0.360.136.11

^^RU **2024** 202

Traduzione

# Accordo di esecuzione sulla base e nell’ambito dell’Accordo di polizia del 2022 tra Svizzera e Germania, concernente le infrazioni alle disposizioni della circolazione stradale

Concluso il 12 aprile 2024<br />Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° maggio 2024

(Stato 1° maggio 2024)

L’Ufficio federale svizzero delle strade<br />e<br />il Ministero federale tedesco per il digitale e i trasporti,

di seguito denominati «Parti contraenti»,

visto l’articolo 9 dell’Accordo di polizia del 2022[^1]tra Svizzera e Germania e con l’obiettivo di una migliore esecuzione amministrativa e dello sviluppo della cooperazione,

hanno deciso quanto segue:

##### **Art. 1** Riconoscimento reciproco di targhe e permessi di circolazione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.11--1}
Ciascuna Parte contraente consente la circolazione temporanea sul proprio territorio di veicoli con immatricolazione speciale provenienti dall’altro Stato contraente.

Il riconoscimento riguarda le licenze di circolazione collettive svizzere e relative targhe professionali nonché le licenze di circolazione speciali tedesche per veicoli con targa rossa, targa provvisoria o targa rossa per veicoli d’epoca e rispettive targhe.

##### **Art. 2** Validità e durata {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.11--2}
Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata.

Può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna Parte contraente.

In tal caso, cesserà di produrre i propri effetti centottanta (180) giorni dopo la ricezione della denuncia.

Ciascuna Parte contraente si impegna a comunicare tempestivamente e per scritto all’altra Parte qualunque modifica delle proprie disposizioni interne. In tal caso, entro sessanta (60) giorni dalla ricezione della comunicazione, le Parti contraenti avvieranno le consultazioni per l’eventuale modifica del presente Accordo.

##### **Art. 3** Entrata in vigore {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.136.11--3}
Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui entrambi i Governi avranno reciprocamente comunicato per scritto l’adempimento, nei rispettivi Paesi, dei requisiti necessari a tal fine.

L’entrata in vigore del presente Accordo determina l’abrogazione dell’Accordo di esecuzione del maggio 2021[^2]tra l’Ufficio federale svizzero delle strade e il Ministero federale tedesco per il digitale e i trasporti.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

| Fatto a Berna il 20 marzo 2024<br>Per <br>l’Ufficio federale delle strade: <br>Jürg Röthlisberger | Fatto a Berlino il 12 aprile 2024<br>Per il Ministero federale tedesco per il digitale e i trasporti: <br>Iris Reimold |
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[^1]: RS  **0.360.136.1**
[^2]: [RU  **2021**  388; **2023**  838]