0.362.381.039

^^RU **2025** 867

# Scambio di note del 12 dicembre 2025 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento delegato (UE) 2025/1411 che modifica il regolamento (UE) 2018/1240 per quanto riguarda l’importo dei diritti per l’autorizzazione ai viaggi del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)

(Sviluppo dell’acquis di Schengen)

Entrato in vigore il 12 dicembre 2025

(Stato 12 dicembre 2025)

Traduzione

| Missione della Svizzera<br>presso l’Unione europea | Bruxelles, 12 dicembre 2025<br>Commissione europea <br>Segretariato generale, SG.B.2<br>Bruxelles |
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La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale della Commissione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica della Commissione del 6 novembre 2025, emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004[^1], riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:

«Regolamento delegato (UE) [2025/1411] della Commissione [del 16 luglio 2025] che modifica il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’importo dei diritti per l’autorizzazione ai viaggi del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)»[^2].

Il presente regolamento delegato di esecuzione è stato notificato alla Svizzera con il numero C(2025) 4644 definitivo.

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell’Accordo di associazione, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale della Commissione europea che la Svizzera accetta il contenuto dell’atto annesso alla notifica della Commissione. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica della Commissione europea del 6 novembre 2025 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l’Unione europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e l’Unione europea.

Il presente accordo entrerà in vigore alla data della presente nota di risposta. Si applica simultaneamente con e allo stesso modo dello scambio di note dell’11 ottobre 2018[^3]tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226. Il presente accordo potrà essere denunciato alle condizioni contenute negli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione.

Una copia della presente nota è trasmessa al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, Direzione generale, Giustizia e affari interni, Bruxelles.

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale della Commissione europea le assicurazioni della più alta considerazione.

[^1]: RS  **0.362.31**
[^2]: Regolamento delegato (UE) 2025/1411 della Commissione, del 16 luglio 2025, che modifica il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’importo dei diritti per l’autorizzazione ai viaggi del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (GU L, 2025/1411, 29.10.2025).
[^3]: RS  **0.362.380.096**