0.360.514.23

RU **2012** 521

Traduzione

# Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione di polizia nell’area di confine

Concluso il 3 dicembre 2008<br />Applicato provvisoriamente dal 12 dicembre 2008[^1]<br />Entrato in vigore il 19 dicembre 2011[^2]

(Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />il Governo del Principato del Liechtenstein,

in applicazione degli articoli 2 e 16 dell’Accordo quadro del 3 dicembre 2008[^3]tra la Confederazione Svizzera («la Svizzera») e il Principato del Liechtenstein («il Liechtenstein») sulla cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla cooperazione di polizia nell’area di confine,

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** Scopo e oggetto {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.514.23--1}
Il presente Accordo disciplina la cooperazione fra l’Amministrazione federale delle dogane (AFD)[^4]e la Polizia nazionale nonché l’*Ausländer- und Passamt* (APA) del Liechtenstein. Esso stabilisce più da vicino segnatamente quali sono i compiti e i poteri di polizia dell’AFD sul territorio nazionale del Liechtenstein.

##### **Art. 2** Esercizio dei poteri di polizia {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.514.23--2}
1. La consegna di persone e merci alla Polizia nazionale del Liechtenstein avviene presso un posto di frontiera dell’AFD nel Liechtenstein.
2. L’AFD utilizza i propri moduli per redigere i verbali sui fatti rilevanti per la polizia destinati alle autorità del Liechtenstein e garantisce che vi siano contenute le informazioni richieste dal Liechtenstein.
3. Sul territorio del Liechtenstein l’AFD impiega esclusivamente personale proprio. Per derogare a questa disposizione è necessario il consenso del Liechtenstein.
4. Al confine l’AFD esercita i poteri di polizia che le competono in modo tale da ostacolare il traffico il meno possibile. L’intenzione è pertanto di consentire durante i controlli uno svolgimento ininterrotto del traffico (traffico scorrevole), indirizzando fuori dalla corsia i veicoli da controllare.
5. Conformemente all’articolo 14 paragrafo 1, ultimo periodo, dell’Accordo quadro, il capo della Polizia nazionale o il responsabile dell’APA del Liechtenstein concorda con il comandante dell’AFD competente in materia la delega delle competenze e misure necessarie nonché l’organizzazione delle procedure negli ambiti elencati nell’allegato.

##### **Art. 3** Controlli comuni {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.514.23--3}
Durante gli interventi per eseguire controlli comuni, gli agenti dell’AFD sono autorizzati a svolgere gli stessi compiti di polizia di sicurezza degli agenti della Polizia nazionale. Essi sono investiti degli stessi poteri di polizia di sicurezza sanciti dalla legislazione del Liechtenstein, nella misura in cui ciò sia necessario per svolgere i loro compiti.

##### **Art. 4** Coordinamento degli interventi {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.514.23--4}
1. Il comando della Polizia nazionale e il comando competente dell’AFD concordano le priorità durante la pianificazione degli interventi.
2. I veicoli dell’AFD e della Polizia nazionale devono essere equipaggiati in modo da poter essere seguiti dalle centrali operative. In caso di necessità e se la comunicazione non è possibile, s’informano vicendevolmente via radio, per telefono o in un’altra maniera appropriata sull’ubicazione dei mezzi d’intervento.

##### **Art. 5** Scambio d’informazioni {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.514.23--5}
1. La Polizia nazionale e l’AFD si scambiano le analisi della situazione e le informazioni rilevanti per l’esecuzione dei compiti comuni nel settore della sicurezza interna.
2. Per consentire all’AFD di verificare l’identità delle persone, la Polizia nazionale le comunica su richiesta informazioni tratte dal sistema centrale di gestione delle persone.
3. Le collezioni di dati ai sensi dell’articolo 17 paragrafo 3 dell’Accordo quadro che su richiesta l’AFD ha diritto di consultare sono segnatamente la banca dati di ricerca del Liechtenstein, il registro degli stranieri e il registro dei veicoli a motore.
4. Per la comunicazione fra le loro forze d’intervento la Polizia nazionale e l’AFD utilizzano, se opportuno, la rete di radiocomunicazione Polycom.

##### **Art. 6** Assistenza per prevenire minacce {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.514.23--6}
1. In casi di urgente necessità la Polizia nazionale e l’AFD si forniscono assistenza per svolgere i loro compiti e adottano le misure necessarie per prevenire le minacce.
2. In caso di una ricerca in seguito a un allarme, l’AFD dispiega in modo tatticamente efficace il personale disponibile nei posti di frontiera sul confine fra il Liechtenstein e l’Austria.

##### **Art. 7** Formazione {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.514.23--7}
Se è opportuno e conforme alle esigenze, si organizzano corsi di formazione comuni.

##### **Art. 8** Ripristino temporaneo dei controlli al confine {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.514.23--8}
1. Se sono ripristinati temporaneamente i controlli al confine, per attraversare la frontiera fra il Liechtenstein e l’Austria valgono le medesime norme previste per il traffico transfrontaliero tra la Svizzera e gli Stati limitrofi.
2. La Svizzera designa, d’intesa con le autorità del Liechtenstein, i passaggi di frontiera autorizzati.
3. I cittadini svizzeri sono autorizzati a valicare il confine tra il Liechtenstein e l’Austria purché siano in grado di comprovare la loro cittadinanza. Lo stesso vale per i cittadini del Liechtenstein che valicano il confine tra la Svizzera e uno Stato terzo.

##### **Art. 9** Responsabilità {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.514.23--9}
1. Ogni Parte risponde dei danni che ha causato.
2. Per i danni causati dagli agenti di polizia e dell’AFD nell’ambito della cooperazione su richiesta dell’altra Parte, è responsabile la Parte richiedente, salvo nei casi di colpa grave.

##### **Art. 10** Durata di validità ed entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.514.23--10}
1. Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato.
2. Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo per la fine di un anno civile con preavviso di 12 mesi.
3. Il presente Accordo entra in vigore contemporaneamente all’Accordo quadro.

*In fede di che* , i plenipotenziari hanno firmato il presente accordo.Fatto a Berna, in due esemplari in lingua tedesca, il 3 dicembre 2008.

| Per il <br>Consiglio federale svizzero:<br>Eveline Widmer-Schlumpf | Per il <br>Governo del Principato del Liechtenstein:<br>Otmar Hasler |
| --- | --- |

(art. 2 par. 1)
### Ambiti di cooperazione alla frontiera fra il Liechtenstein e l’Austria contemplati dall’articolo 2 paragrafo 1: {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.360.514.23--annex-1}
Ricerca di persone, oggetti e veicoli

Segnalazioni in Ripol

1. Ricerca del luogo di soggiorno: mancata notificazione
2. Ricerca del luogo di soggiorno: notifica di una decisione
3. Ricerca del luogo di soggiorno: riscossione di multe e spese
4. Ordine d’arresto: commutazione di multe/riscossione di multe e spese

Legislazione sugli stranieri

1. Divieto d’entrata/espulsione
2. Passaggio del confine di stranieri in entrata privi di un visto o di un documento che autorizza al passaggio del confine
3. Soggiorno illegale
4. Frontalieri: esercizio di un’attività lucrativa dipendente senza autorizzazione e senza permesso per frontalieri
5. Prestatori di servizi provenienti dall’UE o dall’AELS: lavoratori indipendenti
6. Lavoratori distaccati dai Paesi dell’UE o dell’AELS
7. Ritorno con un libretto per stranieri N, F o S
8. Ritrasferimento o riammissione di persone
9. Allontanamento senza formalità
10. Rilascio di un lasciapassare per casi di emergenza al confine o nell’area di confine

Norme di circolazione stradale nelle aree degli uffici doganali

1. Infrazioni alla LCStr[^5]contemplate dalla legge sulle multe disciplinari[^6]
2. Verbali delle infrazioni notificate
3. Rilevatori di radar

 **Riscossione di multe e pene pecuniarie** 

 **Controlli del denaro contante**
### Ambiti di cooperazione alla frontiera contemplati dall’articolo 2 paragrafo 1: {#annex_u1/lvl_u2}
Ricerca di persone, oggetti e veicoli

Segnalazioni in Ripol

1. Ricerca del luogo di soggiorno: mancata notificazione
2. Ricerca del luogo di soggiorno: notifica di una decisione
3. Ricerca del luogo di soggiorno: riscossione di multe e spese
4. Ordine d’arresto: commutazione di multe/riscossione di multe e spese

Legislazione sugli stranieri

1. Divieto d’entrata/espulsione
2. Passaggio del confine di stranieri in entrata privi di un visto o di un documento che autorizza al passaggio del confine
3. Soggiorno illegale
4. Frontalieri: esercizio di un’attività lucrativa dipendente senza autorizzazione e senza permesso per frontalieri
5. Prestatori di servizi provenienti dall’UE o dall’AELS: lavoratori indipendenti
6. Lavoratori distaccati dai Paesi dell’UE o dell’AELS
7. Ritorno con un libretto per stranieri N, F o S
8. Ritrasferimento o riammissione di persone
9. Allontanamento senza formalità
10. Rilascio di un lasciapassare per casi di emergenza al confine o nell’area di confine

Riscossione di multe

Controlli del denaro contante

[^1]: RU  **2009**  977
[^2]: Con l’Acc. quadro, sulla base della notifica del Liechtenstein del 13 dic. 2011 e della notifica svizzera del 23 nov. 2009, e in quanto l’acquis di Schengen è entrato in vigore per entrambe le Parti contraenti (per il Liechtenstein il 19 dic. 2011).
[^3]: RS  **0.360.514.2**
[^4]: Con effetto dal 1° gen. 2022: Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) (RU  **2021**  589).
[^5]: LF del 19 dic. 1958 sulla circolazione stradale (RS  **741.01** ).
[^6]: L del 24 giu. 1970 sulle multe disciplinari (RS  **741.03** ).