0.362.380.011

RU **2008** 5635

# Scambio di note del 28 marzo 2008 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento della decisione 2006/560/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2006, recante modifica della decisione 2003/170/GAI relativa all’utilizzo comune degli ufficiali di collegamento distaccati all’estero dalle autorità degli Stati membri incaricate dell’applicazione della legge

(Sviluppo dell’acquis di Schengen)

Entrato in vigore il 28 marzo 2008

(Stato 28  marzo 2008)

Traduzione*[^1]* 

| Missione della Svizzera<br>presso l’Unione europea | Bruxelles, 28 marzo 2008 |
| --- | --- |
| | Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea<br>Direzione generale H<br>Giustizia e affari interni<br>Bruxelles |

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica del Consiglio del 12 settembre 2006 emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004[^2], riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:

«Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo in combinazione con l’articolo 14 paragrafo 1 dell’Accordo riguardante l’associazione della Svizzera all’acquis di Schengen, l’adozione dell’atto seguente è notificata alla Svizzera:
 Decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2003/170/GAI relativa all’utilizzo comune degli ufficiali di collegamento
 Documenti del Consiglio:
 10572/06 ENFOPOL 127 COMIX 555 OC 478
 10571/06 ENFOPOL 126 COMIX 554 OC 477
 Data d’approvazione: 24 luglio 2006»[^3]

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell’Accordo di associazione, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica del Consiglio. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica del Consiglio dell’Unione europea del 12 settembre 2006 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l’Unione europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e l’Unione europea.

Il presente accordo entrerà in vigore alla data della presente nota di risposta e potrà essere estinto alle condizioni contenute negli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione.

Una copia della presente nota è trasmessa alla Commissione delle Comunità europee, Segretariato generale, SG.A.3, Bruxelles.

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea le assicurazioni della più alta considerazione.

[^1]: Traduzione dal testo originale inglese.
[^2]: RS  **0.362.31**
[^3]: Dec. 2006/560/GAI del Consiglio, del 24 lug. 2006, recante modifica della dec. 2003/170/GAI relativa all’utilizzo comune degli ufficiali di collegamento distaccati all’estero dalle autorità degli Stati membri incaricate dell’applicazione della L, GU L 219 del 10.8.2006, pag. 31