0.362.380.005

RU **2008** 5113; FF **2007** 7729

# Scambio di note del 28 marzo 2008 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento della decisione 2005/211/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005 relativa all’introduzione di alcune nuove funzioni del SIS

(Sviluppo dell’acquis di Schengen)

Approvato dall’Assemblea federale il 13 giugno 2008[^1]<br />Entrato in vigore il 17 ottobre 2008

(Stato 17  ottobre 2008)

Traduzione*[^2]* 

| Missione della Svizzera<br>presso l’Unione europea | Bruxelles, 28 marzo 2008 |
| --- | --- |
| | Segretariato generale del<br>Consiglio dell’Unione europea |

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica del Consiglio del 1° marzo 2005, emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004[^3], riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:

«Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo in combinazione con l’articolo 14 paragrafo 1 dell’Accordo riguardante l’associazione della Svizzera all’acquis di Schengen, l’adozione dell’atto seguente è notificata alla Svizzera:
– Decisione del Consiglio relativa all’introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d’informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo
 Documento del Consiglio: 10667/04 SIRIS 74 SCHENGEN 5 COMIX 415 + COR 1 (sv) + REV 1 (hu)
 Data d’approvazione: 24.02.2005»[^4]

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell’Accordo di associazione e fatto salvo l’adempimento dei requisiti costituzionali della Svizzera, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica del Consiglio. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell’Accordo di associazione, la Svizzera informerà immediatamente il Consiglio dell’adempimento dei propri requisiti costituzionali.

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica del Consiglio del 1° marzo 2005 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l’Unione europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e l’Unione europea.

Il presente accordo entrerà in vigore alla data della notifica da parte della Svizzera dell’adempimento dei requisiti costituzionali. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione.

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea le assicurazioni della più alta considerazione.

Copia:

Segretariato generale della Commissione europea, all’attenzione di Karl von Kempis, Bruxelles

[^1]: Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 13 giu. 2008 (RU  **2008**  5111).
[^2]: Traduzione dal testo originale inglese.
[^3]: RS  **0.362.31**
[^4]: Dec. 2005/211/GAI del Consiglio del 24 feb. 2005 relativa all’introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d’informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo, GU L 68 del 15.3.2005, pag. 44.