0.362.380.028

RU **2010** 1247

# Scambio di note del 10 marzo 2010 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento della decisione 2010/69/UE che modifica la decisione 2008/456/CE recante modalità di applicazione relative al Fondo per le frontiere esterne

(Sviluppo dell’acquis di Schengen)

Entrato in vigore il 10 marzo 2010

(Stato 10  marzo 2010)

Traduzione*[^1]* 

| Missione della Svizzera<br>presso l’Unione europea | Bruxelles, 10 marzo 2010 |
| --- | --- |
| | Commissione delle<br>Comunità europee<br>Segretariato generale, SG.A.3 |
| | Bruxelles |

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale della Commissione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica della Commissione del 9 febbraio 2010, emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004[^2], riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:
 «Decisione della Commissione» dell’8 febbraio 2010 che modifica la decisione 2008/456/CE recante modalità di applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007–2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all’ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo[^3]

La presente decisione è stata notificata alla Svizzera con il numero C(2010) 694 definitivo.

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell’Accordo di associazione, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale della Commissione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica della Commissione. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica della Commissione europea del 9 febbraio 2010 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l’Unione europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e l’Unione europea.

Il presente accordo entrerà in vigore alla data della presente nota di risposta e potrà essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione.

Una copia della presente nota è trasmessa al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, Direzione generale H, Giustizia e affari interni, Bruxelles.

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale della Commissione europea le assicurazioni della più alta considerazione.

[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: RS  **0.362.31**
[^3]: Dec. 2010/69/EU della Commissione dell’8 feb. 2010 che modifica la dec. 2008/456/CE recante modalità di applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007–2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all’ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo,  GU L 36 del 9.2.2010, pag. 30.