0.362.381.041

^^RU **2026** 34

# Scambio di note del 17 agosto 2022 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2022/1190 che modifica il regolamento (UE) 2018/1862 per quanto riguarda l’inserimento, nell’interesse dell’Unione, di segnalazioni informative su cittadini di paesi terzi nel sistema d’informazione Schengen (SIS)

(Sviluppo dell’acquis di Schengen)

Approvato dall’Assemblea federale il 26 settembre 2025[^1]<br />Entrato in vigore il 19 gennaio 2026

(Stato 19 gennaio 2026)

Traduzione

| Missione della Svizzera<br>presso l’Unione europea | Bruxelles, 17 agosto 2022<br>Segretariato generale <br>del Consiglio dell’Unione europea<br>Direzione generale<br>Giustizia e affari interni<br>Bruxelles |
| --- | --- |

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica del Consiglio del 1° luglio 2022, emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004[^2], riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione a Schengen), del tenore seguente:

«Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo in combinato disposto con l’articolo 14 paragrafo 1 dell’Accordo riguardante l’associazione della Svizzera all’acquis di Schengen, l’adozione dell’atto seguente è notificata alla Svizzera:
– Regolamento (UE) 2022/1190 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1862 per quanto riguarda l’inserimento, nell’interesse dell’Unione, di segnalazioni informative su cittadini di paesi terzi nel sistema d’informazione Schengen (SIS)
– Documento del Consiglio: PE-CONS 16/22
– Data di adozione: 27 giugno 2022»[^3]

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a, secondo periodo, dell’Accordo di associazione a Schengen e con riserva dell’adempimento dei requisiti costituzionali, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica del Consiglio. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell’Accordo di associazione a Schengen, la Svizzera informa immediatamente il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea non appena tutti i requisiti costituzionali sono stati adempiuti.

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione a Schengen, la notifica del Consiglio del 1° luglio 2022 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l’Unione europea e costituiscono pertanto un Accordo tra la Svizzera e l’Unione europea.

Il presente Accordo entrerà in vigore quando la Svizzera avrà notificato l’adempimento dei requisiti costituzionali. Esso può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione a Schengen.

Una copia della presente nota è trasmessa alla Commissione europea, Segretariato generale, SG.A.3, Bruxelles.

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea i sensi della più alta considerazione.

[^1]: FF  **2025**  2906
[^2]: RS  **0.362.31**
[^3]: Regolamento (UE) 2022/1190 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2022 che modifica il regolamento (UE) 2018/1862 per quanto riguarda l’inserimento, nell’interesse dell’Unione, di segnalazioni informative su cittadini di paesi terzi nel sistema d’informazione Schengen (SIS), versione della GU L185 del 12.7.2022, pag. 1.