0.362.380.022

RU **2009** 5531

# Scambio di note del 28 marzo 2008

tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento<br />della decisione della Commissione del 28 febbraio 2005 volta a stabilire le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche<br />di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri

(Sviluppo dell’acquis di Schengen)

Entrato in vigore il 26 ottobre 2009

(Stato 26  ottobre 2009)

Traduzione*[^1]* 

| Missione della Svizzera<br>presso l’Unione europea | Bruxelles, 28 marzo 2008<br>Segretariato generale <br>della Commissione <br>delle Comunità europee<br>Bruxelles |
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La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti alla Commissione delle Comunità europee e ha l’onore di accusare ricezione della notifica della Commissione delle Comunità europee del 19 luglio 2005, emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004[^2], riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:

«Decisione della Commissione C(2005)409 def. del 28/II/2005 volta a stabilire le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri»[^3]

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell’Accordo di associazione e fatto salvo l’adempimento dei requisiti costituzionali della Svizzera, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa la Commissione delle Comunità europee che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica della Commissione. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell’Accordo di associazione, la Svizzera informerà immediatamente la Commissione delle Comunità europee dell’adempimento dei propri requisiti costituzionali.

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica della Commissione delle Comunità europee del 19 luglio 2005 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e la Comunità europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e la Comunità europea.

Il presente accordo entrerà in vigore alla data della notifica da parte della Svizzera dell’adempimento dei requisiti costituzionali. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione.

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare alla Commissione delle Comunità europee le assicurazioni della più alta considerazione.

Copia:

Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, Bruxelles

[^1]: Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: RS  **0.362.31**
[^3]: Dec. della Commissione C(2005)409 def. del 28 feb. 2005 volta a stabilire le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri; non pubblicata  nella Gazzetta ufficiale.