0.362.380.033

RU **2010** 3019; FF **2010** 1483

# Scambio di note del 28 marzo 2008 tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento della decisione 2007/599/CE per quanto riguarda l’adozione degli orientamenti strategici per il Fondo delle frontiere esterne

(Sviluppo dell’acquis di Schengen)

Applicato provvisoriamente dal 20 marzo 2010

Approvato dall'Assemblea federale 1° ottobre 2010[^1]

Entrato in vigore il 9 febbraio 2011[^2]

(Stato 9  febbraio 2011)

Traduzione*[^3]* 

| Missione della Svizzera<br>presso l’Unione europea | Bruxelles, 28 marzo 2008 |
| --- | --- |
| | Commissione<br>delle Comunità europee<br>Segretariato generale<br>SG.A.3 |
| | Bruxelles |

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti alla Commissione delle Comunità europee e ha l’onore di accusare ricezione della notifica della Commissione delle Comunità europee del 7 settembre 2007, emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004[^4], riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), dal tenore seguente:
 «Decisione della Commissione C(2007)3925 definitivo del 27 agosto 2007 recante applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’adozione degli orientamenti strategici 2007–2013»[^5]

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell’Accordo di associazione e con riserva dell’adempimento dei requisiti costituzionali, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa la Commissione delle Comunità europee che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica della Commissione delle Comunità europee. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell’Accordo di associazione, la Svizzera informa immediatamente la Commissione delle Comunità europee non appena tutti i requisiti costituzionali sono stati adempiuti.

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica della Commissione delle Comunità europee del 7 settembre 2007 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e la Comunità europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e la Comunità europea.

Il presente Accordo entrerà in vigore quando la Svizzera avrà notificato l’adempimento dei requisiti costituzionali. Esso può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione.

Una copia della presente nota è trasmessa al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, Direzione generale H, Giustizia e affari interni, Bruxelles.

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare alla Commissione delle Comunità europee le assicurazioni della più alta considerazione.

[^1]: Art. 1 cpv. 1 lett. b del DF del 1° ott. 2010 (RU  **2011**  977).
[^2]: RU  **2011**  979
[^3]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^4]: RS  **0.362.31**
[^5]: Decisione 2007/599/CE della Commissione del 27 ago. 2007 recante applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’adozione degli orientamenti strategici 2007–2013, GU L 233 del 5.9.2007, pag. 3