0.362.380.002

RU **2008** 1203

# Scambio di note del 28 marzo 2008 tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento della decisione 2006/440/CE del Consiglio del 1° giugno 2006 che modifica l’allegato 12 dell’istruzione consolare comune e l’allegato 14 a del manuale comune relativamente ai diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto

(Sviluppo dell’acquis di Schengen)

Entrato in vigore il 28 marzo 2008

(Stato 28  marzo 2008)

Traduzione*[^1]* 

| Missione della Svizzera<br>presso l’Unione europea | Bruxelles, 28 marzo 2008 |
| --- | --- |
| | Segretariato generale del<br>Consiglio dell’Unione europea |

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica del Consiglio del 13 luglio 2006, emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004[^2], riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:

«Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo in combinazione con l’articolo 14 paragrafo 1 dell’Accordo riguardante l’associazione della Svizzera all’acquis di Schengen, l’adozione dell’atto seguente è notificata alla Svizzera:
– Decisione del Consiglio che modifica l’allegato 12 dell’istruzione consolare comune e l’allegato 14*a* del manuale comune relativamente ai diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto
 Documenti del Consiglio: 8558/06 VISA 115 FRONT 87 COMIX 394 + COR 1 (en); + COR 2 (lv); + COR 3 10360/06 JUR 248 Data d’approvazione: 01.06.2006»[^3]

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell’Accordo di associazione, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica del Consiglio. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica del Consiglio del 13 luglio 2006 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e la Comunità europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e la Comunità europea.

Il presente accordo entrerà in vigore alla data della presente nota di risposta e potrà essere estinto alle condizioni contenute negli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione.

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea le assicurazioni della più alta considerazione.

Copia:

Segretariato generale della Commissione europea, all’attenzione di Karl von<br />Kempis, Bruxelles

[^1]: Traduzione dal testo originale inglese.
[^2]: RS  **0.362.31**
[^3]: Decisione 2006/440/CE del Consiglio del 1° giu. 2006 che modifica l’allegato 12 dell’istruzione consolare comune e l’allegato 14*a* del manuale comune relativamente ai diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto, GU L 175 del 29.6.2006, pag. 77.