0.362.381.030

^^RU **2024** 446

# Scambio di note del 22 agosto 2024 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento delegato (UE) 2024/2059 che modifica il regolamento (UE) 2018/1806 per quanto riguarda la proroga della sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di Vanuatu (Sviluppo dell’acquis di Schengen)

Entrato in vigore il 22 agosto 2024

(Stato 22 agosto 2024)

Traduzione

| Missione della Svizzera<br>presso l’Unione europea | Bruxelles, 22 agosto 2024<br>Commissione europea<br>Segretariato generale, SG.B.2<br>Bruxelles |
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La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale della Commissione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica della Commissione dell’8 agosto 2024, emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004[^1], riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:
 «Regolamento delegato (UE) [2024/2059] della Commissione [del 31 maggio 2024] che modifica il regolamento (UE) 2018/1806 per quanto riguarda la proroga della sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di Vanuatu»[^2]

Il presente regolamento è stato notificato alla Svizzera con il numero C(2024) 3650 definitivo.

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell’Accordo di associazione, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale della Commissione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica della Commissione. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica della Commissione europea dell’8 agosto 2024 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l’Unione e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e l’Unione europea.

Il presente accordo entra in vigore alla data della presente nota di risposta. L’accordo potrà essere denunciato alle condizioni contenute negli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione.

Una copia della presente nota è trasmessa al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, Direzione generale, Giustizia e affari interni, Bruxelles.

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale della Commissione europea le assicurazioni della più alta considerazione.

[^1]: RS  **0.362.31**
[^2]: Regolamento delegato (UE) 2024/2059 della Commissione, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga della sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di Vanuatu, GU L 2024/2059, 2.8.2024.