0.362.380.039

RU **2010** 3121

# Scambio di note del 17 dicembre 2009 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento della decisione 2009/876/CE della Commissione del 30 novembre 2009 che adotta le misure necessarie alla realizzazione tecnica nell’ambito del sistema d’informazione visti

(Sviluppo dell’acquis di Schengen)

Entrato in vigore l'8 aprile 2010

(Stato 8  aprile 2010)

Traduzione*[^1]* 

| Missione della Svizzera<br>presso l’Unione europea | Bruxelles, 17 dicembre 2009 |
| --- | --- |
| | Commissione europea<br>Segretariato generale<br>SG.A.3 |
| | Bruxelles |

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale della Commissione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica della Commissione del 1° dicembre 2009, emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004[^2], riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), dal tenore seguente:
 «Decisione della Commissione del 30 novembre 2009 che adotta le misure necessarie alla realizzazione tecnica per quanto riguarda l’inserimento dei dati e il collegamento delle domande, l’accesso ai dati, la modifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata dei dati, la registrazione delle operazioni di trattamento dei dati e il relativo accesso nell’ambito del sistema d’informazione visti»[^3]

La presente decisione è stata notificata alla Svizzera con il numero C(2009)9402 definitivo.

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell’Accordo di associazione, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale della Commissione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica della Commissione. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica della Commissione europea del 1° dicembre 2009 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l’Unione europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e l’Unione europea.

Il presente accordo entrerà in vigore alla data in cui la Svizzera avrà comunicato l’adempimento dei requisiti costituzionali relativi allo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea del 21 agosto 2008 concernente il recepimento del regolamento VIS (regolamento (CE) n. 767/2008) e potrà essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione.

Una copia della presente nota è trasmessa al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, Direzione generale H, Giustizia e affari interni, Bruxelles.

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale della Commissione europea le assicurazioni della più alta considerazione.

[^1]: Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: RS  **0.362.31**
[^3]: Decisione della Commissione del 30 nov. 2009 che adotta le misure necessarie alla realizzazione tecnica per quanto riguarda l’inserimento dei dati e il collegamento delle domande, l’accesso ai dati, la modifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata dei dati, la registrazione delle operazioni di trattamento dei dati e il relativo accesso nell’ambito del sistema d’informazione visti, GU L 315 del 2.12.2009, pag. 30