante tali interventi, le autorità di polizia dello Stato contraente sul cui territorio avviene l’intervento possono delegare agli agenti dell’altro Stato contraente compiti esecutivi di polizia comprese competenze ufficiali.
(3). La delega di tali compiti presuppone un accordo fra le autorità di polizia degli Stati contraenti interessati.
(4). Gli agenti incaricati dei compiti di cui ai paragrafi 2 e 3 sono autorizzati a esercitare competenze ufficiali unicamente sotto la direzione del servizio dell’altro Stato contraente che dirige l’intervento. Gli agenti agiscono nel rispetto del diritto internazionale e del diritto dello Stato contraente sul cui territorio operano. Le misure adottate dagli agenti sono ascritte allo Stato contraente sul cui territorio gli agenti esercitano competenze ufficiali.

##### **Art. 22** Scambio di agenti senza competenze ufficiali {#chap_III/art_22 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--22}
In casi di compiti e competenze simili, le autorità di polizia nelle zone di frontiera di cui all’articolo 5, i loro servizi subordinati e le relative forze di intervento di uno Stato contraente possono attuare una particolare cooperazione con le rispettive autorità di polizia dell’altro Stato contraente. Detta cooperazione consiste in particolare, oltre in regolari contatti, nel fatto che agenti di uno Stato contraente agiscono nell’altro Stato contraente per un periodo determinato e nell’ambito di attività di tipo transfrontaliero, senza però assumere competenze ufficiali.

##### **Art. 23** Scambio di agenti con competenze ufficiali {#chap_III/art_23 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--23}
(1). Per prevenire minacce alla sicurezza e all’ordine pubblici nonché per prevenire e perseguire reati, gli agenti delle autorità di polizia di uno Stato contraente possono essere subordinati ai servizi competenti dell’altro Stato contraente al fine di svolgere compiti esecutivi di polizia, comprese competenze ufficiali, e di fornire sostegno alle autorità nell’esecuzione dei loro compiti.
(2). La subordinazione presuppone che vi sia l’accordo dei servizi competenti di entrambi gli Stati contraenti.
(3). Gli agenti subordinati ai sensi del paragrafo 1 esercitano le loro competenze ufficiali unicamente sotto la direzione del servizio che dirige l’intervento e di regola in presenza di agenti dell’altro Stato contraente. Le azioni degli agenti subordinati vanno attribuite allo Stato che dirige l’intervento.

##### **Art. 24** Distacco di agenti di collegamento {#chap_III/art_24 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--24}
(1). Uno Stato contraente può distaccare agenti di collegamento nell’altro Stato contraente, se quest’ultimo lo autorizza.
(2). Gli agenti di collegamento forniscono assistenza e consulenza senza assumere competenze ufficiali. Forniscono informazioni ed eseguono i propri compiti nel quadro delle competenze loro attribuite dalle autorità di polizia degli Stati contraenti coinvolti.
(3). Gli agenti di collegamento distaccati in uno Stato terzo possono, di comune accordo e previo consenso dello Stato terzo, tutelare anche gli interessi dell’altro Stato contraente.

##### **Art. 25** Operazioni di ricerca transfrontaliere {#chap_III/art_25 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--25}
Le autorità di polizia degli Stati contraenti partecipano a operazioni di ricerca transfrontaliere sul rispettivo territorio, quali ricerche a tappeto di autori di reato in fuga. I servizi centrali nazionali devono essere coinvolti nelle operazioni d’importanza sovraregionale.

##### **Art. 26** Cooperazione in centri e uffici di collegamento comuni {#chap_III/art_26 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--26}
(1). Sul territorio degli Stati contraenti, nelle zone di frontiera di cui all’articolo 5, si possono istituire centri comuni per lo scambio di informazioni e per l’assistenza delle autorità di polizia di entrambi gli Stati contraenti competenti nelle zone di frontiera.
(2). Nei centri comuni lavorano in diretto contatto agenti delle autorità di polizia di entrambi gli Stati contraenti nell’ambito delle rispettive competenze, allo scopo di scambiarsi, di analizzare e di trasmettere le informazioni relative alle questioni che concernono le zone di frontiera (senza pregiudicare il traffico di servizio e lo scambio di informazioni per il tramite dei servizi centrali nazionali), come pure allo scopo di rafforzare il coordinamento della cooperazione transfrontaliera secondo il presente accordo.
(3). La funzione di assistenza comprende anche i preparativi e la collaborazione durante il trasferimento di persone sulla base degli accordi vigenti tra gli Stati contraenti.
(4). Ai centri comuni non incombe l’attuazione autonoma di interventi operativi. Gli agenti dei centri comuni sottostanno alle istruzioni e al potere disciplinare delle rispettive autorità nazionali.
(5). Nei centri comuni gli agenti delle autorità di polizia possono esercitare, a beneficio delle autorità distaccanti, attività non operative che esulano dai compiti di cui ai paragrafi 1–3.
(6). Il numero e la sede dei centri comuni come pure le modalità di cooperazione e l’equa ripartizione delle spese sono disciplinate in un accordo separato.
(7). Gli agenti delle autorità di polizia possono collaborare con i centri comuni degli Stati contraenti che questi ultimi gestiscono nelle zone di frontiera assieme a uno Stato confinante comune, sempreché tale Stato confinante acconsenta a una simile partecipazione. Le modalità di cooperazione e la ripartizione delle spese sono disciplinate tra tutti gli Stati coinvolti.
(8). Le autorità competenti possono istituire uffici di collegamento di polizia di frontiera a sostegno della cooperazione in materia. I paragrafi 1–7 si applicano per analogia.

##### **Art. 27** Cooperazione in servizi operativi comuni {#chap_III/art_27 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--27}
(1). Sul territorio degli Stati contraenti, nelle zone di frontiera di cui all’articolo 5, si possono istituire, in modo duraturo o per un periodo di tempo limitato, servizi operativi comuni.
(2). Nei servizi operativi comuni gli agenti delle autorità di polizia di entrambi gli Stati contraenti lavorano in diretto contatto, anche in termini operativi, al fine di eseguire misure volte a intensificare la cooperazione operativa, in particolare ai sensi degli articoli 21–23 e 25.
(3). Le informazioni relative alle questioni che concernono la cooperazione nei servizi operativi comuni possono essere scambiate, analizzate e trasmesse direttamente. Il traffico di servizio e lo scambio di informazioni per il tramite dei servizi centrali nazionali e all’interno dei centri comuni non sono pregiudicati.
(4). Nei servizi operativi comuni gli agenti delle autorità di polizia possono esercitare, a beneficio delle autorità distaccanti, anche attività non operative che esulano dai compiti di cui al paragrafo 2.
(5). L’articolo 26 paragrafi 4 secondo periodo e 6 si applica per analogia.

##### **Art. 28** Assistenza in caso di eventi di ampia portata, catastrofi e sinistri gravi {#chap_III/art_28 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--28}
(1). Le autorità di polizia di entrambi gli Stati contraenti si assistono reciprocamente, nei limiti del diritto nazionale, in caso di manifestazioni di massa e simili eventi di ampia portata, di catastrofi come pure di sinistri gravi e di pregiudizi in relazione a infrastrutture critiche:
1. informandosi reciprocamente il più presto possibile su simili eventi che possono avere ripercussioni transfrontaliere e sulle relative constatazioni;
2. adottando e coordinando le misure di polizia necessarie sul loro territorio in caso di situazioni con ripercussioni transfrontaliere;
3. su richiesta dello Stato contraente sul cui territorio si verifica la situazione, prestando assistenza nel limite del possibile mediante l’invio di specialisti e consulenti come pure mediante la fornitura di mezzi di intervento;
4. promuovendo lo scambio di esperienze sul piano tecnico e tattico.
(2). Nei casi di cui al paragrafo 1 numero 3, se vi è particolare urgenza, la frontiera può essere attraversata anche al di fuori dei valichi autorizzati e delle ore di apertura prestabilite. L’articolo 14 paragrafo 2 si applica per analogia.
(3). È fatto salvo l’Accordo del 28 novembre 1984[^4]tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla reciproca assistenza in caso di catastrofe o di sinistro grave.

##### **Art. 29** Misure in caso di pericolo imminente {#chap_III/art_29 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--29}
(1). Per prevenire un pericolo attuale o imminente per la vita o l’integrità fisica, per proteggere beni materiali importanti o per assicurare mezzi di prova allo scopo di indagare su reati constatati durante l’adempimento dei loro compiti, gli agenti delle autorità di polizia di uno Stato contraente possono adottare misure preventive nella zona di frontiera sul territorio dell’altro Stato contraente, senza una preventiva autorizzazione dell’altro Stato contraente o su incarico dell’altro Stato contraente.
(2). Un pericolo attuale o imminente ai sensi del paragrafo 1 sussiste se vi è il rischio che, in caso di attesa dell’intervento degli agenti dell’altro Stato contraente, il pericolo possa concretizzarsi o i mezzi di prova andare persi.
(3). Gli agenti che attraversano la frontiera avvisano immediatamente le autorità di polizia dell’altro Stato contraente di cui al paragrafo 5. Queste ultime confermano di essere state informate e adottano senza indugio le misure necessarie per prevenire il pericolo e per riprendere il controllo della situazione. Gli agenti che attraversano la frontiera possono agire nel territorio dell’altro Stato contraente solo fino a quando quest’ultimo avrà adottato le misure necessarie per prevenire il pericolo. Gli agenti che attraversano la frontiera sono tenuti a rispettare le istruzioni dell’altro Stato contraente.
(4). Gli agenti che attraversano la frontiera sono tenuti a rispettare le disposizioni del presente articolo e il diritto dello Stato contraente sul cui territorio operano. Le misure adottate dagli agenti che attraversano la frontiera sono ascritte allo Stato contraente sul cui territorio ha luogo l’intervento.
(5). Le comunicazioni sono indirizzate alle autorità seguenti:
– per la Repubblica federale di Germania, alla centrale di polizia della zona di confine di cui all’articolo 5 nella quale avverrà presumibilmente il passaggio di frontiera;
– per la Confederazione Svizzera, al comando dell’autorità di polizia della zona di confine di cui all’articolo 5 nella quale avverrà presumibilmente il passaggio di frontiera.

##### **Art. 30** Misure transfrontaliere nel traffico ferroviario, fluviale e lacustre {#chap_III/art_30 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--30}
(1). Per salvaguardare la sicurezza e l’ordine pubblici nel traffico ferroviario pubblico transfrontaliero, gli agenti delle autorità di polizia sono autorizzati a proseguire, conformemente al loro diritto nazionale, un atto ufficiale iniziato sul proprio territorio a bordo di un treno passeggeri fino alla prima fermata prevista sul territorio dell’altro Stato contraente.
(2). Se la misura non può essere conclusa fino alla prima fermata prevista sul territorio dell’altro Stato contraente, gli agenti scendono dal treno. Sono autorizzati a far scendere dal treno le persone interessate dalla misura, in modo da portare a termine la misura in stazione. Se le circostanze particolari del caso rendono necessario restare eccezionalmente sul treno, la misura può essere proseguita a bordo di quest’ultimo. Gli agenti possono essere autorizzati a salire a bordo di un treno passeggeri all’ultima fermata prevista sul territorio dell’altro Stato contraente per avere la possibilità di adottare misure volte a mantenere la sicurezza e l’ordine pubblici dopo il passaggio della frontiera.
(3). Ai paragrafi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell’articolo 29 paragrafo 3.
(4). Durante tali interventi, gli agenti sono autorizzati, conformemente alle condizioni di cui all’articolo 16 paragrafo 1 o al fine di prevenire o perseguire un reato tentato o commesso sul territorio dell’altro Stato contraente punibile ai sensi del rispettivo diritto nazionale, a fermare una persona sul territorio dell’altro Stato contraente fino all’arrivo degli agenti di quest’ultimo. L’articolo 16 paragrafo 4 numeri 3 e 5 si applica per analogia.
(5). I paragrafi 1–3 si applicano per analogia al traffico passeggeri fluviale e lacustre.

##### **Art. 31** Impiego di aeromobili e imbarcazioni {#chap_III/art_31 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--31}
(1). Nell’ambito di interventi transfrontalieri possono essere impiegate imbarcazioni e, con l’accordo delle competenti autorità di polizia, anche aeromobili con e senza occupanti.
(2). Durante gli interventi transfrontalieri, gli agenti delle autorità di polizia sottostanno alle stesse disposizioni di diritto del traffico aereo e nautico degli agenti delle autorità di polizia dello Stato contraente sul cui territorio prosegue l’intervento. Gli Stati contraenti si informano reciprocamente sulle rispettive situazioni giuridiche vigenti.

##### **Art. 32** Consegna di persone {#chap_III/art_32 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--32}
(1). La consegna di persone tra i due Stati contraenti può aver luogo alla frontiera o in un luogo appropriato vicino alla frontiera o in un aeroporto, se le autorità di polizia competenti dello Stato contraente sul cui territorio deve avvenire la consegna l’approvano nel caso concreto. La consegna avviene in luoghi dotati di infrastrutture che permettano di effettuare la consegna in sicurezza. Le autorità di polizia degli Stati contraenti s’informano reciprocamente sui luoghi e le infrastrutture ubicate sul proprio territorio adeguate alla consegna di persone.
(2). Per il trasporto di persone dalla frontiera al luogo di consegna sul territorio dell’altro Stato contraente o dal luogo di consegna sul territorio dell’altro Stato contraente alla frontiera si applica per analogia l’articolo 34.

##### **Art. 33** Consulenti in materia di documenti {#chap_III/art_33 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--33}
(1). Gli Stati contraenti cooperano inviando consulenti in materia di documenti.
(2). La cooperazione comprende in particolare:
1. l’invio concordato di consulenti in materia di documenti negli Stati considerati come Stati di provenienza e di transito della migrazione illegale;
2. il sostegno reciproco nelle attività di monitoraggio;
3. la trasmissione regolare di informazioni concernenti la migrazione illegale raccolte nell’ambito dell’attività dei consulenti in materia di documenti;
4. il coordinamento, definito di comune accordo, di misure concrete da parte di uno Stato contraente per un periodo determinato o illimitato;
5. l’assistenza e il controllo di misure di consulenza e di formazione;
6. lo scambio regolare di esperienze sull’impiego di consulenti in materia di documenti e l’adozione di misure congiunte in ambito formativo destinate agli stessi consulenti.
(3). I compiti dei consulenti in materia di documenti comprendono:
1. la consulenza e la formazione in materia di passaporti e visti destinate alle rappresentanze estere degli Stati contraenti e riguardanti in particolare il riconoscimento di documenti falsi, l’uso abusivo di documenti e la migrazione illegale;
2. la consulenza e la formazione destinate alle società di trasporti in materia di passaporti, controlli alla frontiera e questioni relative agli stranieri;
3. la consulenza e la formazione destinate alle autorità responsabili dei controlli di polizia di frontiera e alle istituzioni dello Stato ospitante in materia di passaporti, controlli alla frontiera e questioni relative agli stranieri.

##### **Art. 34** Trasporto di persone {#chap_III/art_34 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--34}
(1). Se uno Stato contraente ha autorizzato, conformemente al diritto nazionale, la richiesta dell’altro Stato contraente di trasferire attraverso, dal o nel proprio territorio una persona la cui libertà è stata limitata o revocata da misure delle autorità, le autorità competenti degli Stati contraenti concordano le modalità di trasporto. Sono fatti salvi gli obblighi relativi all’ottenimento di un’autorizzazione di trasporto da parte delle autorità giudiziarie degli Stati contraenti.
(2). Il trasporto è di norma eseguito dall’autorità competente dello Stato contraente che ne fa richiesta. Gli agenti preposti all’accompagnamento sono autorizzati a compiere sul territorio dell’altro Stato contraente sul quale avviene il trasporto unicamente gli atti ufficiali conformemente al diritto nazionale dello Stato contraente in questione collegati al trasporto della persona, compresi il fermo della persona e la propria sicurezza personale. A tale scopo è consentita l’applicazione di tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza e l’ordine pubblici e, se necessario, anche l’applicazione di misure coercitive. Gli agenti preposti all’accompagnamento segnalano senza indugio alle autorità competenti tutti gli imprevisti che si verificano sul territorio dello Stato contraente richiesto.
(3). In deroga al paragrafo 2, lo Stato contraente sul cui territorio ha luogo il trasporto può chiedere di eseguire il trasporto in modo autonomo o con l’accompagnamento dello Stato contraente richiedente.
(4). L’autorità di polizia competente dell’altro Stato contraente deve essere informata tempestivamente del trasporto previsto, della data, dell’itinerario e del mezzo di trasporto prescelto, nonché delle generalità della persona oggetto del trasporto e degli agenti preposti all’accompagnamento.
(5). Il trasporto va eseguito seguendo il percorso più adatto e senza prevedere soste superflue.
(6). In caso di fuga della persona oggetto del trasporto, gli agenti dello Stato contraente richiedente preposti all’accompagnamento sono tenuti a inseguire senza indugio la persona e a informarne l’autorità dello Stato contraente richiesto nonché, laddove possibile, il prossimo servizio di polizia raggiungibile del medesimo Stato contraente. L’inseguimento termina al più tardi nel momento in cui gli agenti dello Stato contraente richiesto ne assumono il controllo. L’inseguimento è interrotto non appena l’autorità dello Stato contraente richiesto lo esige. L’articolo 16 si applica per analogia all’esecuzione dell’inseguimento.
(7). Nei casi in cui il trasporto non comporta una minaccia accresciuta per la sicurezza e l’ordine pubblici, si può eseguire il trasporto in treno, per via navigabile o aerea. In caso di trasporto a bordo di mezzi di trasporto pubblico, occorre informare in precedenza l’impresa di trasporti pubblici.
(8). Le persone oggetto del trasporto non necessitano di documenti di viaggio o di un visto.
(9). Sono considerati trasporti ai sensi del presente articolo in particolare:
1. il transito di testimoni al fine di una loro partecipazione a un interrogatorio, a un confronto o a un’ispezione;
2. il transito in vista dell’esecuzione di una pena o di una sanzione di altro tipo;
3. il transito nell’ambito di una misura di rimpatrio al fine di raggiungere per via terrestre un aeroporto internazionale situato sul territorio dello Stato contraente richiesto;
4. il trasporto di testimoni dal proprio territorio nel territorio dello Stato contraente richiesto o dal territorio dello Stato contraente richiesto nel proprio territorio al fine di una loro partecipazione a un interrogatorio, a un confronto o a un’ispezione; nonché
5. il trasporto in vista dell’esecuzione di una pena o di una sanzione di altro tipo dal proprio territorio nel territorio dello Stato contraente richiesto o dal territorio dello Stato contraente richiesto nel proprio territorio.

Il numero 3 (via aerea) non si applica al transito nell’ambito di una misura di rimpatrio ai sensi del primo periodo.

##### **Art. 35** Transito {#chap_III/art_35 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--35}
Gli agenti delle autorità di polizia in servizio possono attraversare il territorio dell’altro Stato contraente a bordo di mezzi d’intervento ammessi per il servizio al fine di raggiungere al meglio il luogo d’intervento o di lavoro nel territorio dell’altro Stato contraente. Il transito con il segnale di avvertimento attivato deve essere comunicato immediatamente, possibilmente prima di attraversare la frontiera, alle autorità di polizia dell’altro Stato contraente.

##### **Art. 36** Allestimento e uso di posti d’ispezione frontalieri in caso di reintroduzione temporanea dei controlli alle frontiere interne {#chap_III/art_36 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--36}
(1). In caso di reintroduzione temporanea dei controlli alle frontiere interne da parte di uno o entrambi gli Stati contraenti, si possono allestire nuovi posti d’ispezione frontalieri alle frontiere interne sul territorio dell’altro Stato o utilizzare quelli già esistenti, se le autorità di polizia competenti dell’altro Stato contraente vi acconsentono. Gli agenti delle autorità di polizia sono autorizzati a esercitare le loro competenze relative all’esecuzione dei controlli alla frontiera sul territorio dell’altro Stato contraente.
(2). L’autorizzazione può essere vincolata a condizioni. Lo Stato contraente sul cui territorio sono eseguiti i controlli alla frontiera può decidere autonomamente in merito alla partecipazione delle sue autorità di polizia.
(3). La misura è interrotta su richiesta dello Stato contraente sul cui territorio sono eseguiti i controlli alla frontiera.
(4). I dettagli possono essere disciplinati in un accordo di esecuzione di cui all’articolo 61.

## **Capitolo IV** Protezione dei dati {#chap_IV}
##### **Art. 37** Utilizzazione vincolata e limite di utilizzazione {#chap_IV/art_37 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--37}
(1). I dati trasmessi sulla base del presente accordo possono essere trattati unicamente allo scopo previsto dall’accordo per la loro trasmissione, nonché alle condizioni indicate per il caso specifico dall’ufficio addetto alla trasmissione.
(2). I risultati di inchiesta ottenuti nell’altro Stato contraente nel quadro di un intervento preventivamente autorizzato, possono essere utilizzati per uno scopo diverso da quello autorizzato unicamente se le autorità competenti dell’altro Stato contraente vi acconsentono.
(3). L’utilizzazione di risultati di inchiesta ottenuti nel quadro di una misura eseguita secondo il presente accordo senza autorizzazione preventiva, è possibile soltanto nella misura in cui le autorità competenti dell’altro Stato contraente vi hanno acconsentito su richiesta. Questo vale anche se tale misura o l’intervento di cui al paragrafo 2 è stato interrotto su richiesta dell’altro Stato contraente.
(4). Il trattamento dei dati trasmessi sulla base del presente accordo è inoltre autorizzato:
1. se i motivi di trasmissione sono conformi al presente accordo;
2. per la prevenzione e il perseguimento di reati che possono dar luogo a estradizione; nonché
3. per la prevenzione di gravi minacce per la sicurezza pubblica, in particolare se il trattamento è necessario per proteggere la vita o l’integrità fisica della persona in questione o di terzi,

sempreché il trattamento per tale scopo sia necessario e rispetti il principio di proporzionalità. Occorre inoltre tenere conto anche dei divieti di trasmissione applicabili secondo il pertinente diritto nazionale.

##### **Art. 38** Disposizioni supplementari {#chap_IV/art_38 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--38}
Oltre alle norme vigenti nei rispettivi Stati contraenti, si applicano le seguenti disposizioni:
1. Il destinatario, su richiesta, informa l’ufficio di trasmissione sul trattamento dei dati trasmessi e sui risultati ottenuti.
2. Qualora il diritto nazionale applicato dall’ufficio di trasmissione preveda particolari termini di cancellazione dei dati personali trasmessi, l’ufficio di trasmissione li comunica al destinatario. Indipendentemente da tali termini, i dati personali trasmessi devono essere cancellati dal momento che non sono più necessari allo scopo per cui sono stati trasmessi o se risulta che si riferiscono a terzi non coinvolti.
3. L’ufficio di trasmissione e quello di destinazione devono attestare nei rispettivi incarti la trasmissione e la ricezione di dati personali. Se avviene mediante archivi informatici, la trasmissione può essere documentata anche nell’archivio informatico in cui sono memorizzati i dati personali.

##### **Art. 39** Trattamento di dati sul territorio dell’altro Stato contraente {#chap_IV/art_39 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--39}
(1). Le disposizioni del presente capitolo si applicano anche ai dati personali rilevati durante le attività transfrontaliere sul territorio dell’altro Stato contraente. In tale contesto, devono essere osservate le condizioni particolari poste dallo Stato richiesto in relazione alla misura transfrontaliera.
(2). Gli agenti che operano sul territorio dell’altro Stato contraente sono autorizzati ad accedere ai sistemi ufficiali di dati personali di detto Stato contraente solo sotto la direzione di uno degli agenti di quest’ultimo.

## **Capitolo V** Rapporti giuridici durante atti ufficiali nell’altro Stato contraente {#chap_V}
##### **Art. 40** Entrata e soggiorno {#chap_V/art_40 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--40}
Gli agenti delle autorità di polizia che operano sul territorio dell’altro Stato contraente ai sensi del presente accordo, necessitano di una tessera di servizio valida munita di fotografia.

##### **Art. 41** Uniformi, mezzi d’intervento ammessi per il servizio e uso di armi da fuoco {#chap_V/art_41 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--41}
(1). Gli agenti delle autorità di polizia che operano sul territorio dell’altro Stato contraente ai sensi del presente accordo, sono autorizzati a indossare l’uniforme e a portare con sé i mezzi d’intervento ammessi per il servizio, in particolare armi e munizioni. Questa disposizione non si applica, se l’altro Stato contraente comunica che non accorda l’autorizzazione o che l’accorda solo a determinate condizioni.
(2). Lo stesso vale per la partecipazione a cerimonie o presentazioni oppure a eventi rappresentativi paragonabili.
(3). L’uso di armi da fuoco da parte di agenti di uno Stato contraente sul territorio dell’altro Stato contraente è consentito unicamente se:
1. gli agenti fanno parte di un’unità speciale designata per simili casi dallo Stato contraente distaccante; e
2. la direzione d’intervento localmente competente dello Stato contraente sul cui territorio ha luogo l’intervento, ordina l’uso di armi da fuoco.

Altrimenti l’uso di armi da fuoco da parte di agenti di uno Stato contraente sul territorio dell’altro Stato contraente è consentito unicamente in caso di legittima difesa o di aiuto alla legittima difesa. Per il resto, l’autorizzazione all’uso di armi da fuoco di cui ai numeri 1 e 2 è retta dal diritto dello Stato contraente sul cui territorio ha luogo tale uso.

##### **Art. 42** Assistenza e rapporti di servizio {#chap_V/art_42 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--42}
(1). Durante l’esecuzione dei servizi, gli Stati contraenti sono tenuti a fornire agli agenti distaccati la stessa protezione e assistenza fornita ai propri agenti.
(2). Gli agenti dell’altro Stato contraente sottostanno alle disposizioni vigenti nel proprio Stato in materia di servizi e in particolare in materia disciplinare e di responsabilità.

##### **Art. 43** Responsabilità {#chap_V/art_43 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--43}
(1). Gli Stati contraenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi diritto all’indennizzo per perdite o danneggiamenti di beni di loro proprietà o appartenenti ad altri organi amministrativi, se il danno è stato causato da un agente di un’autorità di polizia durante l’adempimento di compiti inerenti all’applicazione del presente accordo.
(2). Gli Stati contraenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi diritto all’indennizzo per le lesioni o per la morte di un agente di un’autorità di polizia, se il danno è stato causato durante l’adempimento di compiti inerenti all’applicazione del presente accordo. Sono fatti salvi i diritti di risarcimento dell’agente o dei suoi superstiti.
(3). Qualora, durante l’adempimento di compiti inerenti all’applicazione del presente accordo, un agente di un’autorità di polizia di uno Stato contraente causi un danno a terzi sul territorio dell’altro Stato contraente, la responsabilità è dello Stato contraente sul cui territorio si è verificato il danno conformemente alle norme che si applicherebbero in caso di danno provocato da un proprio agente competente per materia e per territorio.
(4). Lo Stato contraente, i cui agenti hanno causato il danno sul territorio dell’altro Stato contraente, deve rimborsare all’altro Stato contraente l’ammontare complessivo del risarcimento dei danni che quest’ultimo ha versato ai danneggiati o ai loro aventi diritto. È esclusa ogni responsabilità diretta degli agenti di uno Stato contraente che hanno causato il danno nei confronti dell’altro Stato contraente.
(5). Le autorità competenti degli Stati contraenti lavorano in stretta collaborazione per facilitare la liquidazione delle pretese di risarcimento. In particolare, si scambiano tutte le informazioni a loro disposizione relative ai sinistri ai sensi del presente articolo.
(6). I paragrafi 1 e 2 non si applicano se il danno è stato provocato intenzionalmente o per negligenza grave.

##### **Art. 44** Situazione giuridica degli agenti nell’ambito del diritto penale {#chap_V/art_44 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--44}
(1). Gli agenti che conformemente al presente accordo operano sul territorio dell’altro Stato contraente sono parificati, riguardo ai reati commessi o subiti, agli agenti dell’altro Stato contraente.
(2). Lo Stato contraente per conto del quale e sul territorio del quale gli agenti dell’altro Stato contraente operano conformemente al presente accordo, provvede a mettere a disposizione un patrocinatore in caso di esame giudiziario delle azioni degli agenti dell’altro Stato contraente. Le spese sono a carico dello Stato contraente i cui agenti si avvalgono del patrocinatore. Il presente paragrafo non si applica se gli agenti hanno agito intenzionalmente.

## **Capitolo VI** Cooperazione al fine di perseguire le infrazioni alle norme sulla circolazione stradale {#chap_VI}
##### **Art. 45** Definizioni {#chap_VI/art_45 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--45}
(1). Un’infrazione alle norme sulla circolazione stradale ai sensi del presente capitolo è un comportamento considerato reato o violazione delle prescrizioni d’ordine della circolazione stradale, comprese le violazioni delle norme relative ai tempi di guida e ai periodi di riposo e delle norme sul trasporto di merci pericolose.
(2). Per crediti pecuniari s’intendono:
1. l’obbligo inflitto a una persona fisica o giuridica di pagare un determinato importo per un’infrazione di cui al paragrafo 1 (pene pecuniarie e multe);
2. le spese processuali addossate in aggiunta a una pena pecuniaria o a una multa di cui al numero 1.

##### **Art. 46** Ricerca di detentori e conducenti di veicoli {#chap_VI/art_46 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--46}
(1). La ricerca del detentore è retta dall’articolo 8.
(2). Le autorità competenti di uno Stato contraente effettuano, su richiesta delle autorità competenti di un altro Stato contraente, ricerche sull’identità del conducente di un veicolo, sospettato di aver commesso un’infrazione alle norme sulla circolazione stradale, lo interrogano sui fatti e trasmettono le informazioni raccolte all’autorità richiedente.
(3). La ricerca del conducente ai sensi del presente articolo è effettuata soltanto se il credito pecuniario previsto ammonta almeno a 60 euro nella Repubblica federale di Germania o a 70 franchi nella Confederazione Svizzera e se le misure di ricerca adottate dallo Stato contraente richiedente non hanno portato ad alcun esito.

##### **Art. 47** Trasmissione e contenuto dei documenti ufficiali {#chap_VI/art_47 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--47}
(1). I documenti ufficiali ai sensi del presente capitolo possono essere trasmessi dalle autorità competenti direttamente alla persona interessata; si applica l’articolo 12 paragrafo 2.
(2). I documenti ufficiali che sono notificati a una persona fisica o giuridica affinché possa prendere una posizione in merito devono contenere in particolare le informazioni seguenti:
1. il tipo, il luogo, la data e l’ora dell’infrazione e le modalità di accertamento dei fatti (mezzi di prova);
2. il numero d’immatricolazione e, se possibile, il tipo, la marca e il modello del veicolo con cui è stata commessa l’infrazione o, in mancanza di queste informazioni, qualsiasi altro elemento utile per identificare il veicolo;
3. l’ammontare del credito pecuniario inflitto o da infliggere con indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
4. la possibilità di indicare le circostanze utili a discolpa, il termine entro cui comunicare le circostanze nonché le modalità di tale comunicazione;
5. i rimedi giuridici da adottare contro le decisioni, i termini per l’impugnazione, le pertinenti modalità e le informazioni sull’autorità cui presentare i rimedi giuridici.
(3). La trasmissione di documenti ufficiali può avvenire tramite le autorità competenti dello Stato contraente richiesto soltanto se:
1. l’indirizzo del destinatario è sconosciuto o parzialmente sconosciuto;
2. secondo le pertinenti norme procedurali dello Stato contraente richiedente non è sufficiente consegnare il documento al destinatario per posta, ma è richiesta una forma di consegna diversa;
3. non è possibile inviare il documento a mezzo posta;
4. lo Stato contraente richiedente ha fondati motivi per ritenere che l’invio a mezzo posta non permetta di raggiungere lo scopo o sia inadeguato.

##### **Art. 48** Condizioni per le domande di assistenza in materia di esecuzione {#chap_VI/art_48 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--48}
(1). Su richiesta, gli Stati contraenti si prestano assistenza in materia di esecuzione di decisioni con le quali il tribunale competente o l’autorità amministrativa competente di uno degli Stati contraenti accerta un’infrazione alle norme sulla circolazione stradale e conseguentemente infligge una sanzione a una persona fisica o giuridica. A tal fine devono essere adempiute le seguenti condizioni:
1. il credito pecuniario ammonta almeno a 70 euro o a 80 franchi;
2. alla persona in questione è stato concesso il diritto di essere sentita;
3. la decisione è stata impugnata;
4. la domanda si limita alla riscossione di una somma di denaro;
5. secondo il diritto in vigore nello Stato contraente richiedente, la decisione è esecutiva e non prescrivibile;
6. il luogo di domicilio o di soggiorno della persona fisica in questione si trova nel territorio dello Stato contraente richiesto; per le persone giuridiche occorre basarsi sulla sede;
7. il credito pecuniario non è ancora stato saldato o riscosso. In caso di pagamento nello Stato contraente richiedente dopo che la domanda di assistenza in materia di esecuzione è stata trasmessa, detto Stato provvede senza indugio al ritiro della domanda.
(2). In seguito a una domanda di assistenza in materia di esecuzione, lo Stato contraente richiedente può riprendere l’esecuzione solo quando lo Stato contraente richiesto gli ha comunicato che la sua domanda è stata respinta, di non poter eseguire la decisione o che la domanda è stata ritirata.
(3). Le autorità competenti in materia di esecuzione degli Stati contraenti si trasmettono direttamente tutte le domande e le comunicazioni che ne scaturiscono. Tale procedura si applica anche se si tratta di una decisione giudiziaria. La domanda è corredata di una copia della decisione nonché di una dichiarazione dell’autorità richiedente che attesta l’adempimento delle condizioni di cui al paragrafo 1 numeri 1–7. Lo Stato contraente richiedente può corredare la propria domanda di altre comunicazioni importanti in previsione dell’esecuzione della decisione, in particolare informazioni relative alle circostanze particolari dell’infrazione, come le modalità di commissione considerate per stabilire l’ammontare del credito pecuniario, nonché il testo delle norme applicate.
(4). Non è concessa l’assistenza in materia di esecuzione se:
1. le decisioni prevedono quale pena principale una pena privativa della libertà;
2. vi è concorso delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale con altri reati che non concernono solo la circolazione stradale, tranne nei casi in cui le infrazioni alle norme sulla circolazione stradale siano oggetto di un perseguimento separato o esclusivo.

##### **Art. 49** Motivi di rifiuto, obbligo d’informare, estensione e fine dell’esecuzione {#chap_VI/art_49 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--49}
(1). Il trattamento della domanda di esecuzione può essere rifiutato se:
1. il diritto vigente dello Stato contraente richiesto non consente di punire l’infrazione alla base della decisione;
2. il trattamento della domanda viola il principio «ne bis in idem»;
3. il diritto dello Stato contraente richiesto prevede un’immunità che impedisce l’esecuzione della decisione;
4. l’esecuzione è prescritta secondo il diritto dello Stato contraente richiesto;
5. la persona in questione non ha avuto occasione durante il procedimento nello Stato contraente richiedente per contestare la propria responsabilità dell’azione all’origine della decisione e fa valere tale circostanza nella procedura di assistenza in materia di esecuzione nei confronti dell’autorità competente;
6. la decisione all’origine è stata pronunciata nel quadro di un procedimento scritto e la persona in questione o un rappresentante autorizzato secondo il diritto dello Stato contraente richiedente non è stato informato del diritto di impugnazione e dei termini definiti dal diritto dello Stato contraente richiedente;
7. la decisione riguarda una persona fisica che, considerata la sua età, secondo il diritto nazionale dello Stato contraente richiesto al momento dell’azione all’origine della decisione non sarebbe potuta essere perseguita penalmente.
(2). Il rifiuto di trattare la domanda deve essere comunicato allo Stato contraente richiedente. Vanno indicati i motivi alla base del rifiuto.
(3). Se la cooperazione è ostruita da un ostacolo cui si può porre rimedio, allo Stato contraente richiedente va data la possibilità di completare la domanda.
(4). Le parti di un credito pecuniario già eseguite non devono essere eseguite; in occasione della trasmissione della domanda l’importo di tali parti va indicato in ordine decrescente. Lo Stato contraente richiesto termina l’esecuzione non appena lo Stato contraente richiedente lo informa di circostanze che ostacolano o annullano l’esecutività. Lo Stato contraente richiedente informa senza indugio lo Stato contraente richiesto sull’insorgere di simili circostanze. L’inizio previsto della prescrizione va comunicato allo Stato contraente richiesto già in occasione della trasmissione della domanda.

##### **Art. 50** Esecuzione e conversione {#chap_VI/art_50 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--50}
(1). Le decisioni sono eseguite direttamente dalle autorità competenti dello Stato contraente richiesto secondo il diritto nazionale di quest’ultimo e l’importo della multa è convertito nella sua valuta. Per la conversione è determinante il tasso di cambio ufficiale valido nel momento in cui è stata pronunciata la decisione. Se, una volta convertito, l’importo della pena pecuniaria o della multa inflitta supera l’importo massimo della sanzione prevista per la stessa infrazione alle norme sulla circolazione stradale dal diritto dello Stato contraente richiesto, l’esecuzione della pena pecuniaria o della multa è limitata a questo importo massimo.
(2). L’esecuzione di una decisione è retta dal diritto dello Stato contraente richiesto, tuttavia lo Stato contraente richiedente può escludere la conversione del credito pecuniario in una pena detentiva sostitutiva.

##### **Art. 51** Ricavo dell’esecuzione e costi {#chap_VI/art_51 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--51}
I costi delle misure ai sensi del presente capitolo non sono fatturati allo Stato contraente richiedente. Il ricavo dell’esecuzione del credito pecuniario permane nello Stato contraente richiesto.

##### **Art. 52** Servizi competenti {#chap_VI/art_52 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--52}
Gli Stati contraenti designano, quando depositano gli strumenti di ratifica, i servizi competenti incaricati dell’applicazione del presente capitolo. Tali designazioni possono essere modificate in qualsiasi momento per via diplomatica.

##### **Art. 53** Data di riferimento {#chap_VI/art_53 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--53}
Le prescrizioni del capitolo VI si applicano ai crediti pecuniari per infrazioni commesse dal momento dell’entrata in vigore del presente accordo.

##### **Art. 54** Accordo di esecuzione per la cooperazione amministrativa e tecnica {#chap_VI/art_54 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--54}
La cooperazione amministrativa e tecnica può essere disciplinata in un accordo di esecuzione secondo l’articolo 61. Un simile accordo sulla cooperazione ai sensi del capitolo VI del presente accordo può prevedere anche l’uso di moduli nonché l’apertura dello scambio di atti giuridici per via elettronica e la definizione delle modalità necessarie.

##### **Art. 55** Consultazione relativa al capitolo VI {#chap_VI/art_55 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--55}
Gli Stati contraenti si confrontano periodicamente o puntualmente in merito al capitolo VI, alla sua applicazione pratica e ai suoi effetti.

## **Capitolo VII** Modalità di esecuzione e disposizioni finali {#chap_VII}
##### **Art. 56** Deroga {#chap_VII/art_56 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--56}
Se ritiene che l’adempimento della domanda o l’esecuzione di una misura di cooperazione compromettono la sua sovranità o minacciano la sua sicurezza o altri interessi essenziali, uno Stato contraente comunica all’altro Stato contraente che è costretto a rifiutare del tutto o in parte la cooperazione o a farla dipendere da determinate condizioni. Indipendentemente da ciò, un intervento deve essere interrotto non appena lo Stato contraente sul cui territorio ha luogo lo richiede.

##### **Art. 57** Applicazione e sviluppo dell’accordo {#chap_VII/art_57 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--57}
Ogni Stato contraente può chiedere che gli esperti di entrambi gli Stati si riuniscano per risolvere questioni relative all’applicazione del presente accordo e per presentare proposte di sviluppo della cooperazione.

##### **Art. 58** Partecipazione delle autorità doganali {#chap_VII/art_58 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--58}
(1). Le disposizioni seguenti si applicano per analogia alle indagini condotte dall’Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini della Confederazione Svizzera o dall’Amministrazione delle dogane della Repubblica federale di Germania al fine di perseguire violazioni delle norme sul traffico transfrontaliero di merci:
– articolo 4 (assistenza su domanda);
– articolo 8 (scambio di dati sui veicoli e sui loro detentori);
– articolo 10 (assistenza di polizia in caso di pericolo nel ritardo);
– articolo 11 (trasmissione spontanea di informazioni);
– articolo 14 (osservazione ai fini del perseguimento penale o dell’esecuzione della pena);
– articolo 15 (osservazione ai fini della prevenzione di reati);
– articolo 16 (inseguimento);
– articolo 17 (inchieste mascherate per il chiarimento di reati);
– articolo 19 (consegne sorvegliate);
– articolo 21 (forme di intervento comuni);
– articolo 22 (scambio di agenti senza competenze ufficiali);
– articolo 23 (scambio di agenti con competenze ufficiali);
– articolo 25 (operazioni di ricerca transfrontaliere);
– articolo 26 (cooperazione in centri e uffici di collegamento comuni);
– articolo 27 (cooperazione in servizi operativi comuni);
– articolo 32 (consegna di persone),

nonché le disposizioni dei capitoli IV e V.

Sono fatte salve le altre disposizioni sull’assistenza amministrativa o giudiziaria internazionale.
(2). Nella misura in cui gli agenti dell’Amministrazione delle dogane della Repubblica federale di Germania assumono compiti di polizia di frontiera si applicano le disposizioni seguenti:
– articolo 4 (assistenza su domanda);
– articolo 8 (scambio di dati sui veicoli e sui loro detentori);
– articolo 10 (assistenza di polizia in caso di pericolo nel ritardo);
– articolo 11 (trasmissione spontanea di informazioni);
– articolo 16 (inseguimento);
– articolo 21 (forme di intervento comuni);
– articolo 25 paragrafo 2 (operazioni di ricerca transfrontaliere),

nonché le disposizioni dei capitoli IV e V.

La medesima regola si applica anche nel caso in cui gli agenti competenti dell’Amministrazione delle dogane della Repubblica federale di Germania assumano compiti legati alle violazioni di divieti e limitazioni del traffico transfrontaliero di merci nonché al riciclaggio di denaro. I divieti e le limitazioni concernono in particolare i campi del traffico illegale di stupefacenti, medicamenti, prodotti dopanti, principi attivi, armi, esplosivi, rifiuti, materiali radioattivi e nucleari, merci e tecnologie di importanza strategica e altri tipi di armamenti nonché prodotti pornografici. Gli agenti competenti sono gli agenti dell’amministrazione delle dogane che operano in qualità di inquirenti del pubblico ministero.
(3). Nell’ambito della formazione di base e continua, l’articolo 13 si applica per analogia all’Amministrazione delle dogane della Repubblica federale di Germania e all’Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini della Confederazione Svizzera.
(4). L’articolo 6 si applica nella misura in cui i servizi centrali nazionali ai sensi del presente accordo sono, nel campo della cooperazione doganale, l’Ufficio anticrimine doganale («Zollkriminalamt») per la Repubblica federale di Germania e l’Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini per la Confederazione Svizzera.
(5). Possono essere servizi competenti ai sensi dell’articolo 12 anche i servizi dell’Amministrazione delle dogane della Repubblica federale di Germania e dell’Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini della Confederazione Svizzera.

##### **Art. 59** Spese {#chap_VII/art_59 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--59}
Ogni Stato contraente si assume le spese sostenute dalle sue autorità in applicazione del presente accordo, sempreché dette spese non scaturiscano da misure ai sensi dell’articolo 28. In questo caso, si applicano direttamente o per analogia le disposizioni dell’Accordo del 28 novembre 1984[^5]tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla reciproca assistenza in caso di catastrofe o di sinistro grave.

##### **Art. 60** Lingua di comunicazione {#chap_VII/art_60 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--60}
La comunicazione tra le autorità degli Stati contraenti ai sensi del presente accordo avviene in lingua tedesca. Le autorità dei Cantoni di lingua francese e italiana della Confederazione Svizzera possono rispondere alle domande anche in francese o in italiano.

##### **Art. 61** Accordi di esecuzione {#chap_VII/art_61 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--61}
Le autorità competenti degli Stati contraenti, sulla base e nell’ambito del presente accordo, possono concludere accordi volti a disciplinare l’esecuzione amministrativa e tecnica, nonché lo sviluppo della cooperazione in particolare nella zona di confine. Questo vale anche per la cooperazione delle autorità doganali sempreché l’accordo sia applicabile ai sensi dell’articolo 58.

##### **Art. 62** Rapporto con altre disposizioni {#chap_VII/art_62 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--62}
(1). Con il presente accordo sono completate le disposizioni relative all’assistenza amministrativa e giudiziaria e gli ulteriori obblighi degli Stati contraenti contenuti in convenzioni bilaterali o multilaterali.
(2). Di massima rimangono impregiudicate le disposizioni del Trattato del 23 novembre 1964[^6]sull’inclusione del Comune di Büsingen am Hochrhein nel territorio doganale svizzero nella versione dell’Accordo del 19 marzo 1997 che modifica il Trattato (Trattato di Büsingen). Le limitazioni del Trattato di Büsingen non si applicano alle misure secondo il presente accordo.
(3). La cooperazione secondo il presente accordo si svolge sulla base del rispettivo diritto nazionale vigente degli Stati contraenti e conformemente alle norme e alle prescrizioni del diritto internazionale, in particolare nell’ambito della cooperazione internazionale di polizia tra le autorità di polizia competenti e i servizi responsabili.
(4). Il presente accordo non pregiudica gli obblighi internazionali degli Stati contraenti, in particolare la regolamentazione dell’acquis di Schengen e Dublino e i loro sviluppi, nella misura in cui essi sono applicabili agli Stati contraenti.

##### **Art. 63** Modifiche delle designazioni di autorità e di enti territoriali {#chap_VII/art_63 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--63}
(1). Gli Stati contraenti si comunicano le modifiche delle designazioni delle autorità e degli enti territoriali citati nel presente accordo mediante una nota verbale.
(2). Gli Stati contraenti possono concordare modifiche delle zone di frontiera di cui all’articolo 5 mediante scambi di note.
(3). Le note verbali di cui al paragrafo 1 e gli scambi di note di cui al paragrafo 2 sono pubblicati ufficialmente negli Stati contraenti.

##### **Art. 64** Messa in vigore, denuncia {#chap_VII/art_64 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.1--64}
(1). Il presente accordo deve essere ratificato. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati il più presto possibile. L’accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo allo scambio dei rispettivi strumenti di ratifica.
(2). Il presente accordo è concluso a tempo indeterminato. Può essere denunciato per via diplomatica in forma scritta da ogni Stato contraente e perde la sua validità sei mesi dopo il ricevimento della denuncia.
(3). La registrazione dell’accordo presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite secondo l’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite[^7]sarà curata da parte tedesca.
(4). Con l’entrata in vigore del presente accordo, l’accordo del 27 aprile 1999[^8]tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione Svizzera sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e giudiziaria è abrogato.

Fatto a Berlino il 5 aprile 2022 in due originali in lingua tedesca.

| Per la <br>Confederazione Svizzera:<br>Karin Keller-Sutter | Per la <br>Repubblica federale di Germania:<br>Nancy Faser <br>Günter Sautter |
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## Servizi competenti secondo l’articolo 52 dell’Accordo {#lvl_u8}
Svizzera
Quali autorità competenti ai sensi dell’articolo 52 dell’Accordo sono designati l’Ufficio federale delle strade (USTRA) per l’attuazione tecnica dello scambio automatico di dati relativi a veicoli e detentori, i pubblici ministeri dei Cantoni oppure in alcuni Cantoni le polizie cantonali per l’esecuzione di multe passate in giudicato e le polizie cantonali e comunali per tutte le altre misure di attuazione secondo il capitolo VI.
Germania
Quali autorità competenti ai sensi dell’articolo 52 dell’Accordo sono designati l’Ufficio federale di giustizia e l’Autorità federale dei trasporti automobilistici:
1. per le richieste concernenti la ricerca di detentori di veicoli ai sensi dell’articolo 46 paragrafo 1 dell’Accordo, pervenute mediante procedura informatizzata secondo l’articolo 8 paragrafo 1 numero 3, paragrafi 2 e 4 dell’Accordo, l’Autorità federale dei trasporti automobilistici (KBA);
2. per le richieste concernenti la ricerca di detentori di veicoli ai sensi dell’articolo 46 paragrafo 1 dell’Accordo, pervenute mediante procedura non informatizzata secondo l’articolo 8 paragrafo 1 numero 3, paragrafi 2 primo periodo e 4 dell’Accordo nonché per la ricerca e l’interrogazione di conducenti di veicoli ai sensi dell’articolo 46 paragrafo 2 dell’Accordo, le autorità di polizia competenti;
3. per le richieste pervenute concernenti la trasmissione di documenti ufficiali secondo l’articolo 47 paragrafo 3 dell’Accordo, le autorità di polizia, giudiziarie e amministrative competenti nell’ambito dell’adempimento dei rispettivi compiti;
4. per le richieste trasmesse concernenti ricerche ai sensi dell’articolo 46 dell’Accordo nonché per la trasmissione di documenti ufficiali secondo l’articolo 47 paragrafo 1 dell’Accordo, le autorità di polizia, giudiziarie e amministrative competenti nell’ambito dell’adempimento dei rispettivi compiti;
5. per le domande di assistenza in materia di esecuzione concernenti la circolazione stradale ai sensi degli articoli 48 paragrafo 3 e 50 paragrafo 1 dell’Accordo pervenute e trasmesse, l’Ufficio federale di giustizia (BfJ).

[^1]: Nella Confederazione Svizzera, la polizia può interrogare i testimoni solo su incarico dell’autorità giudiziaria competente.
[^2]: RS  **0.353.1**
[^3]: RS  **0.351.1**
[^4]: RS  **0.131.313.6**
[^5]: RS  **0.131.313.6**
[^6]: RS  **0.631.112.136**
[^7]: RS  **0.120**
[^8]: [RU  **2003**  1026]